CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PASSIVADott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 19053/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19053/2024 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, inpersona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]oma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore,autorizzata a resistere nel presente procedimento in virtù dideterminazione resa dal Capo dell’[OSCURATO:PERSONA] il 2ottobre 2024, n. 2557, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Barbagiovanni, con studio in Roma (presso gli Ufficidell’[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliata(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:Numero registro generale 19053/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 10303/2026Data pubblicazione 20/04/[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inallegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 29 gennaio 2024, n. 629/17/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. La “[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].” ha propostoricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 29 gennaio2024, n. 629/17/2024, la quale, in controversiasull’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 1986 da partedi [OSCURATO:PERSONA] per l’omesso versamento della TASI relativaall’anno 2014, nella misura di € 9.074,32 (con i relativiaccessori), in relazione ad un fabbricato edificato dalla stessasu un terreno ricevuto in concessione (convenzione del 15marzo 2007) e compreso nel patrimonio indisponibile delmedesimo Comune, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Capitale nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] 80 P.V.Q.S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Roma il 23 novembre 2021, n.12911/21/2021, con compensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sulrilievo che «l’atto di accertamento impugnato deve ritenersiimmune da censure, in quanto, dalla lettura dello stesso, sievince chiaramente che la società ricorrente, violando laNumero registro generale 19053/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 10303/2026Data pubblicazione 20/04/2026normativa citata - che non distingue, ai fini della debenza deltributo tra la sussistenza (in capo al contribuente) di un dirittoreale o di un diritto personale obbligatorio, stabilendo che laTASI è dovuta da “chiunque possieda o detenga a qualsiasititolo le unità immobiliari” - ha omesso di versare l’imposta.Inoltre, l’ente impositore ha considerato gli immobili di cui alprogressivo 3-4-5-7-810- 11-12-15-16-20-21-25, di cuil’Ufficio ha allegato alcuni contratti registrati all’Agenzia delleEntrate, immobili concessi in locazione: infatti, nella tabella delprospetto della TASI dovuta risulta che essa è stata calcolatanella misura dell’80%. Per quanto riguarda invece i restantiimmobili, questi, risultano nella piena disponibilità dellasocietà, sicché l’ente impositore ha, correttamente, calcolato laTASI nella misura del 100% come previsto dalla normativadisciplinante la materia».3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. In talesede, essa ha richiamato ad adiuvandum la proposta didefinizione anticipata depositata il 3 giugno 2025, seguita daldecreto depositato il 2 settembre 2025, n. 24365, con il qualeè stata dichiarata l’estinzione del procedimento iscritto al n.14664/2024 R.G. dinanzi a questa Corte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione o falsa applicazione degli artt. 1, commi 669 eseguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (che determinai presupposti impositivi della TASI), 20 del regolamentocomunale IUC (TASI), approvato dalla deliberazione adottatadall’assemblea capitolina il 29 luglio 2014, n. 47 (che stabiliscele percentuali a carico di proprietario e detentore), in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essereNumero registro generale 19053/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 10303/2026Data pubblicazione 20/04/2026stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che ilconcessionario di beni patrimoniali indisponibili possa esseresoggetto passivo della TASI, pur non essendo proprietario delfabbricato edificato sul suolo oggetto della concessione stessa.1.1 Il predetto motivo è infondato.1.2 Con riguardo all’ICI, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, nel testo introdotto – con decorrenzadall’1 gennaio 2001 - dall'art. 18, comma 3, della legge 23dicembre 2000, n. 388, dispone che: «Nel caso di concessionesu aree demaniali soggetto passivo è il concessionario».In proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI,l'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nelmodificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, ha reso quest'ultimo, a partire dalla data di applicabilitàdella nuova disciplina (cioè, dall'annualità 2001), obbligato nonsolo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma ancheformale, facendo venir meno la necessità di accertare se laconcessione attributiva del diritto di costruire immobili suldemanio avesse effetti reali, con la conseguenza dellatassabilità degli immobili ai fini dell’ICI in capo alconcessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenzadell'intassabilità (Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2010, n. 24969;Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018, n. 30361; Cass., Sez. 5^,4 aprile 2019, n. 9429; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2019, n.10006; Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2019, n. 9978; Cass., Sez.5^, 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile2021, n. 9978; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, nn. 9906,9918, 9928, 9943, 9948 e 9951; Cass., Sez. Trib., 19 aprile2023, n. 10577; Cass., Sez. Trib., 12 novembre 2024, n.29225; Cass., Sez. Trib., 27 aprile 2025, n. 11007).Numero registro generale 19053/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 10303/2026Data pubblicazione 20/04/2026Come è reso palese dal tenore letterale della disposizionenormativa, con decorrenza dall’1 gennaio 2001, la platea deisoggetti passivi dell’ICI è stata allargata con l’inserimentoanche del concessionario di area demaniale cheprecedentemente non era soggetto di imposta. É, quindi,chiaro che il legislatore ha voluto riconoscere la soggettivitàpassiva ai fini dell'ICI anche al rapporto concessorio aventenatura obbligatoria, in quanto il concessionario che fossetitolare di un diritto reale di superficie sull’area demaniale siriteneva, secondo il precedente orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, già soggetto ad ICI (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass., Sez. 5^,20 novembre 2009, n. 24498; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010,n. 15479; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2010, n. 22972; Cass.,Sez. 5^, 19 novembre 2010, nn. 23408, 23409, 23410, 23411,23412 e 23413; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2011, nn. 20786,20787, 20788, 20789, 20790, 20791, 20792, 20793 e 20794;Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, nn. 12797 e 12798).In definitiva, il concessionario è soggetto passivo del tributoindipendentemente dagli effetti giuridici della concessione, cosìche non è necessario accertare se la concessione sia attributivadel diritto di costruire immobili sul demanio con effetti reali ocon effetti obbligatori.1.3 In seguito, con riguardo all’IMU, l’art. 9, comma 1, secondoperiodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha confermato che:«Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo èil concessionario».Analogamente, con riguardo alla nuova IMU, l’art. 1, comma743, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, hapedissequamente ribadito che: «Nel caso di concessione diaree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario».Numero registro generale 19053/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 10303/2026Data pubblicazione 20/04/20261.4 Né si può contestare, come è stato prospettato dallaricorrente, l’equiparabilità ai fini della TASI tra la concessionedi un’area demaniale, per la quale soggetto passivo dovrebbeessere il concessionario, e la concessione di un fabbricatoinsistente su un’area demaniale, per la quale soggetto passivodovrebbe essere l’amministrazione proprietaria, giacché lasituazione soggettiva del concessionario non muta, ai finidell’insorgenza a suo carico dell’obbligazione tributaria, inrelazione al fabbricato edificato (o edificando) su un’areademaniale, di cui lo stesso costituisce (o costituirà) accessione(art. 934 cod. civ.).Per cui, il presupposto impositivo rimane radicato nellaposizione di concessionario dell’area demaniale, a prescinderedalla sua assimilabilità quoad effectum ad un diritto reale o adun diritto personale di godimento [vedasi: Cass., Sez. Trib., 19aprile 2023, n. 10577, la quale si è pronunciata, in relazionealle peculiarità della fattispecie decisa, nel senso dell’acquistoin capo al concessionario di un diritto reale assimilabile,rispettivamente, al diritto di superficie o alla proprietàsuperficiaria (art. 952, primo comma e secondo comma, cod.civ.), a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia giàesistente, ravvisando il fondamento della soggettività passivaai fini dell’IMU nell’art. 9, comma 1, primo periodo, del d.lgs.14 marzo 2011, n. 23].Analoga conclusione, stante la speculare identità di ratio, si puòestendere anche all’ICI, in relazione al testo dell’art. 3, comma2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.1.5 In definitiva, secondo questa Corte, la concessione di unbene demaniale non limita le facoltà di godimento delconcessionario, che subentra nei poteri e nelle funzionidell’amministrazione concedente, divenendo l’unico soggettoNumero registro generale 19053/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 10303/2026Data pubblicazione 20/04/2026tenuto al pagamento delle relative imposte (Cass., Sez. 5^, 22gennaio 2020, n. 1326; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n.6821; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31551).1.6 Proseguendo nel solco di tale orientamento, lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tema di ICI, nelcaso di concessione di beni del patrimonio indisponibile,sussiste la soggettività passiva del concessionario, ricorrendol'eadem ratio che ha giustificato la soggettività passiva delconcessionario di beni demaniali, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo novellato dall'art. 18,comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), consideratoche sia i beni demaniali che quelli del patrimonio indisponibileappartengono alla categoria generale dei beni pubblici e nonsussistendo tra le due categorie una sostanziale differenzaquanto alla funzione esercitata (in termini: Cass., Sez. 5^, 28ottobre 2020, n. 23678).Nella stessa direzione, a completamento dell’evoluzioneinterpretativa, un recente arresto di questa Corte ha sancitoche, anche in tema di IMU, sussiste la soggettività passivaanche del concessionario di benidel patrimonio indisponibile, ricorrendo l'eadem ratio delladisposizione che l'ha individuata per il concessionario di benidemaniali (art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23),considerato che sia i beni demaniali che i beni patrimonialiindisponibili appartengono alla categoria generale dei benipubblici, non sussistendo tra le due categorie una sostanzialedifferenza quanto alla funzione esercitata, e che il presuppostodel tributo deve identificarsi, nell'uno così come nell'altro caso,nel godimento del bene oggetto di concessione (Cass., Sez.Trib., 10 luglio 2025, n. 18946). Da qui, colmando la lacunanormativa, l’affermazione della soggettività passiva ai finiNumero registro generale 19053/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 10303/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’IMU anche del concessionario di beni del patrimonioindisponibile.Né una siffatta operazione interpretativa si pone al di fuori deilimiti segnati dal dato normativo espresso (il possesso o ladetenzione di beni immobili quale facoltà di godimentoderivante da una concessione amministrativa), per di piùprospettandosi un medesimo indice concreto rilevatore dicapacità contributiva che, in effetti, lì e qui si raccorda al ridettogodimento del bene oggetto di concessione (Cass., Sez. Trib.,10 luglio 2025, n. 18946).Aggiungasi ad abundantiam che, secondo un consolidatoorientamento delle Sezioni Unite della Corte, l'attribuzione aprivati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonioindisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia laterminologia adottata nella convenzione ed ancorché essapresenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove nonrisulti diversamente, alla figura della “concessione-contratto”,destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, puòessere legittimamente attribuito ad un soggetto diversodall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità- solo mediante concessione amministrativa; ed in particolaresi è rimarcato che nella figura della “concessione-contratto” «laPubblica Amministrazione è titolare di una posizione particolaree privilegiata rispetto all'altra parte, in quanto dispone, oltreche dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dalcontratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dallanecessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolaresettore, in cui la concessione è diretta a produrre i suoi effetti.»(tra le tante: Cass. Sez. Un., 28 giugno 2006, n. 14865; Cass.Sez. Un., 25 marzo 2016, n. 6019; Cass. Sez. Un., 21 maggioNumero registro generale 19053/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 10303/2026Data pubblicazione 20/04/20262019, n. 13664; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2020, n. 21991;Cass. Sez. Un., 26 dicembre 2024, n. 34501 – vedasi, per lagiurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, Sez. 7^, 19maggio 2023, n. 4987).1.7 L’art. 1, commi 669 e seguenti, della legge 27 dicembre2013, n. 147, che contiene la disciplina della TASI, non prevedeuna specifica disposizione sulla soggettività passiva delconcessionario di aree demaniali.Tuttavia, i commi 669 e 671 del citato art. 1 (il cui testoletterale è stato integralmente recepito dagli artt. 19 e 20 delregolamento comunale IUC) dispongono, rispettivamente, che:«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o ladetenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili(…)»; e che «La TASI è dovuta da chiunque possieda o detengaa qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 (…)»Per cui, attraverso il generico richiamo al “possesso” e alla“detenzione” a qualsiasi titolo, che tende a ricomprendere ogniforma di utilizzo o godimento di beni immobili, si può ritenereche anche il concessionario di aree del demanio o delpatrimonio indisponibile debba considerarsi soggetto passivodella TASI.1.8 A fronte di tale esegesi, che ha convincentementevalorizzato e plasmato l’elasticità insita nei dati normativi, ilrichiamo della ricorrente alla soluzione desunta dalla propostadi definizione anticipata formulata in altro procedimento tra lemedesime parti dinanzi al giudice di legittimità (avente adoggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per la TASIrelativa all’anno 2015) non è significativo (anche ai soli fini diun’eventuale rimessione della causa alla pubblica udienzaovvero al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle SezioniUnite), giacché, per un verso, la scelta del giudice proponenteNumero registro generale 19053/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 10303/2026Data pubblicazione 20/04/2026è stata motivata (e condizionata) dalla prevalenza ostativadella carente autosufficienza del ricorso («in tal guisaprecludendo una valutazione ex actis sulla correttaqualificazione giuridica della fattispecie»), per altro verso, laproposta di definizione anticipata, per sua natura, «non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valoredi pronuncia definitiva», «realizza un assetto meramentestrumentale e interinale, e rimane, quindi, prodromica alladecisione conclusiva che spetta al collegio; se ad essa nonsegue la richiesta di cui al secondo comma, il giudizio vienedefinito dal decreto che dichiara l’estinzione del giudizioemesso a norma dell’art. 391 c.p.c. (il che ne spiega la formamonocratica), e non con una statuizione confermativa dellainammissibilità, della improcedibilità o della manifestainfondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente» (in termini:Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611 – vedasi anche: Cass.,Sez. 3^, 16 settembre 2025, n. 25419).Senza contare, peraltro, che una diversa opzionestravolgerebbe la comune ratio dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall'art. 18,comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell’ art. 9,comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell’art. 1, comma671, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha mirato aindividuare una volta per tutte, nel concessionario di benipubblici il soggetto passivo dell’ICI, dell’IMU e della TASI senzadare alcun rilievo agli effetti giuridici (reali o obbligatori) dellaconcessione, tipizzandone il presupposto impositivonell’attribuzione provvedimentale del godimento esclusivo etemporaneo sul suolo demaniale o patrimoniale indisponibileda parte della pubblica amministrazione. Ciò anche al fine discongiurare la proliferazione di inutili e dispersive controversieNumero registro generale 19053/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 10303/2026Data pubblicazione 20/04/2026sulla qualificazione giuridica della posizione ascrivibile alconcessionario rispetto all’utilizzo individuale del benepubblico.Per cui, in tale prospettiva, è assolutamente irrilevante lavalutazione che la convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] e“[OSCURATO:PERSONA] 80 [OSCURATO:SOCIETA].” del 15 marzo 2007 «siaun vero contratto (nel caso di specie appalto pubblico seguitoa regolare bando di concorso per la sua aggiudicazione) con ilquale l’[OSCURATO:PERSONA], al fine diriqualificare aree di verde pubblico degradate/abbandonate, hacommissionato la realizzazione di un opera pubblicaimmediatamente acquisita al patrimonio indisponibile delComune; il profilo del predetto appalto riguardantel’affidamento in gestione delle opere realizzate in favoredell’appaltatore, per la durata di anni 33, costituisce,incontrovertibilmente, la refusione in favore del medesimoappaltatore dei costi di realizzazione e la remunerazione perl’opera realizzata, quindi assumendo un carattere meramenteobbligatorio e non concessorio».2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso nonpuò che essere rigettato.3. Le spese giudiziali possono essere interamente compensatetra le parti in ragione della recente formazione dell’indirizzogiurisprudenziale in subiecta materia.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 19053/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 10303/2026Data pubblicazione 20/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa per intero tra le parti lespese giudiziali; dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]