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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09838/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28570-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 927/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso, proposta in data 26 febbraio 2010 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, relativa al 90% dei tributi versati per l'IRPEF e l'ILOR relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992; la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che l'attività di coltivatore di agrumi non determina reddito d'impresa (essendo l'agricoltore tassato solamente sulla base delle rendite agrarie e rendite dominicali) mentre il reddito complessivo di lavoro autonomo costituisce una somma inferiore al 10°/o del reddito complessivo, cosicché, quand'anche non fosse rimborsabile, tale circostanza sarebbe irrilevante, avendo diritto comunque al rimborso solo del 90% delle imposte versate.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi; la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2020 n. 28570 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, della Decisione della Commissione Europea del 2015 5549 Final del 14 agosto 2015, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. perché il contribuente, in quanto titolare di un reddito da lavoro autonomo, non ha diritto a tale beneficio e per il rispetto del principio de minimis non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal Regolamento UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo, dovendosi evitare sovra compensazioni e con prova a carico del contribuente; con il secondo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per non avere considerato che il contribuente è titolare di un reddito da lavoro autonomo.

Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata, pubblicata in data 13 febbraio 2020, è stata notificata dalla parte contribuente vittoriosa, a mezzo P.E.C., alla Agenzia delle entrate, in data 21 maggio 2020, come emerge dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, prodotta in atti (all. 7 al controricorso).

Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione, di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c., è rimasto sospeso tra il 9 marzo e 1111 maggio 2020 in virtù del D.L. 17 marzo Ric. 2020 n. 28570 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- 2020, n. 18, art. 83, (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), e del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, (convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), e dunque nel caso di specie non rileva al fine del calcolo del termine ultimo entro cui proporre ricorso, che andava notificato entro il 20 luglio 2020.

La notifica del ricorso risulta invece effettuata a mezzo P.E.C. solo in data 3 novembre 2020.

Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6912 del 2022); le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.200 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28570-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 927/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso, proposta in data 26 febbraio 2010 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, relativa al 90% dei tributi versati per l'IRPEF e l'ILOR relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992; la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che l'attività di coltivatore di agrumi non determina reddito d'impresa (essendo l'agricoltore tassato solamente sulla base delle rendite agrarie e rendite dominicali) mentre il reddito complessivo di lavoro autonomo costituisce una somma inferiore al 10°/o del reddito complessivo, cosicché, quand'anche non fosse rimborsabile, tale circostanza sarebbe irrilevante, avendo diritto comunque al rimborso solo del 90% delle imposte versate. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi; la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2020 n. 28570 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, della Decisione della Commissione Europea del 2015 5549 Final del 14 agosto 2015, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. perché il contribuente, in quanto titolare di un reddito da lavoro autonomo, non ha diritto a tale beneficio e per il rispetto del principio de minimis non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal Regolamento UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo, dovendosi evitare sovra compensazioni e con prova a carico del contribuente; con il secondo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per non avere considerato che il contribuente è titolare di un reddito da lavoro autonomo. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata, pubblicata in data 13 febbraio 2020, è stata notificata dalla parte contribuente vittoriosa, a mezzo P.E.C., alla Agenzia delle entrate, in data 21 maggio 2020, come emerge dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, prodotta in atti (all. 7 al controricorso). Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione, di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., comma 2, e art. 326 c.p.c., è rimasto sospeso tra il 9 marzo e 1111 maggio 2020 in virtù del D.L. 17 marzo Ric. 2020 n. 28570 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- 2020, n. 18, art. 83, (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), e del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, (convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), e dunque nel caso di specie non rileva al fine del calcolo del termine ultimo entro cui proporre ricorso, che andava notificato entro il 20 luglio 2020. La notifica del ricorso risulta invece effettuata a mezzo P.E.C. solo in data 3 novembre 2020. Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6912 del 2022); le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.200 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 022.
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