CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 1956
Cassazione n. 03674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 10 dicembre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno il 31 gennaio 2024, previa assoluzione dalla contravvenzione ex art. 110 e 734 cod. pen. (capo 3), ha rideterminato in mesi 2 di arresto ed euro 21.000 di ammenda la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 110 cod. pen., 44, comma 1 lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), 181, comma 1, in relazione agli art. 136 e 146 del d. Igs. n. 42 del 2004 (capo 2), 64 e 71 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4), 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 5), 93-94-95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 6). Fatti accertati in Positano il 28 aprile 2020. Rilevato che i tre motivi di ricorso, con i quali, in termini sostanzialmente sovrapponibili, è stata censurata la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto non adeguatamente specifici e volti a prefigurare e a riproporre una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (cfr. pag. 6-10 della sentenza di primo grado e pag. 5-6 della decisione impugnata) hanno valorizzato, in modo pertinente, gli accertamenti compiuti nell'aprile 2020 dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal personale dell'Ufficio tecnico del Comune di Positano, da cui è emerso che la struttura abusivamente realizzata in zona sismica e paesaggisticamente vincolata dagli imputati, nel terreno di cui gli stessi erano comproprietari, costituiva una nuova edificazione, diversa dal ricovero attrezzi e dalla porcilaia, avente destinazione abitativa e rinvenuta allo stato grezzo. Ritenuto che, rispetto a ciascuna a questione dedotta, ivi comprese l'individuazione e la collocazione temporale delle opere abusive in esame, la motivazione delle sentenze di merito risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottob