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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 37256/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 05/10/2020, parzialmente riformando la . sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di PADOVA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati rispettivamente ascritti (rapina e lesioni, solo per il secondo, mentre resistenza e violazione al codice della strada pe entrambi) ma riduceva il trattamento sanzionatorio.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione delle concesse attenuanti generiche nel computo della pena e, comunque, in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e sul trattamento sanzionatorio anche in relazione agli aumenti per la continuazione.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Quanto al primo, manifestamente infondata è la deduzione circa il mancato computo delle attenuanti generiche, figurando la riduzione di 1\3 della pena base (ridotta da mesi 15 a mesi 10).

In relazione alla determinazione della pena, la stessa viene giustificata in relazione ai precedenti penali e giudiziari numerosi e significativi.

Quanto al secondo, invece, il giudizio di bilanciamento tra circostanze è adeguatamente giustificato sulla base della gravità della condotta e delle conseguenze patite dalle persone offese.

Quanto alla determinazione della pena, invece, sono stati espressamente richiamati e condivisi i puntuali elementi già valorizzati dal primo giudice nella nota 2 a pag. 22 della sentenza di primo grado, non oggetto di puntuale e adeguata confutazione in questa sede.

Deve comunque ricordarsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) .

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibiii i ricorsi e condannai ricorrenti al pagamento delle spese proces- sualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021 Il Consiglier2-Es1ensore , STEF

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 05/10/2020, parzialmente riformando la . sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di PADOVA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati rispettivamente ascritti (rapina e lesioni, solo per il secondo, mentre resistenza e violazione al codice della strada pe entrambi) ma riduceva il trattamento sanzionatorio. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione delle concesse attenuanti generiche nel computo della pena e, comunque, in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e sul trattamento sanzionatorio anche in relazione agli aumenti per la continuazione. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Quanto al primo, manifestamente infondata è la deduzione circa il mancato computo delle attenuanti generiche, figurando la riduzione di 1\3 della pena base (ridotta da mesi 15 a mesi 10). In relazione alla determinazione della pena, la stessa viene giustificata in relazione ai precedenti penali e giudiziari numerosi e significativi. Quanto al secondo, invece, il giudizio di bilanciamento tra circostanze è adeguatamente giustificato sulla base della gravità della condotta e delle conseguenze patite dalle persone offese. Quanto alla determinazione della pena, invece, sono stati espressamente richiamati e condivisi i puntuali elementi già valorizzati dal primo giudice nella nota 2 a pag. 22 della sentenza di primo grado, non oggetto di puntuale e adeguata confutazione in questa sede. Deve comunque ricordarsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Inoltre, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) . Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibiii i ricorsi e condannai ricorrenti al pagamento delle spese proces- sualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consiglier2-Es1ensore , STEF
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