CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01851/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23223/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della Puglia, sez. di BARI,n. 2390/2021 depositata i l 13/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dallaCons. [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, in controversia su impugnazione dell’avviso di recupero del credito d’imposta, previsto dall’art. 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388, per nuovi investimenti in aree svantaggiate notificato alla contribuente a causa dell’omesso invio della comunicazione telematica di cui all’art. 62 l. 289/2002 (c.d. modello CVS) nel termine ivi previsto del 28 febbraio 2003 a pena di decadenza. Il giudice d’appello ha ritenuto tale omissione causa della decadenza dal credito d’imposta per l’anno di riferimento, escludendo la ricorrenza di una ipotesi di forza maggiore, in mancanza di prova sul dedotto guasto tecnico del computer dell’intermediario abilitato. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Considerato che 1.Con l’unico motivo di ricorso la contribuente, dopo avere denunciato la mancata contestazione di tutte le concorrenti ragioni poste a base della sentenza di primo grado suscettibili di acquisire la stabilità di giudicato, con conseguente mancato riconoscimento da parte della CTR del giudicato, deduce la violazione degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., per avere il giudice ritenuto operante la sanzione di decadenza dal beneficio del credito d’imposta, a causa del ritardato invio del c.d. modello CVS (in data 5.3.2003 invece che nel termine fissato dall’art. 62 l. 289/2002 del 28 febbraio 2003) 2.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 2.1.È inammissibile nella parte in cui enuncia il mancato riconoscimento del giudicato da parte della CTR, senza formulare in proposito una specifica argomentazione, anche in relazione al principio di autosufficienza, limitandosi a rilevare la mancanza di “un rigoroso esame degli atti e documenti di causa” e del contenuto della sentenza appellata, che si è limitata ad affermare “sic et simpliciter l’infondatezza delle argomentazioni in merito alla sussistenza della cause di forza maggiore”; sussistono altresì profili di inammissibilità in relazione alla mancata indicazione del parametro di riferimento quanto alla violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.. 2.2.Il motivo è per il resto infondato. 3.Conformemente al consolidato indirizzo di questa Corte (tra cui Cass. 23768/2013; 2232/2013; 19692/2012 e conf. 10772/2013, n. 16711/2015, n. 13075 del 24 giugno 2015), qui confermato, si osserva al riguardo che già con la sentenza n. 3578 del 13/2/2009 questa Sezione aveva chiarito che l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art. 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dall’art. 62, comma 1 lett. a, legge 27 dicembre 2002, n. 289), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (c.d. modello CVS), essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica. 3.1.La stessa Corte cost. (sin dall’ordinanza 24 marzo 2006, n. 124) sull’art. 62 cit.,ha a sua volta considerato che per le esigenze di tempestiva integrazione dei dati, a disposizione dell’amministrazione finanziaria, non è irragionevole che il mancato rispetto del termine fissato per la comunicazione dei dati stessi sia sanzionato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, con la decadenza dal contributo automaticamente conseguito. Si tratta, infatti, di una comminatoria diretta a garantire il rilevante interesse pubblico all’immediata disponibilità dei dati non ricavabili dalla dichiarazione dei redditi all’epoca presentata, ma necessari allo svolgimento sia di uniformi ed organiche politiche di incentivazione, sia di più agevoli e solleciti controlli sulla spettanza del contributo. Dunque, anche per la Consulta la previsione della decadenza dal contributo appare adeguata e coerente con la ratio della norma censurata e non eccede i limiti dell’ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia di agevolazioni (limiti che vanno individuati esclusivamente nella palese arbitrarietà od irrazionalità). 3.2.È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la censura relativa alla violazione del principio di irretroattività e, per l’effetto, del principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica, perché la norma criticata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal contributo, a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito. La medesima statuizione di infondatezza è stata poi ribadita, tra le altre, da Corte cost. 26 giugno 2009, n. 185. 4. Lo specifico tema della legittimità del termine del 28 febbraio 2003, in relazione alle disposizioni dello Statuto del contribuente, è stato poi affrontato, in sede di legittimità, nell’ordinanza n. 8254 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale si è precisato che le norme della legge n. 212 del 2000, emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria e, conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse. Con la sentenza n. 19627 del 11/9/2009 e poi (oltre ai precedenti citati) con la sentenza n. 29616 del 2011, si è specificamente chiarito che, in tema di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta ex art. 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, l’inosservanza del termine – inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. 12 novembre 2002, n. 253, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dall’art. 62, comma 1, lett. a), legge 27 dicembre 2002, n. 289 – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonché quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal beneficio. In dette sentenze si è infatti precisato che non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto il contribuente è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del d.l. n. 253 del 2002 (i cui effetti sono stati fatti espressamente salvi dall’art. 62, comma 7, seconda parte, legge n. 289 del 2002) ed il predetto termine è di fonte immediatamente legale, non superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa. Parimenti, per Cass. n. 5324 del 2012, la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l’effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente, non ha uno specifico fondamento costituzionale, né il termine da essa stabilito attiene all’esercizio del diritto di difesa: il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge non rispettose del termine indicato determina solo il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo (così, anche Cass. 21315/2013 e Cass. n. 16711/2015). Pertanto la presentazione del CVS, “a prescindere dalla realizzazione degli investimenti e dalla fruizione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi, costituisce non già una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio onere a suo carico, finalizzato all'accertamento delle condizioni necessarie all'attribuzione, in via definitiva, del beneficio in questione, cioè la legittima fruizione del credito” (Cass. n. n. 13075 del 24 giugno 2015 cit.). 5. Conclusivamente il ricorso va respinto, essendosi la sentenza impugnata adeguata agli indicati e consolidati principi. Nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto difese in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore impo