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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 24144/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] GlANLUCA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusion della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale, il 25 maggio 2022, è stata applicata dal G.i.p. del Tribunale di Paola a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

In particolare, Rovito, come ulteriormente ribadito in sede di riesame, è stato ritenuto gravemente indiziato della detenzione di 7 kg di cocaina, per un totale di circa 26.000 dosi, confezionati, imballati e collocati in un vano presente nel portabagagli oltre che nel cruscotto della vettura da lui condotta.

2. Avverso l'ordinanza di riesame Rovito ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Al di là della tecnica utilizzata per la redazione della rubrica, il ricorrente deduce l'omessa o apodittica motivazione, in quanto caratterizzata da mere valutazioni ipotetiche, in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari oltre che in ordine al giudizio circa l'adeguatezza dell'applicata custodia in carcere, in luogo di altra meno afflittiva e in particolare degli arresti domiciliari, in ipotesi, con l'applicazione di strumenti elettronici di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. 3.

Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui all'epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo unico di ricorso, con il quale si deduce l'omessa o apodittica motivazione in tema di esigenze cautelari, è inammissibile (anche in termini di manifesta infondatezza).

2. Occorre preliminarmente evidenziare che in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio il legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

In tali termini, ex plurimis, Sez.

U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01.

La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01).

In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautellari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione).

3. Orbene, il ricorrente non concilia il suo dire con la motivazione dell'ordinanza impugnata e laddove fa effettivamente riferimento a essa deduce censure manifestamente infondate.

Il Tribunale del riesame, difatti, lungi dall'omettere la motivazione in ordine alle esigenze cautelari rende sul punto inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere una motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica.

L'ordinanza, in primo luogo, argomenta dal fatto, recente, in quanto commesso solo il 13 gennaio 2022, e avente a oggetto oltre 7 kg di cocaina per un numero di dosi pari a 26.000, e dalle modalità della condotta, caratterizzata dall'utilizzata tecnica di custodia dello stupefacente, confezionato e occultato in un vano all'interno del bagagliaio oltre che nel cruscotto della vettura condotta dall'indagato, tali da denotare l'inserimento di Rovito in circuiti criminali in materia di stupefacenti nei quali mostra di essere degno di considerazione.

Quanto alla personalità di Rovito, al giudizio decisamente negativo circa la prognosi di recidiva e all'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, in ipotesi anche con strumenti elettronici di controllo, il Tribunale ha fatto altresì perno sulle descritte modalità del fatto, denotanti la capacità (dell'indagato di approvvigionarsi di quantità rilevante di stupefacente suscettibile di essere ceduta nonostante i vincoli propri di misure meno afflittive della custodia in carcere.

Non ha mancato il giudice di merito di fare riferimento alla condotta di vita anteatta di soggetto che, pur non gravato da precedenti specifici, ha mostrato di essere eclettico nel porsi contro la legge penale, come evidenziato da precedenti condanne per differenti reati.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo

94. P.Q .

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] GlANLUCA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusion della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale, il 25 maggio 2022, è stata applicata dal G.i.p. del Tribunale di Paola a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, Rovito, come ulteriormente ribadito in sede di riesame, è stato ritenuto gravemente indiziato della detenzione di 7 kg di cocaina, per un totale di circa 26.000 dosi, confezionati, imballati e collocati in un vano presente nel portabagagli oltre che nel cruscotto della vettura da lui condotta. 2. Avverso l'ordinanza di riesame Rovito ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Al di là della tecnica utilizzata per la redazione della rubrica, il ricorrente deduce l'omessa o apodittica motivazione, in quanto caratterizzata da mere valutazioni ipotetiche, in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari oltre che in ordine al giudizio circa l'adeguatezza dell'applicata custodia in carcere, in luogo di altra meno afflittiva e in particolare degli arresti domiciliari, in ipotesi, con l'applicazione di strumenti elettronici di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui all'epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo unico di ricorso, con il quale si deduce l'omessa o apodittica motivazione in tema di esigenze cautelari, è inammissibile (anche in termini di manifesta infondatezza). 2. Occorre preliminarmente evidenziare che in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio il legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautellari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione). 3. Orbene, il ricorrente non concilia il suo dire con la motivazione dell'ordinanza impugnata e laddove fa effettivamente riferimento a essa deduce censure manifestamente infondate. Il Tribunale del riesame, difatti, lungi dall'omettere la motivazione in ordine alle esigenze cautelari rende sul punto inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere una motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica. L'ordinanza, in primo luogo, argomenta dal fatto, recente, in quanto commesso solo il 13 gennaio 2022, e avente a oggetto oltre 7 kg di cocaina per un numero di dosi pari a 26.000, e dalle modalità della condotta, caratterizzata dall'utilizzata tecnica di custodia dello stupefacente, confezionato e occultato in un vano all'interno del bagagliaio oltre che nel cruscotto della vettura condotta dall'indagato, tali da denotare l'inserimento di Rovito in circuiti criminali in materia di stupefacenti nei quali mostra di essere degno di considerazione. Quanto alla personalità di Rovito, al giudizio decisamente negativo circa la prognosi di recidiva e all'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, in ipotesi anche con strumenti elettronici di controllo, il Tribunale ha fatto altresì perno sulle descritte modalità del fatto, denotanti la capacità (dell'indagato di approvvigionarsi di quantità rilevante di stupefacente suscettibile di essere ceduta nonostante i vincoli propri di misure meno afflittive della custodia in carcere. Non ha mancato il giudice di merito di fare riferimento alla condotta di vita anteatta di soggetto che, pur non gravato da precedenti specifici, ha mostrato di essere eclettico nel porsi contro la legge penale, come evidenziato da precedenti condanne per differenti reati.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli a
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