CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16320/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA], ChiaraTodini-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n.287/2020 depositata il 02/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettatol’appello dell’Agenzia delle Entrate con la conferma della decisione diprimo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuenteNumero registro generale 29726/2020Numero sezionale 3934/2026Numero di raccolta generale 16320/2026Data pubblicazione 26/05/2026avverso l’avviso di accertamento catastale per un immobile sitoall’interno di un centro commerciale);2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, con due motivi diricorso;3. resiste con controricorso, integrato da memoria, la societàcontribuente che chiede di dichiarare inammissibile o infondato ilricorso; prospetta, comunque, la presenza di motivi ritenuti assorbitiche evidenzia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese; non sussistono i presuppostiper il raddoppio del contributo unificato trattandosi di amministrazionepubblica ammessa al patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Statoed alla prenotazione a debito.2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta un viziodella motivazione della sentenza, in quanto apparente (Violazionedell’art. 36, d, lgs. 546 del 1992, e 132 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).Il motivo è infondato. La motivazione della decisione non puòritenersi apparente, sia in quanto richiama la decisione di primo gradosia in quanto, valutati gli atti, evidenzia come l’avviso di accertamentofosse sprovvisto di adeguata motivazione (unitamente alla decisione diprimo grado in doppia conforme di merito).In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) edell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia diprocesso tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto eNumero registro generale 29726/2020Numero sezionale 3934/2026Numero di raccolta generale 16320/2026Data pubblicazione 26/05/2026diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logicoseguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimocostituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 - ,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01). In tale graveforma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici diappello, statuendo sui motivi di appello, hanno richiamato la decisionedi primo grado ed analizzato tutti i punti prospettati nell’atto digravame.Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazione dellasentenza impugnata, attingendo quest’ultima il limite necessario esufficiente del minimo costituzionale.3. La valutazione della congruità della motivazione dell’avviso diaccertamento, del resto, è una questione di merito: «In tema di avvisodi accertamento tributario, lo stabilire se, in concreto, la suamotivazione risponda o no ai requisiti di validità - che, in generale,possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che il contribuente siain grado di conoscere - è compito del giudice tributario e non è dato alcontribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte dicassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati edNumero registro generale 29726/2020Numero sezionale 3934/2026Numero di raccolta generale 16320/2026Data pubblicazione 26/05/2026evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice dimerito sia incorso. (…)» (Sez. 5, Sentenza n. 9582 del 19/04/2013,Rv. 626327 - 01).4. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 7 L. 212 del 2000 e dell’art. 3, l. 241 del1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Per la ricorrente l’avviso sarebbe motivato, in quanto consegue aduna Docfa ed in esso l’Agenzia avrebbe solo diversamente stimato ilvalore dei beni, senza modifica dei dati dedotti ed illustrati dalla partenella stessa procedura Docfa.Il motivo è infondato in quanto la stessa Agenzia delle Entrate, nelricorso per cassazione, specifica di aver modificato i dati della Docfainserendo nella stima il valore delle aree comuni dell’immobile, ilporticato e la galleria, non dichiarati nella Docfa (“la cui valutazionemancava del tutto nel Docfa di controparte”); inoltre si aggiungevaalla stima il 25 % del valore totale del costruito, anch’esso assentenella Docfa.Conseguentemente, la motivazione dell’avviso avendo comunquemodificato i dati della Docfa con l’inserimento di ulteriori elementiestimativi avrebbe dovuto essere specifica, come esattamente ritenutonelle decisioni di merito: «In tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la renditaproposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnicariguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivie della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazionedegli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pienoNumero registro generale 29726/2020Numero sezionale 3934/2026Numero di raccolta generale 16320/2026Data pubblicazione 26/05/2026esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso» (Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv.673082 - 01).Inoltre, nella Docfa erano state aumentate le sottounitàdell’immobile da 5 a 7, ed anche sul punto vi è assenza di motivazionedell’avviso pur a fronte di sostanziale variazione del quadro oggetto distima.Appare in definitiva corretto quanto argomentato nel controricorso,secondo cui il primo avviso di accertamento, poi annullato inautotutela, e il secondo avviso di accertamento, oggi in giudizio,risultavano sostanzialmente identici, emergendo il secondo comenuovamente privo di motivazione. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]