CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16837/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-sentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali di-chiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del secondo, via EnnioQuirino Visconti, n. 99- ricorrente -CONTRORegione [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente protempore, rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata sufoglio separato da considerarsi unito in calce al controricorso, dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA], la quale chiede che le comunicazioni delle notificazionirelative al presente procedimento le siano effettuate all'indirizzo di postaelettronica certificata indicato, con elezione di domicilio presso l'ufficio di1 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026rappresentanza della Regione medesima sito in Roma, piazza ColonDnataa ,p unb.b licazione 29/05/2026- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 525/2020, deposi-tata il 30/11/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. La società SCAMO s.n.c. presentava domanda di contributoalla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], che lo ammetteva.A seguito, però, di rendicontazione, il contributo veniva determi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 113.039.472, di cui lire 72.046.108 a titolo di acconto,che veniva versato.Successivamente, la Regione provvedeva ad una nuova determi-nazione, con decreto n. 35 del 1996, che riduceva il contributo a lire33.618.566; di qui il recupero della somma di lire 38.427.552, qualecredito della Regione.2. La società proponeva ricorso al Tar avverso il decreto n. 35 del1996 emesso dalla Regione, ed il Tar lo respingeva con sentenza n.763 del 26/9/2007.Il Consiglio di Stato con provvedimento n. 1492 del 4/11/2016dichiarava perento l'appello.Nel frattempo, la Regione notificava numerose domande di resti-tuzione del contributo.3. La SCAMO proponeva ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi alTribunale di Trieste il 18/3/1997 per la somma di lire 40.993.369.Veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 45 del 1997, per il paga-mento della differenza tra l'acconto ricevuto di lire 72.046.108 e ilcontributo originario pari a lire 113.039.472.2 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026Data pubblicazione 29/05/20264. Proponeva opposizione al decreto ingiuntivo la Regione, conmente, dichiararsi il difetto di giurisdizione sulla domanda propostadalla SCAMO e, in via subordinata, nel caso in cui fosse stata accoltala domanda della società, chiedeva la restituzione dell'importo pa-gato in eccedenza.5. Il Tribunale di Trieste con sentenza n. 45 del 30/1/1999 di-chiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice am-ministrativo, trattandosi di tutela dell'interesse legittimo della so-cietà.Tale sentenza non veniva impugnata e passava in giudicato.6. Successivamente, la Regione, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.del 5/10/2018, chiedeva al Tribunale di Trieste la restituzione delladifferenza tra quanto corrisposto con l'acconto di lire 72.046.108 equanto rideterminato (lire 33.118.566) e, quindi, la somma di lire38.427.542, pari ad euro 19.846,17, oltre interessi legali, indicati,con apposita tabella, nella somma di euro 19.764,73, per un totalecomplessivo di euro 39.610,09.7. Si costituiva la SCAMO, eccependo la prescrizione e la deca-denza del diritto della Regione e disconoscendo la documentazionedepositata.Eccepiva anche il giudicato formatosi sul difetto di giurisdizionedel Giudice ordinario, con conseguente inammissibilità o improcedi-bilità della domanda, già definita quanto alla giurisdizione con la sen-tenza del Tribunale di Trieste n. 45 del 1999.8. Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 1/5/2019, accoglievala domanda della Regione. Non si pronunciava sulle eccezioni di pre-scrizione e di decadenza; rigettava l'eccezione di giudicato sul difettodi giurisdizione del Giudice ordinario; rilevava che il difetto di giuri-3 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026Data pubblicazione 29/05/2026sdizione atteneva solo alla domanda proposta dalla società, ma nonalla domanda riconvenzionale subordinata articolata dalla Regione.Riconosceva la somma per interessi richiesta dalla Regione, nonessendovi stata contestazione specifica da parte della società SCAMOex art. 115 c.p.c.9. Proponeva appello la società deducendo: 1) la sussistenzadella prescrizione; 2) la sussistenza del giudicato sul difetto di giuri-sdizione del Giudice ordinario; 3) la spettanza alla Regione dell'oneredi fornire la prova del diritto in ordine al computo degli interessi, el'inapplicabilità del principio di non contestazione ai dati contabili; 4)l'avvenuto disconoscimento dei documenti prodotti dalla Regione.10. Si costituiva in giudizio la Regione, rilevando che si era for-mato solo un giudicato processuale interno.Inoltre, la prescrizione era stata interrotta dal 2/7/1996 al 31/1/2007. Si faceva riferimento alla domanda riconvenzionale propostanell'ambito del giudizio per decreto ingiuntivo iniziato dalla societàSCAMO.11. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza n. 525/2020, de-positata il 30/11/2020, rigettava l'appello della società.Per quel che ancora qui rileva, reputava che l'eccezione di pre-scrizione formulata in primo grado non era stata «validamente sol-levata».Mancava la deduzione «se non altro del termine iniziale di decor-renza dal quale poi dedurre il regime applicabile e verificare il com-pimento o meno della prescrizione del diritto».Allo stesso modo, il disconoscimento della conformità di una co-pia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura non potevaavvenire con clausole di stile generiche e onnicomprensive.4 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026Data pubblicazione 29/05/2026Quanto al dedotto giudicato sul difetto di giurisdizione, risultavache il giudizio amministrativo dinanzi al Consiglio di Stato era statodichiarato perento.Inoltre, il Tribunale aveva deciso il giudizio di opposizione a de-creto ingiuntivo proposto dalla Regione, avverso il provvedimentomonitorio riconosciuto alla società SCAMO, con sentenza n. 45 del1999, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice or-dinario.Tale pronuncia era di contenuto esclusivamente processuale, de-cidendo solo la questione pregiudiziale di rito, ed avendo quindi effi-cacia vincolante all'interno del processo, con passaggio in giudicatosolo formale.Tale statuizione di rito dava luogo soltanto al giudicato formaleed aveva effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito erastata emanata; non era idonea a produrre gli effetti del giudicato insenso sostanziale, non precludendo la riproposizione della domandain altro giudizio.Quanto alla contestazione relativa alla quantificazione degli inte-ressi, essa era stata sollevata in modo del tutto generico, senza al-cuna specificazione dei fatti dedotti a sostegno dell'eccezione.La Regione, invece, aveva prodotto una tabella riepilogativa degliinteressi rispetto alla quale nessuna contestazione specifica era statamossa dalla società.12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laSCAMO s.n.c.13. Ha resistito con controdeduzioni la Regione Friuli-VeneziaGiulia, depositando anche memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:5 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026Data pubblicazione 29/05/20261. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 324 c.p.c. e 2909c.c.: il giudicato interno processuale sua difetto di giurisdizione con-sente la riproposizione della domanda, ma non a quella stessa A.G.che se n'era dichiarata priva».L'errore di diritto in cui sarebbe caduta la Corte territoriale èquello per cui la domanda, nel caso di specie, pur pacificamente ri-proponibile nel merito, certo però non poteva essere riproposta «di-nanzi alla stessa A.G.», che in precedenza aveva già dichiarato ilproprio difetto di giurisdizione sulla stessa.Ma la Regione proprio questo avrebbe fatto: «ha riproposto con-tro la medesima parte la medesima domanda restitutoria fondatasulla medesima causa petendi alla medesima A.G.».Per la ricorrente, dunque, le sentenze di mero rito che passanoin giudicato formale non producono l'immutabilità degli effetti ex art.2909 c.c., ma producono la «irripetibilità delle stesse situazioni pro-cessuali nel nuovo processo», nel senso che le parti non potrebberochiedere allo stesso giudice un nuovo intervento sul punto proces-suale già deciso.2. Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato sub 1-bis, apagina 9 del ricorso per cassazione, si lamenta «art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 118 disposi-zioni di attuazione c.p.c.: nullità della sentenza per motivazione illo-gica - insanabile contraddizione tra premessa enunciata e conclu-sione applicata al caso concreto».Si deduce che la Corte d'appello è partita da una premessa mag-giore corretta, ossia che le sentenze che decidono questioni pregiu-diziali di rito sono vincolanti all'interno del processo nel quale sonoemesse.6 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026Data pubblicazione 29/05/2026Da tale principio discendeva logicamente che le parti non pote-vano più ridiscutere la mancanza di giurisdizione sulla domanda re-stitutoria, in quanto sulla stessa si era già espresso il Tribunale,senza che le parti avessero impugnato tale pronuncia.Tuttavia, la Corte territoriale avrebbe fatto discendere una con-clusione che non era logicamente ricompresa nella premessa: par-tendo dalla premessa che la Regione poteva riproporre la stessa do-manda di merito, la Corte ha fatto discendere che poteva riproporlaanche dinanzi alla stessa autorità giudiziaria che già aveva dichiaratoil proprio difetto di giurisdizione.3. I motivi primo e secondo, che vanno affrontati congiunta-mente per strette ragioni di connessione, sono infondati.3.1. La motivazione della sentenza della Corte d'appello è pre-sente, non solo in senso grafico, ma anche nell'enunciazione correttadelle ragioni logico-giuridiche sottese alla decisione, compiutamentedescritte.4. In sostanza, dopo che il Tribunale di Trieste, con sentenza n.45 del 1999 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, senza lasuccessiva riassunzione del processo dinanzi al Giudice amministra-tivo, con sentenza passata in giudicato, ci si trova dinanzi, in ognicaso, ad una sentenza pronunciata dal giudice di merito esclusiva-mente di rito, in relazione al proprio difetto di giurisdizione.Trova, quindi, applicazione, il principio giurisprudenziale di legit-timità per cui le sentenze di merito che statuiscono sulla giurisdizione- a differenza di quelle delle Sezioni Unite della Suprema Corte, allaquale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giuri-sdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotata di efficaciaesterna - sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno,sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel qualesiano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdi-7 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026Data pubblicazione 29/05/2026zione, sia pure implicita, si coniughi con una di merito, fermo re-stando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formaledelle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano peroggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche ogget-tivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anchesulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in sensoproprio (Cass., Sez. Un., 2/3/2018, n. 4997; Cass., Sez. Un., 30/7/2020, n. 16458; Cass., Sez. Un., 21/7/2015, n. 15208; Cass., Sez.Un., 4/11/1994, n. 9124).5. Peraltro, deve osservarsi, che, anche prima dell'entrata in vi-gore dell'art. 58 della legge n. 69 del 2009, esisteva il principio dellatranslatio iudicii, in base al quale gli effetti processuali della domandagiudiziale decorrevano, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdi-zione e di successiva riassunzione della controversia, dal momentodell'introduzione del primo giudizio.Ciò che rileva, quindi, al fine del mantenimento degli effetti pro-cessuali della domanda giudiziale, è la successiva riassunzione delprocesso tempestivamente dinanzi al giudice del quale si è affermatala giurisdizione.In caso di mancata riassunzione (o di tardiva riassunzione), in-vece, il processo si estingue (Cass., sez. 2, 9/5/2018, n. 11144;Cass., sez. 2, 16/4/2024, n. 10224, dopo la legge n. 69 del 2009).Del resto, l'art. 59, comma 4, della legge n. 69 del 2009, prevedeche l'inosservanza dei termini fissati per la riassunzione del giudiziocomporta l'estinzione del processo, che impedisce la conservazionedegli effetti sostanziali e processuali della domanda.Una volta estinto il giudizio, rilevano gli effetti di cui all'art. 310c.p.c., sicché non conservano efficacia le sentenze sulla giurisdizionepronunciate dal giudice di merito, senza la successiva tempestivariassunzione della causa.8 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026Data pubblicazione 29/05/2026Deve anche osservarsi che una volta riassunto il processo, a se-guito di declaratoria di difetto di giurisdizione, non è più consentitoalle parti di proporre il regolamento preventivo di giurisdizione exart. 41 c.p.c., ma solo il giudice ad quem può d'ufficio sollevare ilregolamento preventivo di giurisdizione, trattandosi della sempliceprosecuzione del primo giudizio (Cass., Sez. Un., 27/10/2020, n.23599; Cass., Sez. Un., 5/4/2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 18/11/2015, n 23539; anche Cass., Sez. Un., 28/7/2025, n. 21642; Cass.,Sez. Un., 12/7/2025, n. 19196).Se le parti, dunque, non riassumono il giudizio, non sono vinco-late alla precedente pronuncia di declaratoria di difetto di giurisdi-zione (Cass., Sez. Un., 3/11/2017, n 26155).Si chiarisce in motivazione che va considerata, in caso di man-cata riassunzione o di decorso del termine di proposizione della do-manda, «l'inettitudine della pronuncia declinatoria della giurisdizionea costituire giudicato esterno» (Cass., n. 23599 del 2020; Cass. n.4997 del 2018).Si è anche ritenuto che il Giudice amministrativo non possa sol-levare conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma3, cod. proc. amm., se la causa non sia stata innanzi a lui tempesti-vamente riassunta; in tal caso, egli, investito della stessa domanda,deve statuire sulla giurisdizione, non ostandovi la precedente decli-natoria ad opera di altro giudice, poiché il decorso del termine diriassunzione esclude che il nuovo giudizio possa considerarsi prose-cuzione dell'altro (Cass., Sez. Un., 18/12/2014, n. 26655).6. Del resto, già in precedenza, si è ritenuto che, in caso di man-cata riassunzione del giudizio, e di conseguente pronuncia di estin-zione, la sentenza di giurisdizione, anche se passata in giudicato,non si estende ad altri processi, anche tra le stesse parti.9 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026Data pubblicazione 29/05/2026Si è ritenuto, infatti, che il giudicato sulla giurisdizione del giudiceitaliano nei riguardi dello straniero ha effetti preclusivi limitatamenteal processo in cui si è formato e non si estende ad altri processi,ancorché instaurati tra le stesse parti ed aventi ad oggetto il mede-simo rapporto. Pertanto, la sentenza della Corte di cassazione, affer-mativa, in sede di regolamento preventivo, della giurisdizione delgiudice italiano, qualora sia divenuta inefficace, essendo stato dichia-rato estinto, per mancata riassunzione, il processo in relazione alquale era stato proposto il regolamento (art. 310 cod. proc. civ.),non è di ostacolo al riconoscimento in Italia, a norma della conven-zione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge n. 804del 1971), di una decisione straniera tra le stesse parti, avente adoggetto il medesimo rapporto, essendo la prima una decisione dimero rito, non incidente sul diritto sostanziale controverso (Cass.,sez. 1, 12/11/1994, n. 9554).7. Peraltro, nella specie, a differenza del primo giudizio, che èstato proposto dalla società SCAMO in sede monitoria, per conse-guire la differenza fra l'acconto versato di lire 72.046.108 e il contri-buto originario di lire 113.039.472, mentre la Regione aveva preli-minarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinarioin favore del Giudice amministrativo e, solo in via subordinata, incaso di accoglimento della domanda monitoria, aveva presentato ladomanda riconvenzionale per la restituzione delle differenze tra gliacconti versati ed il contributo rideterminato in lire 33.618.566, nelsecondo giudizio la Regione ha chiesto in via principale ex art. 702-bis c.p.c. la restituzione della differenza tra quanto corrisposto conl'acconto e quando rideterminato.Trattasi anche di giudizi diversi, sia pure collegati, per petitum ecausa petendi.10 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ed infatti, nella pronuncia che afferma il difetto di giurisdizionedel giudice adito, l'indicazione del plesso munito di giurisdizione èvincolante per le parti e consente a quello successivamente adito disollevare di ufficio la questione di giurisdizione soltanto ove sia ri-proposta innanzi il giudice ad quem la medesima domanda origina-riamente formulata; per converso, il giudice adìto che, a seguito delladeclaratoria di difetto di giurisdizione, si trovi di fronte alla proposi-zione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso daquella azionata nel precedente giudizio, difettando la medesimezzadella causa, non può investire direttamente le Sezioni Unite dellaquestione di giurisdizione, ma è, se del caso, tenuto a statuire sullastessa (Cass., Sez. Un., 19/2/2020, n. 4249).8. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 702-bis, commi terzo equarto, c.p.c.: insussistenza di oneri diversi dalla tempestiva propo-sizione dell'eccezione; in relazione all'art. 115 c.p.c.: violazione delprincipio di acquisizione».La Corte d'appello avrebbe errato nel non reputare maturata laprescrizione, essendo decorso il termine decennale e non risultandoalcun atto interruttivo posto in essere dalla Regione.La Corte territoriale ha respinto l'eccezione, in quanto la stessadeve fondarsi su fatti allegati dalla parte, anche se suscettibili di di-versa qualificazione da parte del giudice.Sarebbe palese l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c., essendopacifico che il principio dell'onere della prova non deve intendersi nelsenso che la dimostrazione dei fatti costitutivi del preteso dirittodebba ricavarsi esclusivamente dalle allegazioni delle prove offerteda colui che è gravato dal relativo onere: accanto al principio dell'o-nere della prova vige il principio di acquisizione, per il quale le risul-tanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono tutte, indistinta-11 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026Data pubblicazione 29/05/2026mente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che ladiversa provenienza possa condizionare tale formazione.Nella specie, la Regione avrebbe allegato e documentato il fattoche, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'iniziodella decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c., nelcaso individuato «nel decreto di rideterminazione del costo ammessoa contributo n. 35/1996».9. Il motivo è inammissibile.9.1. In primo luogo, il motivo pecca di autosufficienza ex art. 366n. 3 c.p.c., in quanto non viene riportato il contenuto degli atti pro-cessuali all'interno dei quali si è fatto riferimento all'eccezione di pre-scrizione ed alla sua decorrenza.9.2. In secondo luogo, il principio di acquisizione attiene alle ri-sultanze istruttorie, mentre, nella specie, la Corte d'appello ha con-fermato la sentenza di prime cure, avendo osservato come «difettinelle difese dell'appellante la deduzione se non altro del termine ini-ziale di decorrenza dal quale poi dedurre il regime applicabile e ve-rificare il compimento o meno della prescrizione del diritto. Non sipuò pertanto ritenere che l'eccezione di prescrizione formulata inprimo grado sia stata validamente sollevata, con il che non lo puòessere in questo grado».Il motivo, dunque, non coglie la ratio decidendi della motivazionedella sentenza d'appello.10. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 115 c.p.c.: errata ap-plicazione delle norme e dei principi in tema di onere della prova -insussistenza dell'onere di allegare i conteggi corretti nel caso di con-testazione di quegli avversari».La ricorrente deduce di avere tempestivamente contestato, sindal primo grado di giudizio, oltre alla giurisdizione, anche l'importo12 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026Data pubblicazione 29/05/2026richiesto a titolo di interessi legali, contestando in particolare la cor-rettezza della relativa quantificazione, che la Regione aveva indicatonella esorbitante somma di euro 19.764,73.Poiché il primo Giudice aveva confermato tale quantificazione, lasocietà avrebbe proposto specifico appello sul punto.La Corte territoriale, però, ha ritenuto che la contestazione rela-tiva alla quantificazione degli interessi sia stata in primo grado sol-levata in via del tutto generica, senza alcuna specificazione dei fattidedotti a sostegno di detta eccezione; la Regione in primo gradoaveva prodotto una tabella riepilogativa degli interessi, rispetto allaquale nessuna contestazione specifica era stata mossa dalla societàappellante.Per la ricorrente, invece, l'affermazione sarebbe errata in diritto,in quanto applica al rilievo circa la idoneità di un calcolo (degli inte-ressi legali) il regime processuale previsto per la contestazione dellasussistenza di un fatto.L'onere di specifica contestazione riguarderebbe esclusivamentei fatti attribuiti alla parte, non anche le operazioni aritmetiche.11. Il motivo è inammissibile.11.1. Infatti, anche questo motivo pecca di autosufficienza exart. 366 n. 6 c.p.c., in quanto la ricorrente non ha riportato, neppureper stralcio, il contenuto degli atti processuali nei quali si discettavadel computo degli interessi legali e delle relative modalità di conte-stazione dei criteri di calcolo (Cass., sez. L, 4/4/2005, n. 6972, pro-prio in tema di contestazione dei conteggi).12. Tra l'altro, i giudizi intervenuti tra le parti hanno comportatol'interruzione del termine di prescrizione.Si è ritenuto, infatti, che agli atti introduttivi del giudizio vadariconosciuta efficacia permanente fino alla data in cui intervenga unasentenza, che pur risolvendo questioni processuali, come quella at-13 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4050/2021Numero sezionale 983/2026Numero di raccolta generale 16837/2026Data pubblicazione 29/05/2026tinente alla giurisdizione, sia suscettibile di passare in giudicato, pre-cludendo l'esame della stessa questione da parte di qualsiasi altrogiudice, non rilevando che successivamente il giudizio di merito, trat-tenuto in rinvio in attesa della decisione sulla giurisdizione, sia di-chiarato estinto (Cass., sez. 1, 16/3/2007, n. 6293).13. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-sivi euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino14 RG n. 4050/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio