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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 25929/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2k J2o23.-

1. Con sentenza in data la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso in data 23/9/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. prevalente sull'aggravante della minorata difesa, alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui agli artt. 56, 575, 61, n. 5, cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sparando contro il camper occupato dalle persone offese tre colpi di pistola, uno dei quali attingeva la Caari alla gamba destra causandole lesioni personali, con prognosi di 30 giorni (capo A), nonché per il reato di cui agli artt. 2, 4 e 7, legge n. 895 del 1967 e 61, n. 2, cod. pen., per avere, al fine di commettere il delitto di cui al capo A), detenuto e portato al di fuori della propria abitazione un'arma da comune da sparo, non meglio identificata, con l'aggravante di avere commesso il fatto per commettere il delitto sub A); fatti accertati in Villorba, il 14/6/2019.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Rizzardo, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e l'assenza di una motivazione adeguata, congruente, logica e coerente a sostegno della decisione sull'aggravante, che sarebbe stata motivata unicamente con riferimento alla commissione del delitto in orario notturno.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62- bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La scelta dell'imputato di definire il procedimento con un rito alternativo sarebbe sintomatica della presa di coscienza da parte dell'imputato della sua condotta antigiuridica e del suo ravvedimento, preludio della successiva confessione dei delitti commessi; e tuttavia, essa non sarebbe stata positivamente apprezzata dai Giudici di merito, che non avrebbero esplicitato il ragionamento logico-giuridico posto a sostegno del diniego.

3. In data 28/1/2022 è pervenuta una memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si prospetta un'ipotesi di nullità insanabile conseguente alla mancata t traduzione dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], benché egli si trovasse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che la valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque reso più difficile la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato (Sez. 4, n. 15214 del 5/4/2018; Sez. 2, n. 43128 del 15/10/2014).

A tal fine, non soddisfa l'obbligo della motivazione la sentenza che faccia riferimento al solo tempo di notte e al luogo in cui il delitto è stato consumato, senza indicare quelle ragioni di rilevanza e concludenza per cui, nel caso concreto, tali elementi sarebbero sintomatici di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, della quale l'agente avrebbe profittato (Sez. 2, n. 5266 del 13/12/2005, dep. 2006).

Nel caso di specie, tuttavia, gli indicatori della sussistenza di una condizione di minorata capacità di reazione e difesa non sono stati correlati soltanto all'orario della condotta, quanto alla presenza di specifiche circostanze di fatto che, nella non illogica valutazione dei Giudici di merito, hanno favorito la commissione dei reato: dalla situazione di oscurità, che rendeva meno facile la localizzazione dell'aggressore, all'effetto sorpresa, dovuta al fatto che, a quell'ora di notte, le vittime dormivano; dalla presenza di esse all'interno del camper, tale da rendere estremamente pericoloso, per esse, uscire dal mezzo al fine di cercare aiuto, all'assenza di persone dell'accampamento, anch'esse ormai ritiratesi nei rispettivi camper, peraltro parcheggiati in una zona isolata, lontana da altre abitazioni e da vie di comunicazione con pubblico transito.

Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza del presente motivo di ricorso, sul punto anche aspecifico, non essendosi la difesa confrontata con l'ampia motivazione articolata, in proposito, nel provvedimento impugnato.

3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha puntualmente scrutinato il comportamento tenuto dall'imputato prima e dopo il fatto, giungendo a ritenere, ancora una volta con corretto utilizzo dei canoni della logica giudiziaria, la non sussistenza di elementi valorizzabili ai fini di una attenuazione del disvalore penale delle condotte.í In particolare, quanto al comportamento processuale, consistito nella ammissione dell'addebito, la Corte ha evidenziato come Rizzardo avesse reso, davanti al Giudice per le indagini preliminari, una versione piena di contraddizioni e non idonea a contribuire a una agevole ricostruzione dei fatti, ma, al contrario, funzionale a ridurre il peso delle sue responsabilità, sostenendo di avere agito in stato di provocazione, ma senza fornire alcun elemento di riscontro al riguardo, e di essersi conseguentemente trovato in una condizione di alterazione psichica, non confermata da alcuna fonte di prova.

Sotto altro profilo, la sentenza ha evidenziato la oggettiva gravità del fatto, ritenendo che il trattamento sanzionatorio fosse complessivamente commisurato ai mezzi, alle modalità, al contesto dell'azione, al danno provocato, all'intensità del dolo; e ha chiarito come non potesse attribuirsi una particolare valenza alla richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, spiegabile anche con l'obiettivo di ottenere la relativa riduzione di pena e non certo con la maturazione di un atteggiamento di resipiscenza, smentita dagli elementi fattuali più sopra richiamati.

Si è, dunque, al cospetto di una ampia e congrua motivazione, rispetto alla quale il ricorso articola considerazioni finalizzate a una mera rivalutazione degli elementi fattuali oggetto di prudente e non illogico apprezzamento da parte dei Giudici di merito; operazione pacificamente non ammessa in sede di legittimità.

4. Quanto alla questione devoluta con la memoria ex art. 611 cod. proc. pen., non dedotta in sede di ricorso e, come tale, del tutto nuova, è appena il caso di osservare che, al di là di tale circostanza, essa è stata evocata del tutto genericamente, senza alcuna documentazione a supporto, in particolare per quanto concerne la richiesta di presenziare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte dell'interessato.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] 3 d! Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2k J2o23.- 1. Con sentenza in data la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso in data 23/9/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. prevalente sull'aggravante della minorata difesa, alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui agli artt. 56, 575, 61, n. 5, cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sparando contro il camper occupato dalle persone offese tre colpi di pistola, uno dei quali attingeva la Caari alla gamba destra causandole lesioni personali, con prognosi di 30 giorni (capo A), nonché per il reato di cui agli artt. 2, 4 e 7, legge n. 895 del 1967 e 61, n. 2, cod. pen., per avere, al fine di commettere il delitto di cui al capo A), detenuto e portato al di fuori della propria abitazione un'arma da comune da sparo, non meglio identificata, con l'aggravante di avere commesso il fatto per commettere il delitto sub A); fatti accertati in Villorba, il 14/6/2019. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Rizzardo, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. e l'assenza di una motivazione adeguata, congruente, logica e coerente a sostegno della decisione sull'aggravante, che sarebbe stata motivata unicamente con riferimento alla commissione del delitto in orario notturno. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62- bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La scelta dell'imputato di definire il procedimento con un rito alternativo sarebbe sintomatica della presa di coscienza da parte dell'imputato della sua condotta antigiuridica e del suo ravvedimento, preludio della successiva confessione dei delitti commessi; e tuttavia, essa non sarebbe stata positivamente apprezzata dai Giudici di merito, che non avrebbero esplicitato il ragionamento logico-giuridico posto a sostegno del diniego. 3. In data 28/1/2022 è pervenuta una memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si prospetta un'ipotesi di nullità insanabile conseguente alla mancata t traduzione dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], benché egli si trovasse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che la valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque reso più difficile la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato (Sez. 4, n. 15214 del 5/4/2018; Sez. 2, n. 43128 del 15/10/2014). A tal fine, non soddisfa l'obbligo della motivazione la sentenza che faccia riferimento al solo tempo di notte e al luogo in cui il delitto è stato consumato, senza indicare quelle ragioni di rilevanza e concludenza per cui, nel caso concreto, tali elementi sarebbero sintomatici di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, della quale l'agente avrebbe profittato (Sez. 2, n. 5266 del 13/12/2005, dep. 2006). Nel caso di specie, tuttavia, gli indicatori della sussistenza di una condizione di minorata capacità di reazione e difesa non sono stati correlati soltanto all'orario della condotta, quanto alla presenza di specifiche circostanze di fatto che, nella non illogica valutazione dei Giudici di merito, hanno favorito la commissione dei reato: dalla situazione di oscurità, che rendeva meno facile la localizzazione dell'aggressore, all'effetto sorpresa, dovuta al fatto che, a quell'ora di notte, le vittime dormivano; dalla presenza di esse all'interno del camper, tale da rendere estremamente pericoloso, per esse, uscire dal mezzo al fine di cercare aiuto, all'assenza di persone dell'accampamento, anch'esse ormai ritiratesi nei rispettivi camper, peraltro parcheggiati in una zona isolata, lontana da altre abitazioni e da vie di comunicazione con pubblico transito. Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza del presente motivo di ricorso, sul punto anche aspecifico, non essendosi la difesa confrontata con l'ampia motivazione articolata, in proposito, nel provvedimento impugnato. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha puntualmente scrutinato il comportamento tenuto dall'imputato prima e dopo il fatto, giungendo a ritenere, ancora una volta con corretto utilizzo dei canoni della logica giudiziaria, la non sussistenza di elementi valorizzabili ai fini di una attenuazione del disvalore penale delle condotte.í In particolare, quanto al comportamento processuale, consistito nella ammissione dell'addebito, la Corte ha evidenziato come Rizzardo avesse reso, davanti al Giudice per le indagini preliminari, una versione piena di contraddizioni e non idonea a contribuire a una agevole ricostruzione dei fatti, ma, al contrario, funzionale a ridurre il peso delle sue responsabilità, sostenendo di avere agito in stato di provocazione, ma senza fornire alcun elemento di riscontro al riguardo, e di essersi conseguentemente trovato in una condizione di alterazione psichica, non confermata da alcuna fonte di prova. Sotto altro profilo, la sentenza ha evidenziato la oggettiva gravità del fatto, ritenendo che il trattamento sanzionatorio fosse complessivamente commisurato ai mezzi, alle modalità, al contesto dell'azione, al danno provocato, all'intensità del dolo; e ha chiarito come non potesse attribuirsi una particolare valenza alla richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, spiegabile anche con l'obiettivo di ottenere la relativa riduzione di pena e non certo con la maturazione di un atteggiamento di resipiscenza, smentita dagli elementi fattuali più sopra richiamati. Si è, dunque, al cospetto di una ampia e congrua motivazione, rispetto alla quale il ricorso articola considerazioni finalizzate a una mera rivalutazione degli elementi fattuali oggetto di prudente e non illogico apprezzamento da parte dei Giudici di merito; operazione pacificamente non ammessa in sede di legittimità. 4. Quanto alla questione devoluta con la memoria ex art. 611 cod. proc. pen., non dedotta in sede di ricorso e, come tale, del tutto nuova, è appena il caso di osservare che, al di là di tale circostanza, essa è stata evocata del tutto genericamente, senza alcuna documentazione a supporto, in particolare per quanto concerne la richiesta di presenziare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte dell'interessato. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] 3 d! Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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