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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40764/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13888/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chie- deva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, al di là dell'evidente infondatezza di una richiesta di ricondurre un'ipotesi a fini di spaccio all'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 -laddove è stata riconosciuta, peraltro, la circostanza aggravante di cui all'art. 80 Dpr. 309/90, va rilevato che, come si evince dall'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la questione del mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato meno grave non ha costituito motivo di appello.

Il motivo sopra richiamato, pertanto, peraltro assolutamente privo di specifi- cità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo, è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; conf.

Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414).

E in altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una viola- zione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773).

Pacifico, invero, che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di le- gittimità è delineato dall'art. 609, co. 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - contrasse- gnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazibne (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, co. 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato N. 13888/2022 R.G. disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi que- stione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in rela- zione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631).

Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare an- zitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte;

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13888/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chie- deva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, al di là dell'evidente infondatezza di una richiesta di ricondurre un'ipotesi a fini di spaccio all'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 -laddove è stata riconosciuta, peraltro, la circostanza aggravante di cui all'art. 80 Dpr. 309/90, va rilevato che, come si evince dall'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la questione del mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato meno grave non ha costituito motivo di appello. Il motivo sopra richiamato, pertanto, peraltro assolutamente privo di specifi- cità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo, è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; conf. Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414). E in altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una viola- zione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773). Pacifico, invero, che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di le- gittimità è delineato dall'art. 609, co. 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrasse- gnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazibne (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, co. 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato N. 13888/2022 R.G. disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi que- stione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in rela- zione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare an- zitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte; 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso i
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