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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02489/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22515-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 93004780818, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P O RRETTO ; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] 81001210814; - intimato - avverso la sentenza n. 2603/8/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad ICI per l'anno d'imposta 2008; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ne accoglieva parzialmente l'appello rigettandolo però per quanto di interesse, affermando che va negata l'esenzione dell'ICI, in quanto gli immobili della provincia di Trapani, poiché adibiti a scuole statali, non sono destinati a compiti istituzionali propri della provincia di Trapani e le norme di esenzione non sono suscettibili di interpretazione estensiva o applicazione in via analogica.

Il libero consorzio comunale di Trapani, già provincia regionale di Trapani, propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il comune di Castelvetrano non si costituisce.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 14 della legge n. 142 del 1990, dell'art. 85 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 19 del T.U.E.L., dell'art. 3 della legge n. 23 del 1996, dell'art. 13 della legge della regione Sicilia n. 9 del 1986, dell'art. 12 della legge della regione Sicilia n. 9 del Ric. 2021 n. 22515 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -2- 1986, dell'art. 12 della legge della regione Sicilia n. 6 del 2000, art. 27 della legge regione Sicilia n. 15 del 2015 per avere la sentenza impugnata erroneamente negato l'esenzione dell'ICI pur essendo l'immobile destinato a fini istituzionali e posseduto da un ente svolgente compiti istituzionali. [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla sezione tributaria e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22515-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 93004780818, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P O RRETTO ; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] 81001210814; - intimato - avverso la sentenza n. 2603/8/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad ICI per l'anno d'imposta 2008; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ne accoglieva parzialmente l'appello rigettandolo però per quanto di interesse, affermando che va negata l'esenzione dell'ICI, in quanto gli immobili della provincia di Trapani, poiché adibiti a scuole statali, non sono destinati a compiti istituzionali propri della provincia di Trapani e le norme di esenzione non sono suscettibili di interpretazione estensiva o applicazione in via analogica. Il libero consorzio comunale di Trapani, già provincia regionale di Trapani, propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il comune di Castelvetrano non si costituisce. Considerato che Con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 14 della legge n. 142 del 1990, dell'art. 85 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 19 del T.U.E.L., dell'art. 3 della legge n. 23 del 1996, dell'art. 13 della legge della regione Sicilia n. 9 del 1986, dell'art. 12 della legge della regione Sicilia n. 9 del Ric. 2021 n. 22515 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- 1986, dell'art. 12 della legge della regione Sicilia n. 6 del 2000, art. 27 della legge regione Sicilia n. 15 del 2015 per avere la sentenza impugnata erroneamente negato l'esenzione dell'ICI pur essendo l'immobile destinato a fini istituzionali e posseduto da un ente svolgente compiti istituzionali. [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione tributaria e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso ne
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