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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2025

Cassazione n. 36622/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 16 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo estinta la pena da espiare.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso in cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che l'affermazione della estinzione della pena espianda era errata, non avendo il Tribunale tenuto conto del divieto di estinzione stabilito dall'art. 172, comma settimo, cod. pen. per i soggetti dichiarati recidivi qualificati e per chi ha riportato altre condanne per reati della stessa indole nel decorso del periodo per l'estinzione, circostanze verificatesi entrambe a carico del condannato.

3. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un pubblico ministero non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione.

I ricorsi avverso i provvedimenti emessi dal tribunale di sorveglianza, infatti, possono essere proposti solamente dal Procuratore generale presso la Corte di appello competente per territorio, come stabilito dall'art. 678, comma 3, cod. proc. pen., che individua in tale organo il soggetto legittimato a svolgere le funzioni di pubblico ministero davanti a tale ufficio.

Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «spetta al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, in quanto pubblico ministero istituito presso il Tribunale di sorveglianza, la legittimazione a proporre impugnazione avverso i provvedimenti del predetto organo giurisdizionale» (Sez. 1, n. 5394 del 13/01/2010, Rv. 246317), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata.

La natura pubblica della parte ricorrente osta, però, alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (vedi Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo estinta la pena da espiare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso in cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che l'affermazione della estinzione della pena espianda era errata, non avendo il Tribunale tenuto conto del divieto di estinzione stabilito dall'art. 172, comma settimo, cod. pen. per i soggetti dichiarati recidivi qualificati e per chi ha riportato altre condanne per reati della stessa indole nel decorso del periodo per l'estinzione, circostanze verificatesi entrambe a carico del condannato. 3. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un pubblico ministero non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione. I ricorsi avverso i provvedimenti emessi dal tribunale di sorveglianza, infatti, possono essere proposti solamente dal Procuratore generale presso la Corte di appello competente per territorio, come stabilito dall'art. 678, comma 3, cod. proc. pen., che individua in tale organo il soggetto legittimato a svolgere le funzioni di pubblico ministero davanti a tale ufficio. Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «spetta al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello, in quanto pubblico ministero istituito presso il Tribunale di sorveglianza, la legittimazione a proporre impugnazione avverso i provvedimenti del predetto organo giurisdizionale» (Sez. 1, n. 5394 del 13/01/2010, Rv. 246317), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata. La natura pubblica della parte ricorrente osta, però, alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (vedi Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]