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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13508/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 28.02.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in la Spezia il 5.04.2018.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo logico e coerente.

I giudici hanno rilevato che ostavano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che le modalità del fatto (ed in particolare il fatto che l'imputato al momento del controllo aveva rifiutato di firmare il verbale di accertamento), i vari precedenti penali di cui due specifici e che per le stesse ragioni la pena non poteva sospesa.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] e tensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 28.02.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in la Spezia il 5.04.2018. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo logico e coerente. I giudici hanno rilevato che ostavano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che le modalità del fatto (ed in particolare il fatto che l'imputato al momento del controllo aveva rifiutato di firmare il verbale di accertamento), i vari precedenti penali di cui due specifici e che per le stesse ragioni la pena non poteva sospesa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] e tensore Il P
Sentenza Cassazione n. 13508/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris