CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10994/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Camilleri) Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla responsabilità del reato in addebito, mentre quello relativo all'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. appare precluso dalla mancata deduzione con i motivi di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gen aio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Orl ndo Angelo ostanzo r [OSCURATO:PERSONA] 1