CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 22548/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erale presso Corte d'appello di Firenze nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2026 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2026 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del 9 novembre 2021 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Firenze aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, perché il fatto non sussiste. 2. Avverso il provvedimento di appello il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, sono stati dedotti: la violazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. (primo motivo), il vizio di motivazione - da considerarsi pure apparente - in ordine alla valutazione dell'avviamento (secondo motivo), la violazione della legge penale con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo (terzo motivo).3. Il medesimo Procuratore generale in data 17 febbraio 2026 ha rinunciato al ricorso (pervenuto a questa Corte unitamente alla detta rinuncia). L'impugnazione, dunque, deve essere dichiarata inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.) de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.). P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ogal 8 G I U 2026 IL '[OSCURATO:PERSONA] 5 ina BiJmnte 2