CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13183/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 settembre 2025, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del 16 gennaio 2025, con la quale il giudice di primo grado lo aveva condannato alla pena di anni tre ed euro 20.000,00 di multa, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; che, con un unico motivo di doglianza, si censura nullità della sentenza per vizio di motivazione. Considerato che il motivo è inammissibile perché si caratterizza per assoluta genericità, essendo sostanzialmente periodo di riferimenti critici al testo del provvedimento impugnato, e integra, perciò, la violazione dell'art. 581, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., che nel dettare, in generale - quindi anche per il ricorso per cassazione - le regole a cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa. Tenuto conto che della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q. P.Q.MAlessandro [OSCURATO:PERSONA] Aridi9H.a iStasi DEP()S ITAYA IN10 P 2O26 Fun, b 4 3