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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35133/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a COMO avverso la sentenza del 09/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento -con o senza rinvio- della sentenza impugnata; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Palermo -sull'appello del Procuratore generale- ha riformato la sentenza in data 13/7/2018 del Tribunale di Trapani, riqualificando il fatto quale tentativo di estorsione aggravata, rispetto alla qualificazione di molestie data dal primo giudice, a fronte di una contestazione originaria di tentativo di rapina aggravata.

Deduce:

1.1. "Violazione dell'art. 597, c.p.p., essendo stato violato sia il principio devolutivo, che le norme del giusto processo".Secondo il ricorrente la Corte di appello è incorsa nel vizio di violazione di legge là dove ha riqualificato il fatto come estorsione, senza mettere Vitale nelle condizioni di far valere le proprie ragioni, in merito alla nuova definizione giuridica.

A tal proposito osserva che la difesa aveva preparato la propria strategia sull'appello del PG, che aveva richiesto che il fatto venisse riqualificato come rapina aggravata e non come estorsione, così che non si è difesa su tale ultima ipotesi. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. In tema di qualificazione giuridica del fatto, le Sezioni unite hanno precisato che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art.521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438).

Ha, inoltre, chiarito che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619, principio ribadito da Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; nello stesso senso Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 6, n. 24397 del 26/02/2008, Rv. 241041).

La decisione della Corte di appello è affatto conforme agli insegnamenti fin qui esposti, visto che la riqualificazione giuridica è stata attuata nei limiti per cui è consentita per non incorrere nella violazione del diritto di difesa.

La stessa Corte di merito, infatti, preoccupandosi della tutela del diritto di difesa dell'imputato in punto di qualificazione giuridica, ha correttamente ed esattamente osservato che «è comunque rispettato il diritto dell'odierno appellante al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica del fatto di cui è chiamato a rispondere, senza alcun pregiudizio al suo diritto di difesa, poiché, come anticipato dagli elementi di fatto emersi era sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa già in fatto formulata in termini di tentata estorsione».

Va ulteriormente rilevato come non vi sia stata alcuna modificazione del fatto così come contestato nella rubrica, che nella sua descrizione sono contenuti tutti gli elementi costitutivi dell'estorsione, che sia l'appello del Procuratore generale sia l'appello della difesa avevano a oggetto proprio la qualificazione giuridica del fatto.

Tale ultima evenienza -insieme a tutte le altre evidenziate- risalta come Vitale abbia potuto dispiegare in pieno la sua difesa, proprio sul tema della corretta qualificazione giuridica da attribuire al fatto contestatogli in rubrica.

Da qui la manifesta infondatezza del ricorso.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a COMO avverso la sentenza del 09/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento -con o senza rinvio- della sentenza impugnata; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Palermo -sull'appello del Procuratore generale- ha riformato la sentenza in data 13/7/2018 del Tribunale di Trapani, riqualificando il fatto quale tentativo di estorsione aggravata, rispetto alla qualificazione di molestie data dal primo giudice, a fronte di una contestazione originaria di tentativo di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 597, c.p.p., essendo stato violato sia il principio devolutivo, che le norme del giusto processo".Secondo il ricorrente la Corte di appello è incorsa nel vizio di violazione di legge là dove ha riqualificato il fatto come estorsione, senza mettere Vitale nelle condizioni di far valere le proprie ragioni, in merito alla nuova definizione giuridica. A tal proposito osserva che la difesa aveva preparato la propria strategia sull'appello del PG, che aveva richiesto che il fatto venisse riqualificato come rapina aggravata e non come estorsione, così che non si è difesa su tale ultima ipotesi. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. In tema di qualificazione giuridica del fatto, le Sezioni unite hanno precisato che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art.521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438). Ha, inoltre, chiarito che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619, principio ribadito da Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; nello stesso senso Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 6, n. 24397 del 26/02/2008, Rv. 241041). La decisione della Corte di appello è affatto conforme agli insegnamenti fin qui esposti, visto che la riqualificazione giuridica è stata attuata nei limiti per cui è consentita per non incorrere nella violazione del diritto di difesa. La stessa Corte di merito, infatti, preoccupandosi della tutela del diritto di difesa dell'imputato in punto di qualificazione giuridica, ha correttamente ed esattamente osservato che «è comunque rispettato il diritto dell'odierno appellante al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica del fatto di cui è chiamato a rispondere, senza alcun pregiudizio al suo diritto di difesa, poiché, come anticipato dagli elementi di fatto emersi era sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa già in fatto formulata in termini di tentata estorsione». Va ulteriormente rilevato come non vi sia stata alcuna modificazione del fatto così come contestato nella rubrica, che nella sua descrizione sono contenuti tutti gli elementi costitutivi dell'estorsione, che sia l'appello del Procuratore generale sia l'appello della difesa avevano a oggetto proprio la qualificazione giuridica del fatto. Tale ultima evenienza -insieme a tutte le altre evidenziate- risalta come Vitale abbia potuto dispiegare in pieno la sua difesa, proprio sul tema della corretta qualificazione giuridica da attribuire al fatto contestatogli in rubrica. Da qui la manifesta infondatezza del ricorso. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2
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