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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 26210/2026

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o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilitàdel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l’accoglimento di quello del Procuratoregenerale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con ordinanza in data 18 novembre2025, in parziale accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura generalepresso la Corte di Appello di Bari, ha disposto la revoca della liberazioneanticipata concessa in favore dei [OSCURATO:PERSONA] con le ordinanze:-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 15 ottobre 2009 (periodo15/3/2009-15/9/2009);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 28 giugno 2012 (periodo 26/2/2011-26/8/2011);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 6 luglio 2012 (periodo 26/8/2011-26/2/2012);-[OSCURATO:PERSONA] di Torino del 4 ottobre 2012 (periodo 26/2/2012-25/8/2012):e ha rigettato l’analoga richiesta quanto alle ordinanze:-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 29 agosto 2002 (periodi 15/9/1997-14/3/1998, 15/9/1999-14/3/2000, 15/9/2000-14/3/2001 e 15/9/2001-14/3/2002);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 16 gennaio 2003 (periodo 15/3/2002-14/3/2002);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 31 marzo 2003 (periodo 15/9/2002-15/3/2003);-[OSCURATO:PERSONA] di Taranto del 10 novembre 2003 (periodo15/3/2003-15/9/2003);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 1° ottobre 2004 (periodo 16/9/2003-15/3/2004);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 21 dicembre 2004 (periodo16/3/2004-15/9/2004);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 21 aprile 2005 (periodo 16/9/2004-15/3/2005);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 16 gennaio 2006 (periodo 15/3/2005-15/9/2005);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 1° ottobre 2006 (periodo 15/3/2006-15/9/2006);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 9 maggio 2007 (periodo 15/9/2006-15/3/2007);-[OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 1° aprile 2008 (periodo 15/9/2007-15/3/2008);-[OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 2 ottobre 2007 (periodo15/3/2007-15/9/2007);-[OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 10 ottobre 2008 (periodo15/3/2008-15/9/2008);-[OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 22 aprile 2009 (periodo 15/9/2008-15/3/2009).2.

Il Tribunale di sorveglianza, richiamati i principi contenuti nellasentenza n. 186 del 1995 della Corte costituzionale e nella giurisprudenza dilegittimità, ha ritenuto che la condotta posta in essere dal condannato -averefatto parte con ruolo apicale di un’associazione finalizzata al traffico distupefacenti dall’anno 2009 all’anno 2020, accertata con sentenza passata ingiudicato nell’anno 2022- evidenziasse il fallimento rieducativo e, anzi,addirittura, l’inversione del processo di riabilitazione del condannato.Per tale ragione, pertanto, ha accolto la richiesta e ha revocato il beneficioconcesso con le ordinanze relative ai periodi coincidenti e successivi all’anno2009.La medesima richiesta, invece, è stata respinta con riferimento a tutti iperiodi precedenti in quanto il Tribunale ha ritenuto di applicare il principio percui “la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamente suibenefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cuiesecuzione sia stata posta in essere la condotta criminosa che la giustifica”.Per quanto indicato nel provvedimento, infatti, il condannato stapena di anni 3 e mesi 6, residua della pena di anni 6 e mesi 8 di cui all’ultimasentenza di condanna pronunciata il 3 marzo 2022, definitiva il 3 ottobre 2023.3.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 54 ord. pen. con riferimento allaritenuta incidenza della partecipazione del condannato al reato associativo.

Nelprimo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare cheil reato associativo, per come emerso dalle sentenze di merito e dalledichiarazioni dei collaboratori, sarebbe stato commesso in periodi nel corso deiquali lo stesso non era in stato di detenzione intramuraria per cui la condotta,pure accertata, non sarebbe da sola significativa ai fini della revoca del beneficio.3.2.

Vizio di motivazione con riferimento ai presupposti della revoca dellaliberazione anticipata in quanto il Tribunale non avrebbe effettuato una correttavalutazione dell’incidenza del reato commesso sull’opera rieducativa intrapresa eil recupero comunque manifestato.4.

Avverso lo stesso provvedimento ho proposto ricorso il Procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari che ha dedotto iseguenti motivi.4.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai periodi per iquali è stata respinta la richiesta di revoca in quanto il reato, diversamente dacome erroneamente ritenuto dal Tribunale, sarebbe stato commessosuccessivamente alla concessione del beneficio e comunque nel corsodell’esecuzione della pena.5.

In data 25 febbraio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che siadichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per accolto quelloproposto dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.2.

In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 54 ord. pen. con riferimentoalla ritenuta incidenza sull’opera rieducativa intrapresa della partecipazione delcondannato al reato associativo, che sarebbe stato commesso in periodi nelcorso dei quali lo stesso non era in stato di detenzione.Le doglianze, pure tese a sollecitare una diversa valutazione che non èconsentita in sede di legittimità, sono manifestamente infondate.Il Tribunale, infatti, con lo specifico riferimento alla riconosciutapartecipazione del condannato ai sodalizi criminali operanti a Barletta per unampio temporale estremamente ampio, dal 2009 al 2020, ha dato adeguatoconto delle ragioni poste a fondamento della conclusione nel senso del fallimentodel processo rieducativo o, meglio, della radicale inversione dello stesso.Ciò, d’altro canto, conformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità inordine alla valutazione da effettuare sul punto e coerentemente ha ritenuto che ilgrave reato commesso nell’arco di undici anni non costituisse una occasionalemanifestazione di devianza, ma che lo stesso avesse inciso in termini significativisull'opera di rieducazione intrapresa e sul recupero manifestato, tanto daritenerlo solo apparente, (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789- 01).Ragione questa per cui la conclusione, a fronte del nuovo e successivoaccertamento, appare pertanto corretta in quanto la situazione di fatto che avevagiustificato la concessione della liberazione anticipata è mutata e la revoca,considerata la gravità degli elementi sopravvenuti, risulta essere statacorrettamente disposta per il periodo individuato dal Tribunale (Sez. 1, n. 46630del 25/10/2019, Allia, Rv. 277236 – 01; Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014,Hamdi, Rv. 260595 – 01).3.

Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favoredella cassa delle ammende.4.

In un unico motivo il Procuratore generale deduce la violazione di leggee il vizio di motivazione con riferimento ai periodi per i quali è stata respinta larichiesta di revoca in quanto il reato, diversamente da come erroneamenteritenuto dal Tribunale, sarebbe stato commesso successivamente allaconcessione del beneficio e comunque nel corso dell’esecuzione della pena.La doglianza è manifestamente infondata.Il Tribunale, infatti, individuata la data di inizio di commissione del reatoassociativo nell’anno 2009, ha disposto la revoca della liberazione anticipataconcessa in relazione alle pene in espiazione in data coeva e successiva allacommissione del reato, e quindi non per quelle dal 15 settembre 1997 al 15marzo 2009, e si è così correttamente conformato al principio per cui la revocadella liberazione anticipata può essere disposta solo in relazione alle pene chesono in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e non perquelle che in tale data risultavano già espiate (Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016,Caponnetto, Rv. 267992 – 01; Sez. 1, n. 44353 del 18/11/2008, Sapia, Rv.242100 - 01).Sotto tale profilo, d’altro canto, la censura è formulata in termini generici inquanto il ricorrente, pure a fronte dello scioglimento del cumulo effettuato dalTribunale, non ha indicato in modo specifico se e quali erano eventualmente lepene in espiazione alla data di commissione del reato, non potendo esseresufficiente a tal fine la mera allegazione del certificato del casellario.6.

Alla inammissibilità del ricorso non conseguono condanne a carico delricorrente in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte (Sez.

U, n. 3775del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale della Repubblicapresso la Corte di Appello di Bari.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilitàdel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l’accoglimento di quello del Procuratoregenerale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con ordinanza in data 18 novembre2025, in parziale accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura generalepresso la Corte di Appello di Bari, ha disposto la revoca della liberazioneanticipata concessa in favore dei [OSCURATO:PERSONA] con le ordinanze:-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 15 ottobre 2009 (periodo15/3/2009-15/9/2009);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 28 giugno 2012 (periodo 26/2/2011-26/8/2011);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 6 luglio 2012 (periodo 26/8/2011-26/2/2012);-[OSCURATO:PERSONA] di Torino del 4 ottobre 2012 (periodo 26/2/2012-25/8/2012):e ha rigettato l’analoga richiesta quanto alle ordinanze:-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 29 agosto 2002 (periodi 15/9/1997-14/3/1998, 15/9/1999-14/3/2000, 15/9/2000-14/3/2001 e 15/9/2001-14/3/2002);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 16 gennaio 2003 (periodo 15/3/2002-14/3/2002);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 31 marzo 2003 (periodo 15/9/2002-15/3/2003);-[OSCURATO:PERSONA] di Taranto del 10 novembre 2003 (periodo15/3/2003-15/9/2003);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 1° ottobre 2004 (periodo 16/9/2003-15/3/2004);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 21 dicembre 2004 (periodo16/3/2004-15/9/2004);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 21 aprile 2005 (periodo 16/9/2004-15/3/2005);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 16 gennaio 2006 (periodo 15/3/2005-15/9/2005);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 1° ottobre 2006 (periodo 15/3/2006-15/9/2006);-[OSCURATO:PERSONA] di Bari del 9 maggio 2007 (periodo 15/9/2006-15/3/2007);-[OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 1° aprile 2008 (periodo 15/9/2007-15/3/2008);-[OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 2 ottobre 2007 (periodo15/3/2007-15/9/2007);-[OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 10 ottobre 2008 (periodo15/3/2008-15/9/2008);-[OSCURATO:PERSONA] di Napoli del 22 aprile 2009 (periodo 15/9/2008-15/3/2009).2. Il Tribunale di sorveglianza, richiamati i principi contenuti nellasentenza n. 186 del 1995 della Corte costituzionale e nella giurisprudenza dilegittimità, ha ritenuto che la condotta posta in essere dal condannato -averefatto parte con ruolo apicale di un’associazione finalizzata al traffico distupefacenti dall’anno 2009 all’anno 2020, accertata con sentenza passata ingiudicato nell’anno 2022- evidenziasse il fallimento rieducativo e, anzi,addirittura, l’inversione del processo di riabilitazione del condannato.Per tale ragione, pertanto, ha accolto la richiesta e ha revocato il beneficioconcesso con le ordinanze relative ai periodi coincidenti e successivi all’anno2009.La medesima richiesta, invece, è stata respinta con riferimento a tutti iperiodi precedenti in quanto il Tribunale ha ritenuto di applicare il principio percui “la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamente suibenefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cuiesecuzione sia stata posta in essere la condotta criminosa che la giustifica”.Per quanto indicato nel provvedimento, infatti, il condannato stapena di anni 3 e mesi 6, residua della pena di anni 6 e mesi 8 di cui all’ultimasentenza di condanna pronunciata il 3 marzo 2022, definitiva il 3 ottobre 2023.3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 54 ord. pen. con riferimento allaritenuta incidenza della partecipazione del condannato al reato associativo. Nelprimo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare cheil reato associativo, per come emerso dalle sentenze di merito e dalledichiarazioni dei collaboratori, sarebbe stato commesso in periodi nel corso deiquali lo stesso non era in stato di detenzione intramuraria per cui la condotta,pure accertata, non sarebbe da sola significativa ai fini della revoca del beneficio.3.2. Vizio di motivazione con riferimento ai presupposti della revoca dellaliberazione anticipata in quanto il Tribunale non avrebbe effettuato una correttavalutazione dell’incidenza del reato commesso sull’opera rieducativa intrapresa eil recupero comunque manifestato.4. Avverso lo stesso provvedimento ho proposto ricorso il Procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari che ha dedotto iseguenti motivi.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai periodi per iquali è stata respinta la richiesta di revoca in quanto il reato, diversamente dacome erroneamente ritenuto dal Tribunale, sarebbe stato commessosuccessivamente alla concessione del beneficio e comunque nel corsodell’esecuzione della pena.5. In data 25 febbraio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che siadichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per accolto quelloproposto dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 54 ord. pen. con riferimentoalla ritenuta incidenza sull’opera rieducativa intrapresa della partecipazione delcondannato al reato associativo, che sarebbe stato commesso in periodi nelcorso dei quali lo stesso non era in stato di detenzione.Le doglianze, pure tese a sollecitare una diversa valutazione che non èconsentita in sede di legittimità, sono manifestamente infondate.Il Tribunale, infatti, con lo specifico riferimento alla riconosciutapartecipazione del condannato ai sodalizi criminali operanti a Barletta per unampio temporale estremamente ampio, dal 2009 al 2020, ha dato adeguatoconto delle ragioni poste a fondamento della conclusione nel senso del fallimentodel processo rieducativo o, meglio, della radicale inversione dello stesso.Ciò, d’altro canto, conformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità inordine alla valutazione da effettuare sul punto e coerentemente ha ritenuto che ilgrave reato commesso nell’arco di undici anni non costituisse una occasionalemanifestazione di devianza, ma che lo stesso avesse inciso in termini significativisull'opera di rieducazione intrapresa e sul recupero manifestato, tanto daritenerlo solo apparente, (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari, Rv. 277789- 01).Ragione questa per cui la conclusione, a fronte del nuovo e successivoaccertamento, appare pertanto corretta in quanto la situazione di fatto che avevagiustificato la concessione della liberazione anticipata è mutata e la revoca,considerata la gravità degli elementi sopravvenuti, risulta essere statacorrettamente disposta per il periodo individuato dal Tribunale (Sez. 1, n. 46630del 25/10/2019, Allia, Rv. 277236 – 01; Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014,Hamdi, Rv. 260595 – 01).3. Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favoredella cassa delle ammende.4. In un unico motivo il Procuratore generale deduce la violazione di leggee il vizio di motivazione con riferimento ai periodi per i quali è stata respinta larichiesta di revoca in quanto il reato, diversamente da come erroneamenteritenuto dal Tribunale, sarebbe stato commesso successivamente allaconcessione del beneficio e comunque nel corso dell’esecuzione della pena.La doglianza è manifestamente infondata.Il Tribunale, infatti, individuata la data di inizio di commissione del reatoassociativo nell’anno 2009, ha disposto la revoca della liberazione anticipataconcessa in relazione alle pene in espiazione in data coeva e successiva allacommissione del reato, e quindi non per quelle dal 15 settembre 1997 al 15marzo 2009, e si è così correttamente conformato al principio per cui la revocadella liberazione anticipata può essere disposta solo in relazione alle pene chesono in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto e non perquelle che in tale data risultavano già espiate (Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016,Caponnetto, Rv. 267992 – 01; Sez. 1, n. 44353 del 18/11/2008, Sapia, Rv.242100 - 01).Sotto tale profilo, d’altro canto, la censura è formulata in termini generici inquanto il ricorrente, pure a fronte dello scioglimento del cumulo effettuato dalTribunale, non ha indicato in modo specifico se e quali erano eventualmente lepene in espiazione alla data di commissione del reato, non potendo esseresufficiente a tal fine la mera allegazione del certificato del casellario.6. Alla inammissibilità del ricorso non conseguono condanne a carico delricorrente in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte (Sez. U, n. 3775del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale della Repubblicapresso la Corte di Appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26210/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris