CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18123/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Marsala rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'applicazione, ex art.671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione alle pene irrogategli per i reati di furto, separatamente giudicati, con sentenze irrevocabili il 29 marzo 2011, il 13 luglio 2015, il 20 novembre 2019 e il 31 gennaio 2020. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione. 3. La motivazione adottata dà appropriatamente conto delle ragioni del rigetto dell'istanza, svolgendo apprezzamenti che tratteggiano la mera serialità delle condotte, come risultate ogni volta ideate ed eseguite a notevole distanza di tempo e in luogo diversi. Le doglianze mosse oppongono a ciò generiche asserzioni che evocano apprezzamenti alternativi dei medesimi indicatori. Si tratta, quindi, di censure prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati. 4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi •