CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 33580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8167-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 20 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] eMESSINA ENRICO domiciliati in Roma presso la cancelleria della Co rte di Cassazione, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; Ric. 2021 n. 08167 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -2- -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti la [OSCURATO:SOCIETA]. impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo ha proceduto a liquidare le indennità dovute a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in dipendenza del procedimento di esproprio di alcune aree già di proprietà della loro dante causa destinate alla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo e ne reclama la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso, a cui resistono i Messina con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. L’unico motivo di ricorso, mercè il quale la ricorrente lamenta l’erroneità dell’impugnata decisione per essere stata essa pronunciata in violazione degli artt. 32 e 37 TUE, posto che la Corte d’Appello avrebbe determinato il valore di mercato dei beni ablati aderendo integralmente alle conclusioni del CTU e senza replicare alle contestazioni da essa sollevata, particolarmente in ordine ai criteri di stima utilizzati, è affetto da plurime ragioni di inammissibilità che ostano in via pregiudiziale alla sua disamina. 3. Ed invero, sebbene la doglianza sia declinata in guisa di violazione di legge, il preteso errore di ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, nel che Ric. 2021 n. 08167 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -3- si sostanzia notoriamente il vizio denunciato, si fonda a ben vedere su un'erronea ricognizione della fattispecie concreta emergente dalle risultanze di causa, postulando alla radice una rimeditazione delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, di talché essa non evidenzia un problema di interpretazione della norma ma, semmai, di applicazione della stessa inerendo in tal modo alla tipica valutazione del giudice di merito che si sottrae al chiesto sindacato di legittimità (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340). 4. Più in dettaglio va poi rilevato che, appuntandosi segnatamente sulla valutazione operata dalla Corte d’Appello delle risultanze della CTU – che peraltro il decidente non ha recepito passivamente dandosi cura di replicare ai punti 38, 39 e 40 alle obiezioni dellaparte – la critica di cui la doglianza si rende espressione si risolve propriamente in una contestazione del discorso motivazionale, onde anche sotto questa angolazione, riflettendosi nella doglianza la prospettazione a ben vedere di un vizio di motivazione, se ne palesa l’inammissibilitànon essendo notoriamente rappresentabile sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, in disparte dalla configurazione che esso assume nel vigente ordinamento dei vizi cassatori, un errore di giudizio asseritamente inficiante la motivazione del provvedimento impugnato (Cass., Sez. V,18/11/2011, 24253) . 5. In questa impostazione si riflette, da ultimo, anche un’ulteriore ragione preclusiva, giacché laddove essa si volge in una critica della motivazione sotto il profilo dell’apprezzamento di fatto da essa condotto sulla base delle evidenze enucleate dalla CTU, la doglianza è espressione di un mero dissenso motivazionale e si concreta conclusivamente nel perorare una rinnovata valutazione delle risultanze di causa, estranea ai compiti ordinamentali di questa Corte (Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34476). Ric. 2021 n. 08167 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -4- 6.Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. 7. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte controricorrente in euro 5700,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deci