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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 dicembre 1942

Cassazione n. 32553/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/12/1942 avverso la sentenza del 15/01/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il pubblico ministero ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, nei confronti della sentenza del 15 gennaio 2020 del Tribunale di Firenze, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dalla contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen., e 1 comma 1, lettera f), legge 150 del 1992.

Osservato che con l'atto di impugnazione il pubblico ministero ha denunciato, con un primo motivo, la violazione di legge in relazione alla errata valutazione del compendio probatorio, con il secondo e il terzo motivo l'inosservanza della legge n. 150 del 1992, in quanto, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la condotta rispetto ai dati probatori acquisiti e, con il quarto motivo, lamenta la errata valutazione dell'interpretazione sulla base della quale il Tribunale era pervenuto alla pronuncia assolutoria.

Rilevato che il ricorso del pubblico ministero, trasmesso a questa Corte con ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 16/3/2023, è inammissibile per carenza di interesse, non potendo, alla luce dell'intervenuto decorso, in data 19/6/2022, successivamente al deposito del ricorso, trasmesso solo nella data suddetta dalla Corte territoriale, del termine massimo di prescrizione della contravvenzione contestata, commessa il 19/6/2017, derivare dall'eventuale accoglimento della impugnazione alcun effetto utile per la pubblica accusa, posto che per giurisprudenza consolidata "quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole e tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro" (così Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015, P.G. in proc.

Pinelli, Rv. 264996, relativa a fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero per violazione di legge avverso la sentenza predibattimentale di assoluzione da un reato nel frattempo prescritto).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/12/1942 avverso la sentenza del 15/01/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il pubblico ministero ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, nei confronti della sentenza del 15 gennaio 2020 del Tribunale di Firenze, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dalla contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen., e 1 comma 1, lettera f), legge 150 del 1992. Osservato che con l'atto di impugnazione il pubblico ministero ha denunciato, con un primo motivo, la violazione di legge in relazione alla errata valutazione del compendio probatorio, con il secondo e il terzo motivo l'inosservanza della legge n. 150 del 1992, in quanto, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la condotta rispetto ai dati probatori acquisiti e, con il quarto motivo, lamenta la errata valutazione dell'interpretazione sulla base della quale il Tribunale era pervenuto alla pronuncia assolutoria. Rilevato che il ricorso del pubblico ministero, trasmesso a questa Corte con ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 16/3/2023, è inammissibile per carenza di interesse, non potendo, alla luce dell'intervenuto decorso, in data 19/6/2022, successivamente al deposito del ricorso, trasmesso solo nella data suddetta dalla Corte territoriale, del termine massimo di prescrizione della contravvenzione contestata, commessa il 19/6/2017, derivare dall'eventuale accoglimento della impugnazione alcun effetto utile per la pubblica accusa, posto che per giurisprudenza consolidata "quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole e tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro" (così Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015, P.G. in proc. Pinelli, Rv. 264996, relativa a fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero per violazione di legge avverso la sentenza predibattimentale di assoluzione da un reato nel frattempo prescritto). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il
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