CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catania, con sentenza in data 10/02/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Catania, in data 13/01/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 712 cod. Pen. E alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Tale condivisibile indirizzo interpretativo deve trovare applicazione nel caso di specie, in cui la difesa ha reiterato la propria censura in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti senza alcuna effettiva confutazione del rilievo della COrte territoriale, secondo cui l'auspicata derubricazione in incauto acquisto risultava preclusa dall'assenza di indicazione in ordine alla provenienza dell'organo propulsore, così precludendo l'indagine in ordine alla diligenza usata nella verifica della predetta provenienza, che caratterizza l'ipotesi contravvenzionale (cfr. Pag. 2 della sentenza impugnata). Del tutto generica risulta l'ulteriore doglianza, che non affronta affatto il tema valorizzato in sentenza per il diniego delle attenuanti generiche (presenza di un precedente specifico oltre che per violazione di sigilli). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 n [OSCURATO:PERSONA] e Estensor