Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 46/1975
ECLI:IT:COST:1975:46
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 5 luglio 1973 il tribunale di Salerno, chiamato a
decidere sull'istanza di liquidazione del compenso dovutogli, proposta
dal curatore di un fallimento la cui dichiarazione era stata revocata
con sentenza passata in giudicato per mancanza degli estremi di legge
che la legittimassero e con esclusione di colpa da parte del creditore
istante, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del r.d. 16 marzo
1942, n. 267 (legge fallimentare) in base al quale, secondo la costante
giurisprudenza, avrebbe dovuto porre tale compenso a carico del
fallito, in riferimento agli artt. 24, comma quarto, e 3 della
Costituzione.
Dopo gli adempimenti di legge, non essendovi stata costituzione od
interventi di parti, il giudizio come sopra promosso è stato portato
alla cognizione della Corte adunata in camera di consiglio, ai sensi
dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
:
1. - L'art. 21 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
nel disciplinare gli effetti della revoca della dichiarazione di
fallimento, tra l'altro, al terzo comma, dispone: "Le spese di
procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore
istante, che è stato condannato ai danni per aver chiesta la
dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore
può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità
stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi
ai curatori, che non poterono conseguire adeguata retribuzione".
Le "speciali norme vigenti" richiamate nella seconda parte del
riportato comma erano quelle contenute nella legge 10 luglio 1930, n.
995, relative alla istituzione del ruolo degli amministratori
giudiziari (art. 1) e del fondo speciale destinato, tra l'altro, ad
attribuire i detti compensi ai curatori nel caso sopra ipotizzato (art.
5 u.c.).
Soppressi il ruolo ed il fondo speciale di cui si è detto con il
d.l.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 153, la giurisprudenza della Cassazione
ha costantemente affermato il principio che, nell'ipotesi già
disciplinata nella detta seconda parte del terzo comma dell'art. 21 del
r.d. n. 267 del 1942, spese e compensi del curatore dovessero essere
posti a carico del fallito.
Il tribunale, chiamato a decidere sull'istanza di compenso
presentata dal curatore, nei confronti di un imprenditore commerciale,
la cui dichiarazione di fallimento era stata revocata in sede di
opposizione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 del r.d. n. 267 del 1942 sotto un duplice profilo:
a) violazione dell'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione, in
quanto mentre tale norma - applicabile, secondo l'ordinanza di rinvio,
anche nella materia civile - prevede addirittura la riparazione degli
errori giudiziari, di fronte ad un evidente errore giudiziario, chi ne
è stato vittima non solo non ha diritto ad alcuna riparazione, ma è
addirittura tenuto a subirne un ulteriore onere;
b) violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto, senza
razionale ragione, in deroga al principio che le spese seguono la
soccombenza, si pongono a carico di chi non solo non è soccombente ma
non ha dato causa al procedimento, nel quale è risultato vincitore,
gli oneri derivanti dal procedimento stesso.
2. - Così chiaritine i termini risulta che la questione è
fondata, sotto l'assorbente profilo della violazione del principio di
eguaglianza.
Che anche nel procedimento fallimentare, quando ne ricorrono gli
estremi, si debba applicare il principio che le spese seguono la
soccombenza risulta confermato dalla stessa norma impugnata che
implicitamente ne prevede addirittura una forma aggravata - quale la
condanna al risarcimento dei danni - per il creditore che abbia
richiesta la dichiarazione di fallimento con colpa.
Né può obbiettarsi che risolvendosi, in sostanza, quello
fallimentare in un procedimento esecutivo, debba ad esso applicarsi
l'art. 95 del codice di procedura civile, in base al quale le spese
vanno poste a carico di chi ha subito l'esecuzione.
Tale principio, infatti, presuppone una esecuzione legittima ed
indubbiamente ben deve essere applicato nel procedimento fallimentare
quando abbia avuto il suo corso normale, con la liquidazione
dell'attivo e la relativa ripartizione tra i creditori.
Ma quando, come nella specie, il procedimento sia stato troncato
sul nascere per la contestazione della mancanza degli estremi che ne
legittimassero l'instaurazione e per giunta non può ravvisarsi nel
comportamento di chi l'abbia subita un qualsiasi elemento di rapporto
di causa ad effetto con tale instaurazione, evidentemente manca ogni
fondamento giuridico per una pronunzia che ha come presupposto
necessario l'affermazione di una responsabilità.
Infatti, appunto alla responsabilità delle parti per le spese ed i
danni processuali è intitolato il capo IV del titolo III del codice di
procedura civile che disciplina la relativa materia e presupposto di
qualsiasi forma di responsabilità è sempre un comportamento, anche se
lecito, dal quale possa derivare ad altri un onere o peggio un danno,
con rapporto diretto ed immediato di causalità.
Alla stessa guisa, pertanto, che il creditore istante che abbia
provocato una dichiarazione di fallimento successivamente revocata, in
tanto può essere chiamato a rispondere dei danni derivatine in quanto
sia incorso in colpa, il debitore dichiarato illegittimamente fallito,
in tanto può essere ritenuto responsabile degli oneri che da tale
dichiarazione siano derivati, in quanto se non proprio in colpa, sia
incorso in comportamenti che abbiano indotto il giudice all'errato
convincimento della esistenza degli estremi necessari per la
dichiarazione successivamente revocata.
Quando questo comportamento non vi sia, evidentemente non vi può
essere affermazione di quella particolare forma di responsabilità che
è il presupposto necessario di ogni condanna al pagamento di spese o
di compensi inerenti al procedimento revocato.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma terzo,
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui, nel caso di
sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, pone a carico di
chi l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che
vi avesse dato causa col suo comportamento le spese della procedura ed
il compenso al curatore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere