CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 24242/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISO(dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 28 novembre 2023 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Treviso in relazione al reato di cui all'art.73 DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile e non aveva reso alcuna motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] 4tensore [OSCURATO:PERSONA]