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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22517/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari), ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. e artt. 385, commi 1 e 3, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, è manifestamente infondato avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «Nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.» (Sez.

U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974), come accaduto nel caso di specie, in cui le telecamere di videosorveglianza, secondo quanto riportato nelle sentenze di merito, mostravano l'imputato introdursi all'interno di un'azienda florovivaistica, scavalcandone il cancello di ingresso, prelevare gli alberelli di agrumi e calarli, attraverso il muro di cinta, al complice che lo aspettava all'esterno; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari), ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. e artt. 385, commi 1 e 3, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 2, è manifestamente infondato avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «Nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.» (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974), come accaduto nel caso di specie, in cui le telecamere di videosorveglianza, secondo quanto riportato nelle sentenze di merito, mostravano l'imputato introdursi all'interno di un'azienda florovivaistica, scavalcandone il cancello di ingresso, prelevare gli alberelli di agrumi e calarli, attraverso il muro di cinta, al complice che lo aspettava all'esterno; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 20
Sentenza Cassazione n. 22517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris