CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14018/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one svolta nella camera di consiglio del 6/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. (quale controllata/consolidata) e [OSCURATO:SOCIETA].(quale controllante/consolidante), aderenti al regime di tassazioneconsolidato, proposero opposizione avverso l’avviso di accertamento n.TF30EMD03287/2022, con il quale, relativamente all’anno 2016, l’AgenziaNumero registro generale 13815/2025Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 14018/2026Data pubblicazione 13/05/2026delle Entrate aveva provveduto a rideterminare ex artt. 39 e 41-bis d.p.r.n. 600/1973, a fini IRES, il reddito risultante dalla dichiarazione ex art.122 d.p.r. n. 917/1986, in relazione alla indebita deduzione di costi.2. La CGT di I grado di Napoli accolse il ricorso, in considerazione dellacarente motivazione dell’avviso di accertamento, che non aveva chiaritose fosse stata fatta applicazione dell’art. 39 ovvero 41-bis del d.p.r. n.600/1973 e si era “appiattito” sul PVC, senza che il successivocontraddittorio conseguente all’istanza di accertamento con adesioneavesse mondato il deficit motivazionale (posto che “il diniego all’istanza diadesione da parte dell’Ufficio si risolveva in una non motivazione laddovesi limitava ad affermare che si riteneva di confermare l’atto diaccertamento senza spiegare le ragioni di tale atteggiamentoconfermativo”: così a pag. 5 della sentenza di secondo grado).3. La CGT di II grado della Campania confermò la sentenza di primecure, osservando che l’avviso di accertamento doveva considerarsiillegittimo dall’angolo visuale dell’art. 41-bis d.p.r. n. 600/1973 – nonché,più in generale, per la carenza di motivazione -, e purtuttaviasoffermandosi sui singoli rilievi, che dovevano ritenersi infondati, avendola società contribuente fornito prova della effettività ed inerenza dei costiin contestazione.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. resistono concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 e 41-bis d.p.r. n. 600/1973, 109 TUIR e 2697c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CGT 1erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti dell’accertamentoparziale ex art. 41-bis citato, e ritenuto insufficientemente motivatol’avviso di accertamento, a fronte di un compendio documentale prodottoNumero registro generale 13815/2025Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 14018/2026Data pubblicazione 13/05/2026dalle odierne controricorrenti inidoneo a comprovare la congruità einerenza dei costi in contestazione.Il motivo è infondato. Sotto il primo profilo, è pur vero che – comeevidenziato dalla ricorrente – l'accertamento parziale “non costituisce unmetodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt.38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972,bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui puòbasarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso puòessere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare”(Cass., n. 28681/2019); tuttavia, ciò non elide la necessità di accertare, inconcreto, la sussistenza del presupposto qualificante di tale tipologia diaccertamento, rappresentato da quello che è stato definito “automatismoargomentativo”, “per modo che il confezionamento dell'atto risultapossibile sulla base della sola segnalazione, senza che si renda necessarioperciò dar corso ad ulteriori attività di approfondimento che sonoappannaggio di regola degli accertamenti più complessi” (così Cass., n.2633/2016, che ha ulteriormente puntualizzato che «il presuppostodell'accertamento parziale non è dunque quello del "notevole grado dicertezza degli elementi segnalati", come affermato dalla CTR, ma èesclusivamente il dato formale estrinseco che la comunicazione deglielementi a fondamento della pretesa provengano da organi od enti distintied esterni dall'Amministrazione finanziaria procedente, indipendentementedalla maggiore o minore complessità delle indagini che hanno portato allaacquisizione di tali elementi»). Non censurabile si mostra, pertanto, lastatuizione della sentenza qui impugnata, secondo cui “il disconoscimentodei costi dedotti da ALA sul (falso) presupposto della loro mancanza diinerenza non dipendono da alcuna “segnalazione” ”di altri uffici” né,comunque, da dati esterni dotati di “automatismo” argomentativo (comepotrebbe avvenire, ad es., per redditi fondiari non dichiarati ma rilevabilidal contratto di locazione registrato) ma, anzi, dipendono daNumero registro generale 13815/2025Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 14018/2026Data pubblicazione 13/05/2026giudizi/valutazioni/interpretazioni dell’Ufficio opposto rispetto a dati edelementi indiziari riportati nel PVC (in mancanza dell’enunciazione di provecerte o presuntive ex artt. 2727 e 2729 c.c. della fondatezza dei recuperiin motivazione) con la conseguenza che la decisione adottata non ècoerente con il metodo di accertamento e che è stato utilizzato, quindi, inmodo difforme dal modello legale ed è quindi illegittimo (…)”.Quanto alla censura relativa all’art. 2697 c.c., si ribadisce che, alla streguadella consolidata giurisprudenza di questa Corte, “la violazione dell'art.2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbedovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basatesulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (Cass., n. 26739/2024),ciò che non è accaduto, invero, nel caso di specie. Occorre sottolineare,infatti, che la CGT 2, da un lato ha confermato la decisione di primo gradoin punto di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento; dall’altro hacomunque esaminato partitamente gli elementi addotti dalle societàcontribuenti per dimostrare l’inerenza dei costi (sul presupposto, quindi,che tale prova loro incombesse). Si considerino, a tal fine, in viaesemplificativa, l’affermazione per cui “la società contribuente hadimostrato l’effettività e la strumentalità del costo sostenuto all’attivitàd’impresa esercitata nel campo della logistica integrata e tutte le attivitàespletate dal COO nel corso del 2016 con copiosa documentazione, apartire dalle copie informatiche delle email inviate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dalla documentazione e report delle attività espletate, giàesibite in verifica a testimonianza del lavoro prestato da Gale in favore diALA” (pag. 11), ripetuta successivamente a pag. 13, con l’aggiunta per cui«lo stesso Ufficio evidenzia nell’accertamento che la corrispondenza emailfornita testimonia un coinvolgimento in attività di pianificazione cheinteressano la gestione di ALA che, secondo i verbalizzanti, sarebbe“fisiologicamente riconducibile alla figura di un dirigente d’impresa”.Numero registro generale 13815/2025Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 14018/2026Data pubblicazione 13/05/2026Orbene, il fatto che ALA non avesse stipulato un contratto disubordinazione con costui è questione che rientra in una scelta strategicainsindacabile di ALA, che non ha alcuna incidenza con l’inerenza del costosostenuto con l’attività d’impresa». A fronte di una ampia e dettagliatamotivazione, le censure della ricorrente finiscono, allora, per perorare unadiversa lettura delle risultanze istruttorie, funzionale a un sindacato delleconclusioni di merito della sentenza impugnata, inammissibile in sede digiudizio di legittimità.2.Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Agenzia delle Entratericorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.3.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favoredelle controricorrenti, delle spese processuali, che si liquidano in €6.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]