CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 16995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5658/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.G.L. (ora [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante por tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5528/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.04.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda che viene all’esame del Collegio è stata riportata nei termini seguenti dalla sentenza n. 4925/2017 di questa Corte: 1 La SanRemo [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA]) con atto 28.11.2005 convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società elvetica [OSCURATO:PERSONA] S.A.G.L. esponendo: - che il 18.10.2001 le parti avevano concluso un contratto di collaborazione commerciale in virtù del quale SanRemo si obbligava a vendere alcuni dei propri prodotti alla Standa che, a sua volta, si impegnava a rivenderli ai consumatori nel territorio elvetico con l'impegno di mantenere invariati i prezzi indicati dal produttore; - che i rapporti economici erano regolati dall'art. 13 del contratto (corrispettivo determinato secondo un criterio variabile, acconto del 30% del prezzo di vendita finale da versarsi al produttore entro trenta giorni dalle consegne e saldo in base ai risultati delle vendite, con previsione di conguagli periodici); - che in esecuzione del contratto SanRemo aveva fornito notevole quantitativo di merce per complessivi franchi svizzeri (CHF) 290.829,54, con previsione di un prezzo finale di vendita ai consumatori di CHF 473.003,43 al netto di IVA al 7%, sicché Standa avrebbe dovuto corrispondere a norma di contratto, entro 30 gg. dalle rispettive consegne, l'acconto del 30% e in seguito il saldo secondo il criterio variabile previsto nell'articolo 13; 3 che Standa, contrariamente a quanto pattuito, aveva versato CHE 74.750,90 e quindi solo parte del maggior acconto dovuto (pari invece a CHE 141.901,03) senza provvedere a nessun successivo versamento o conguaglio né a tempestiva comunicazione relativa all'andamento delle vendite (pure prevista dal contratto) e senza fornire la documentazione necessaria a determinare il totale incassato e il quantitativo dei capi venduti; - che, non essendo stata concordata diminuzione del prezzo al consumatore, e non essendo stati restituiti i capi rimasti invenduti, doveva ritenersi l'avvenuta vendita di tutti i capi forniti da Sanremo al prezzo finale, per cui il credito verso la convenuta ammontava a CHF 268.649,59 (pari alla differenza tra il prezzo finale di vendita, maggiorato di IVA, la percentuale di competenza del distributore, pari al 35% e l'acconto già versato). Tutto ciò esposto, la società attrice domandò la risoluzione del contratto di collaborazione commerciale per inadempimento della Standa e la sua condanna al pagamento, eventualmente anche a sensi dell'art. 2041 cc, della somma di CHE 268.649,59 o, in subordine, di quella di CHE 216.078,74. La convenuta si oppose alla domanda sollevando alcune eccezioni preliminari (ma non di rilievo in questa sede) e deducendo, nel merito, di avere interamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali verso la SanRemo, che invece doveva ritenersi sua volta debitrice di una somma non inferiore a C. 7.628,87; spiegò pertanto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento della complessiva somma di C. 106.000,00 anche per danni all'immagine. 2 Il Tribunale adito, con sentenza 18.3.2008, respinse la domanda principale e accolse la riconvenzionale, ma la Corte d'Appello di Milano fu di tutt'altro avviso e, con sentenza pubblicata il 13.4.2012, in accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] I.T.C., ribaltò totalmente l'esito del giudizio e, dichiarata la risoluzione del contratto di concessione vendita/distribuzione per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], condannò quest'ultima al pagamento della somma di C. 232.701,33 oltre IVA e interessi legali. Per giungere a tale soluzione la Corte milanese osservò: che il nucleo della controversia riguardava la ripartizione, tra le parti, dell'onere probatorio sui fatti costitutivi dei rispettivi diritti; - che il contratto andava qualificato come di contratto di distribuzione e più propriamente, come concessione di vendita, contratto innominato ed atipico, a causa mista, con elementi della somministrazione (ritenuti prevalenti), ma anche del mandato; -che, tenuto conto delle clausole di cui all'art. 13 ed applicando la regola generale sull'onere probatorio in materia di inadempimento delle obbligazioni, spettava alla Standa di dimostrare l'assolvimento degli obblighi del mandatario; - che, in particolare, Standa non aveva provato di avere restituito in tutto o in parte la merce invenduta, e che non poteva neppure attribuirsi efficacia probatoria al tabulato doc. 7 circa le vendite eseguite, stante la contestazione delle scritture contabili di Standa da parte dei SanRemo-[OSCURATO:PERSONA], sicché doveva ritenersi non assolto l'obbligo di rendiconto pure gravante sul mandatario; - che le eccezioni sollevate da Standa erano da ritenersi tardive, mentre invece SanRemo [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto al proprio onere sulla base del contratto (contenente la determinazione del prezzo finale di vendita), delle fatture e dei documenti di trasporto prodotti; che pertanto, facendo opportuni conteggi e detrazioni, il credito di [OSCURATO:PERSONA] andava determinato in C. 232.701,33 oltre IVA al 7,6%. 2. Con la sentenza di legittimità di cui sopra, accolti il quarto e il settimo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettato il primo e dichiarati assorbiti i restanti, la sentenza d’appello venne cassata con rinvio. 2. 1. È opportuno riprendere sinteticamente i termini dell’accoglimento degli anzidetti due motivi. 2. 1.1. Con il quarto motivo la ricorrente aveva denunciato violazione della regola dell’onere probatorio, nonché omessa e contraddittoria motivazione (testo di cui all’art. 360, n. 5, anteriforma operata con il d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134/2012), per non avere la controparte dimostrato di aver maturato un maggior credito, non potendosi considerare probanti fatture e documenti di trasporto, stante che il contratto prevedeva corrispettivi variabili. Con il settimo motivo, violazione degli artt. 67 e 184 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello giudicato non contestata la circostanza secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] SAGL avesse esaurito la vendita di tutti i capi forniti nell’arco di due stagioni a prezzo pieno. 2. 1.2.2. La Cassazione accolse le due doglianze evidenziando i seguenti profili: - corretta la premessa in diritto secondo la quale spettava al debitore provare i fatti estintivi e impeditivi dell’obbligazione e, quindi, alla mandataria dare il rendiconto, la sentenza impugnata era, tuttavia, giunta a conclusioni logicamente incoerenti, avendo presunto dalla mancata restituzione la vendita a prezzo pieno di tutti i capi, senza considerare che l’art. 13 della convenzione non imponeva a [OSCURATO:PERSONA] un tale obbligo di restituzione dei capi invenduti a fine stagione, bensì un sistema di gestione della merce articolato, che, fra l’altro, distingueva fra l’abbigliamento classico e quello “di moda”; - non era stato considerato il principio degli effetti retroattivi della risoluzione, applicabile anche al contratto atipico di concessione di vendita con prevalenti elementi della somministrazione , avuto riguardo alle prestazioni ancora da eseguire; - si era omesso di verificare se il tabulato prodotto da [OSCURATO:PERSONA], privo di efficacia probatoria, avesse potuto avere valenza di principio di prova a riguardo delle vendite eseguite; - e, in caso si fosse data risposta positiva al precedente quesito, omesso di trarne le debite conseguenze in ordine all’opportunità di disporre una consulenza tecnica. 3. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Milano in sede di rinvio dichiarò risolto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.A.G.L. il contratto, condannò questa a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 232.701,33 franchi svizzeri, oltre interessi. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso quest’ultima decisione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1323, 1713, 2697, 2709 e 1564 cod. civ., 112 cod. proc. civ., nonché contraddittorietà di motivazione . Queste, in sintesi, le prospettazioni: - il Giudice del rinvio non aveva reso motivata pronuncia a riguardo della sussistenza di un principio di prova, mancando di seguire le considerazioni della sentenza di cassazione; -aveva contraddittoriamente giudicato tardiva, perché prodotta in sede di rinvio, la depositata relazione contabile, la quale non poteva reputarsi tale perché formata successivamente allo stesso giudizio di cassazione e perché la domanda di risoluzione della controparte aveva sollevato [OSCURATO:PERSONA] da ogni suo obbligo contrattuale ; -aveva ingiustamente omesso di disporre consulenza tecnica. 6. Il motivo è infondato. La sentenza ha deciso la causa attraverso vaglio di merito in questa sede non censurabile. Basti, nel dettaglio, ricordare i passaggi argomentativi salienti: -dopo il rigetto del primo motivo del ricorso per cassazione non era più contestabile che, sulla base dell’accertata natura atipica del contratto, [OSCURATO:PERSONA] era obbligata al rendiconto, al fine di fare partecipe la controparte della fine dei capi venduti, del prezzo incassato e di quelli rimasti invenduti, quindi, la qualità e la quantità della merce venduta, il prezzo incassato nonché – quanto ai capi non venduti alla fine di ogni stagione – il numero ed il tipo, sì da poter avere un’esatta rappresentazione di quanti fra essi fossero “capi classici” (la cui vendita doveva essere rinviata, in forza della clausola 13 alla stagione successiva) ed i “capi di moda” che invece avrebbero potuto essere venduti a prezzo scontato, che le parti avrebbero dovuto individuare, di volta in volta, con uno specifico accordo ; - a fronte della contestazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale si era doluta della mancata rendicontazione, la controparte aveva tenuto atteggiamento ambivalente e inconcludente, avendo negato di essere gravata da un tale obbligo e, allo stesso tempo, affermando di averlo soddisfatto, mediante la produzione di documentazione, tuttavia irrilevante, in quanto confezionata unilateralmente e senza il supporto di riscontri oggettivi; - in un tale contesto inutile sarebbe stato l’apporto di una consulenza tecnica, la quale, in ogni caso, avrebbe assunto carattere meramente esplorativo. È, poi, del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Val la pena riaffermare che le parti non possono produrre nuove prove nel giudizio di rinvio in violazione delle preclusioni maturate. In disparte deve soggiungersi che il documento di cui la ricorrente lamenta l’omessa acquisizione altro non è che una consulenza di parte. Né, come è ovvio, la circostanza che la stessa l’abbia “formata” successivamente al giudizio di cassazione la rende ammissibile. Sotto altro contiguo profilo deve ribadirsi che la c.t.u. costituisce strumento d’ausilio al giudice del merito, la cui scelta non è censurabile in questa sede e, neppure denunciando l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo (qui, in verità, neppure esperito), in presenza di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348ter cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. nn. 25281/2023, 29063/2019, 7472/2017). Palesemente contraddittoria è la contestuale denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, a un tempo, di vizio motivazionale, presupponendo quest’ultimo che la decisione non risulti essere stata omessa. A volerle, comunque, prendere in considerazione, all’evidente infondatezza della prima violazione, esclusa in radice dall’avere la Corte di merito deciso, sia pure in senso non gradito alla ricorrente, corrisponde la palese inammissibilità della seconda. Invero, l a giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto; - siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). È del tutto evidente che non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: gli argomenti utilizzati dal giudice sono puntualmente ripercorribili e risultano collegati al caso esaminato e alle risultanze di causa. Quel che, in sostanza la ricorrente contesta è la soluzione sposata dalla sentenza. 6. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1713, 1564, 1455, 1458 e 2697 cod. civ. Queste, in sintesi, le prospettazioni: - il Giudice del rinvio aveva errato a reputare che la ricorrente non avesse provato di avere presentato il rendiconto; - La dimostrazione degli effetti dell’inadempimento grava sul creditore. [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato di aver assolto i suoi obblighi di rendicontazione, competeva alla sola [OSCURATO:PERSONA] rappresentarne gli effetti e perciò dimostrare quali pregiudizi avesse sofferto a cagione del preteso inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] ; - erano state violate le norme che disciplinano l’inadempimento, la risoluzione del contratto ed i suoi effetti, pervenendo alla liquidazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] di somme alla medesima non dovute, quand’anche il contratto avesse trovato esecuzione regolare fino alla proposizione della domanda di risoluzione, 28.11.2005. Infatti, se il sinallagma contrattuale deve essere preservato nei contratti di durata, la sua conservazione non può tradursi nella attribuzione di diritti mai maturati a favore del contraente non inadempiente . 7. Il motivo è infondato. Non è più controvertibile, come già detto, che trattavasi di contratto atipico con prevalenza della somministrazione e, quindi, come per tutti i contratti di durata le prestazioni, in ordine alle quali [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato l’invenduto, dovevano reputarsi eseguite (art. 1458, co. 1, cod. civ.). Quanto alla dimostrazione del danno, esso risulta correttamente quantificato nel prezzo di vendita pieno, non avendo [OSCURATO:PERSONA] dimostrato una vendita a prezzo scontato o una restituzione dei capi invenduti e, addirittura, l’esistenza stessa di capi invenduti. 8. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 1284, 1453 e 1564 cod. civ. Si addebita alla sentenza di avere erroneamente fatto decorrere gli interessi dal 31/7/2003, in pieno periodo di vendita, così imponendo alla ricorrente l’obbligo di pagare il conguaglio e, peraltro, sul prezzo pieno dei capi d’abbigliamento. 9. Il motivo è infondato. Sulla base dell’art. 13 del contratto il conguaglio primavera/estate 2003 avrebbe dovuto essere effettuato il 31 luglio del medesimo anno e, ovviamente, per le stagioni precedenti, al 31 luglio del 2002 e al 31 marzo del 2003. 10. Nel suo complesso il ricorso merita rigetto. 11. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1