CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore.-intimati-Numero registro generale 20701/2022Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 13539/2026Data pubblicazione 10/05/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 821/2022depositata il 04/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio avanti al Tribunale diLucca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ilrisarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non, in seguito ad ungrave incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino del 27settembre 2010 sull’autostrada A11, in direzione mare. Esponeva, afondamento della domanda risarcitoria, che l’auto su cui viaggiava,condotta da [OSCURATO:PERSONA] e di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], dopo averevitato con una brusca manovra verso destra uno pneumatico sullacarreggiata, andava a collidere contro il guard rail, cappottava più voltee finiva per ribaltarsi. Essa trasportata veniva sbalzata fuoridall’abitacolo attraverso il finestrino posteriore sinistro, infrantosinell’urto, e, dopo essere caduta sull’asfalto, veniva ancora investita daun’auto [OSCURATO:PERSONA] modello 147, di proprietà e condotta da DanieleLazzerini, che sopraggiungeva a forte velocità.Si costituivano, resistendo, i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chein via preliminare chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa lacompagnia assicuratrice del veicolo, UGF [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva altresì l’altro convenuto, [OSCURATO:PERSONA], del pariresistendo e chiedendo ed ottenendo l’autorizzazione a chiamare incausa la propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Entrambe le compagnie assicurative terza chiamate si costituivano,resistendo; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già UGF [OSCURATO:PERSONA] DivisioneAurora, quale compagnia assicuratrice del trasportante, chiedeva edotteneva di chiamare in causa Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]Si costituiva, infine, anche Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., negandoNumero registro generale 20701/2022Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 13539/2026Data pubblicazione 10/05/2026ogni addebito di responsabilità.2. A definizione del primo grado di giudizio il Tribunale di Lucca: -)accertava la concorsuale responsabilità delle due parti convenute, [OSCURATO:PERSONA], nella misura del 30% ciascuna, nonché di Autostrade perl’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., nella misura del 40%, nella causazione del sinistrooccorso, e le condannava al pagamento in solido, a favore delladanneggiata [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 177.606,00 atitolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla datadel fatto ad oggi sulla predetta somma come devalutata al momento delfatto secondo gli indici Istat e, quindi, rivalutata anno per anno fino adoggi secondo il medesimo indice, detratto l’acconto di euro 70.000,00già ricevuto, secondo i criteri dettati in parte motiva; ciò oltre aisuccessivi interessi al tasso legale sull’importo residuo sino al saldo; -)condannava inoltre le parti convenute ed Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in solido, in favore di parte attrice danneggiata, della sommadi euro 5.117,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domandaal soddisfo; -) dichiarava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. tenute a manlevare i rispettivi soggetti assicurati,nei limiti delle accertate responsabilità.3. Avverso tale sentenza Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. proponevaappello principale; si costituivano tutte le parti appellate, già costituite inprimo grado.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell’appello principale eproponeva appello incidentale, affidato ad un unico motivo, con il qualechiedeva, in parziale riforma della sentenza gravata, che le venisseliquidato l’intero ammontare del danno prospettato come subito, senzariduzione alcuna.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano il rigetto dell’appello principale.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell’appello principale eproponeva appello incidentale condizionato, al fine di essere tenutoNumero registro generale 20701/2022Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 13539/2026Data pubblicazione 10/05/2026indenne e manlevato dalla propria compagnia [OSCURATO:PERSONA] Assicurazionis.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) nel caso di riforma della sentenzaimpugnata con accertamento di una sua maggiore responsabilità;proponeva infine appello incidentale, affinché perché [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), venisse condannataa rimborsargli le spese processuali sostenute per il primo grado digiudizio.[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)chiedeva il rigetto dell’appello principale e proponeva appelloincidentale, domandando, in via principale, il rigetto delle preteserisarcitorie avanzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine,l’accertamento dell’insussistenza di vincoli di solidarietà con gli altriconvenuti, con conseguente limitazione dell’eventuale obbligo risarcitorioalle sole lesioni patite dalla danneggiata e causalmente ricollegabili allasua condotta di guida.[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) chiedeva il rigettodell’appello principale e proponeva appello incidentale con cui chiedevariformarsi la sentenza sotto il profilo della determinazione del quantumdel danno risarcibile.4. Con sentenza n. 821/2022 la Corte d’Appello di Firenze riformavaparzialmente la decisione di prime cure, limitatamente al quantum deldanno risarcibile, riducendo l’importo liquidato dal Tribunale in favoredella trasportata danneggiata e, per l’effetto, condannandola allarestituzione delle somme percepite in eccedenza. Nel procedere a nuovaliquidazione del danno, la corte dava espressamente atto di applicare letabelle milanesi dell’anno 2014, pur pronunciando nel 2022, e dunquenonostante la sopravvenienza di nuove tabelle aggiornate.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Con controricorso datato 20 ottobre 2022 resiste UnipolSaiNumero registro generale 20701/2022Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 13539/2026Data pubblicazione 10/05/2026Assicurazioni s.p.a., già UGF e già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Con controricorso datato 12 ottobre 2022 resiste, con il patrocinio didiverso difensore, [OSCURATO:SOCIETA]., senza ulteriorispecificazioni in epigrafe.Restano intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edAutostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.[OSCURATO:SOCIETA]., assistita da nuovo difensore, il qualeespressamente ha dichiarato di essere “subentrato a dei precedentiprocuratori”, ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in più censure, la ricorrente inprimo luogo denuncia: “Omessa motivazione circa fatti decisivi dellacontroversia ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., per avere la Cortedi Appello di Firenze (punto 2, pag. 12) ritenuto che l’analisi delconsulente tecnico sia condivisibile, perché logica ed esente dacontraddizioni, mentre le allegazioni difensive dell’appellante incidentalesi risolvono in mere petizioni di principio in quanto danno per ammessociò che va dimostrato”.Lamenta che la corte territoriale ha ravvisato il concorso di colpadella trasportata, per omesso uso delle cinture di sicurezza, fondandotale affermazione sulle conclusioni rese dalla espletata c.t.u. sul punto,senza rilevarne, tuttavia, la incongruenza e la illogicità, dato che ilconsulente avrebbe ritenuto non indossate le cinture di sicurezza sullabase soltanto delle fotografie e del rapporto della polizia stradaleintervenuta, che, tuttavia, documentavano esclusivamente i danniesterni del veicolo, senza alcuna indicazione sulle condizionidell’abitacolo e dei dispositivi di ritenuta.In secondo luogo, la ricorrente denuncia: “Violazione e/o falsaNumero registro generale 20701/2022Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 13539/2026Data pubblicazione 10/05/2026applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 1227 co. 2 c.c. inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello dipresupposto che la ricorrente non indossasse la cintura di sicurezza almomento del sinistro, attribuendo alla condotta colposa una efficaciacausale nella misura del 18-20%”.1.1. Il motivo, in tutte le censure in cui risulta articolato, èinammissibile.1.2. Sotto la formale invocazione della violazione o falsa applicazionedi legge, come pure del vizio di omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., laricorrente sostanzialmente sollecita un riesame del fatto e delle evidenzeprobatorie acquisite in giudizio, in violazione degli insegnamenti diquesta Suprema Corte (v. tra le tante Cass., n. 20553/2021; Cass., n.29883/2017; Cass., n. 21152/2014; Cass., Sez. Un, n. 8053 e n. 8054del 2014), dato che solo al giudice di merito spetta – con congruamotivazione, come nel caso di specie - individuare le fonti del proprioconvincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e laconcludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idoneea dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altromezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il poteredi riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensìsolo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice delmerito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. ex multis Cass., n.10657/2010; Cass., n. 20310/2011).2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c. in relazioneall’art. 360 n. 3 per aver la Corte di Appello di Firenze (punto 3, pag.14) “seguito il criterio della liquidazione monetaria dei danni risarcibiliNumero registro generale 20701/2022Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 13539/2026Data pubblicazione 10/05/2026che sono pari al 17% (8% più 9%)”, senza tener di conto che “il 18-20% dei danni imputabili alla terza trasportata, Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sonoanche parzialmente imputabili al conducente, Sig. [OSCURATO:PERSONA]”.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Censura il punto 3 dell’impugnata sentenza, sul rilievo che lacorte fiorentina non avrebbe “correttamente applicato l’art. 1227, co. 2,c.c. in tema di causalità giuridica”: tuttavia, nell’illustrazione del motivosvolge considerazioni che invece attengono al diverso piano dellacausalità materiale, e dunque ad un diverso riparto del concorso dellerispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro. Taliconsiderazioni risultano dedotte per la prima volta nel presente giudiziodi legittimità, posto che, in entrambi i precedenti gradi, i giudici dimerito hanno espressamente fatto applicazione del secondo -e non delprimo- comma dell’art. 1227 c.c., né la ricorrente si perita di precisarese, dove e quando tale ultima disposizione fosse stata oggetto ditrattazione nel precedente contesto processuale, incorrendo dunque inmanifesta violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia: “Violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2056, 2059, 1223, 1226 e 1227 c.c. inrelazione all’art. 360 n. 3 per avere la Corte di appello di Firenze (punto3, pag. 14) applicato le tabelle del Tribunale di Milano del 2014 anzichéquelle del 2021, quali tabelle vigenti al momento della decisione”.3.1. Il motivo è fondato e va accolto.Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che se letabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambinonelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice,anche d'appello, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momentodella decisione (v. Cass., n. 7272/2012), per cui, in tema di risarcimentodel danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse adimpugnare la condanna al risarcimento non solo nell'ipotesi in cui laNumero registro generale 20701/2022Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 13539/2026Data pubblicazione 10/05/2026liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazionedei criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficiogiudiziario, ma anche in quella in cui, pur essendo stati gli stessicorrettamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idoneaa rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro deldanno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienzasi verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more deldecorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casil'interesse all'impugnazione (v. Cass., n. 21245/2016, in Rv. 642948 -01).In definitiva, dunque, in tema di risarcimento danni per equivalente,la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operatealla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, inqualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla datadella pattuizione convenzionale stipulata tra le parti o del pagamentospontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, oppure alla datadella pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoriaformulata in sede giurisdizionale o arbitrale (v. Cass., n. 8839/2025;Cass., n. 5013/2017).Orbene, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la cortefiorentina ha espressamente svolto un nuovo accertamento della misuradel danno risarcibile e lo ha ex novo liquidato, ma – come pure haespressamente affermato in motivazione - ha applicato le Tabelle delTribunale di Milano risalenti all’anno 2014, ossia alla data dellaliquidazione dell’importo risarcitorio effettuata dal giudice di primogrado, mentre al momento della decisione del gravame erano giàpacificamente sopravvenute le nuove tabelle milanesi aggiornate.3.2. Così pronunciando, dunque, l’impugnata sentenza non ha fattocorretta applicazione dei sopra indicati principi di diritto e pertanto deveessere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CorteNumero registro generale 20701/2022Numero sezionale 436/2026Numero di raccolta generale 13539/2026Data pubblicazione 10/05/2026d’Appello di Firenze, in altra sezione e comunque in diversacomposizione, per nuovo esame della fattispecie in relazione ai principisuddetti.4. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo diricorso; accoglie il terzo.Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte d’Appello di Firenze, in altra sezione e comunque in diversacomposizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 3 febbraio2026.Il PresidenteLINA RUBINO