CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 1968
Cassazione n. 20619/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1968 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. BASCHIERI Daniele ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Bologna in relazione alla ipotesi di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. aggravato dalla qualità di conducente qualificato (trasporto merci). 2. Il ricorrente articola un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibi- lità di cui all'art.131 bis cod.pen.. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto il giudice distrettuale ha dato adeguata giustificazione della esclusione del beneficio, con motivazione non ma- nifestamente illogica e contraddittoria che si sottrae pertanto al sindacato di legitti- mità evidenziando che il BASCHIERI ha già riportato due condanne per fatti della stessa specie, di cui una risalente ed estinta, ma che costituiscono comunque ele- mento di per sé preclusivo al riconoscimento del beneficio e, comunque, il fatto non può essere riconosciuto di speciale tenuità in ragione del grado di alterazione alcolica, prossima alla soglia più grave e in ragione del fatto che il BASCHIERI risulta essere un utente qualificato e pertanto in grado di porre a maggiore repentaglio il bene giuri- dico protetto stante la professionalità della circolazione e la guida di mezzi articolati. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunia- ria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 marz