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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2021

Cassazione n. 38975/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] /-1::FFI; lette le conclusioni del PG M.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 febbraio 2021, la Corte di appello di Salerno ha revocato il beneficio dell'indulto connesso a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del Tribunale di Salerno, in data 21 giugno 2007, in relazione alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione, oltre multa.

A ragione osservava che il condannato, nel termine di cinque anni previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006, aveia riportato altra condanna, divenuta irrevocabile in data 5 luglio 2018, per delit:o non colposo alla pena di anni 3 mesi 3 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa

2. Ricorre per cassazione il Genovese chiedendo l'3nnullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo per violazione di legg con cui lamer ta l'erronea determinazione dell'irrevocabilità della sentenza considerata quale D resupposto per la revoca del beneficio.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non ha preso in esame la doglianza difensiva con cui era stato evidenziato che la sentenza considerata causa della revoca dell'indulto non era ancora divenuta irrevocabile per l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale cui aveva diritto in applicazione della disciplina transitoria contenuta nella legge 28 aprile 2014 n. 67.

A seguito della dichiarazione di contumacia dell'imputato all'udien: a preliminare il processo, sebbene iniziato nel 2013, avrebbe dovuto proseguire C011 le previger ti regole. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo proposto non è fondato sic:hé il ricorso deve essere rigettato.

Come correttamente rilevato dal Procuratore ge lerale nelle sue conclusioni scritte, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito :he non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tra l'incidente di esecuzione finali :zato alla revoca di diritto dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della leggE 31 luglio 200E n. 241 e il procedimento diretto a verificare la legittimità del titc lo esecutivo che costituisce la causa della revoca (Sez. 1, n. 38670 del 28/03/2039, Rv. 276818) L'incidente di esecuzione in esame e quello relativ D all'impugnaziene del titolo esecutivo costituente causa di revoca dell'indulto sone due procedimenti distinti e non interferenti, che operano su piani diversi, il primo essendo diretto ad una declaratoria di revoca automatica del beneficio del 'indulto, l'altro invece alla verifica della legittimità del titolo esecutivo che integra la causa della revoca, con contestuale richiesta di rimessione in termini per propor e impugnazipne avverso quel titolo.

D'altra parte, l'eventuale successiva cadLcazione del titolo esecutivo costituente causa di revoca dell'indulto può sempre ti ware rimedio in una nuova applicazione del beneficio.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato :on le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente I pagamento delle spese cessuali.

Così deciso in Roma, il 15 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] /-1::FFI; lette le conclusioni del PG M.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 febbraio 2021, la Corte di appello di Salerno ha revocato il beneficio dell'indulto connesso a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del Tribunale di Salerno, in data 21 giugno 2007, in relazione alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione, oltre multa. A ragione osservava che il condannato, nel termine di cinque anni previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006, aveia riportato altra condanna, divenuta irrevocabile in data 5 luglio 2018, per delit:o non colposo alla pena di anni 3 mesi 3 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa 2. Ricorre per cassazione il Genovese chiedendo l'3nnullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo per violazione di legg con cui lamer ta l'erronea determinazione dell'irrevocabilità della sentenza considerata quale D resupposto per la revoca del beneficio. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non ha preso in esame la doglianza difensiva con cui era stato evidenziato che la sentenza considerata causa della revoca dell'indulto non era ancora divenuta irrevocabile per l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale cui aveva diritto in applicazione della disciplina transitoria contenuta nella legge 28 aprile 2014 n. 67. A seguito della dichiarazione di contumacia dell'imputato all'udien: a preliminare il processo, sebbene iniziato nel 2013, avrebbe dovuto proseguire C011 le previger ti regole. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo proposto non è fondato sic:hé il ricorso deve essere rigettato. Come correttamente rilevato dal Procuratore ge lerale nelle sue conclusioni scritte, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito :he non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tra l'incidente di esecuzione finali :zato alla revoca di diritto dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della leggE 31 luglio 200E n. 241 e il procedimento diretto a verificare la legittimità del titc lo esecutivo che costituisce la causa della revoca (Sez. 1, n. 38670 del 28/03/2039, Rv. 276818) L'incidente di esecuzione in esame e quello relativ D all'impugnaziene del titolo esecutivo costituente causa di revoca dell'indulto sone due procedimenti distinti e non interferenti, che operano su piani diversi, il primo essendo diretto ad una declaratoria di revoca automatica del beneficio del 'indulto, l'altro invece alla verifica della legittimità del titolo esecutivo che integra la causa della revoca, con contestuale richiesta di rimessione in termini per propor e impugnazipne avverso quel titolo. D'altra parte, l'eventuale successiva cadLcazione del titolo esecutivo costituente causa di revoca dell'indulto può sempre ti ware rimedio in una nuova applicazione del beneficio. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato :on le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente I pagamento delle spese cessuali. Così deciso in Roma, il 15 settembre
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