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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 05533/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16421/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL' [OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L' IMMIGRAZIONE UNITA' DUBLINO -intimato- avverso DECRETOdi TRIBUNALE ROMA n. 18864/2019 depositata i l 29/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Considerato che: Con decreto nr 14291/2021 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, il ricorso avverso il provvedimento emesso il 5.12.2018 con il quale il Ministero degli Interni, [OSCURATO:PERSONA] dei Servizi per l’Immigrazione e Asilo-[OSCURATO:PERSONA] disponeva il trasferimento del ricorrente in Francia ai sensi dell’art 18 lett d del Reg UE nr 604/2013, Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito rimanendo intimato.

Il ricorso è inammissibile.

Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità dei ricorsi in esame, poiché risulta viziata laprocura all'uopo conferita.

IlD.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che "Laprocura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, indata successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica ladata di rilascio in suo favore dellaprocura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio dellaprocura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c. , il requisito della posteriorità delladata rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione delladata di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il seguente principio di diritto: "Laprocura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione delladata successiva alla comunicazione di provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia ladata della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticitàdella firma del conferente" (Cass., S.U., 1 giugno 2021, n. 15177).

Medesimo principio è stato ribadito in sede di illegittimità costituzionale daCorte Cost., 20 gennaio 2022, n. 13.

Nel caso di specie laprocura s peciale rilasciata al difensore è viziata, perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che ladata di conferimento dellaprocura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula: "E' autentica".

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16421/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL' [OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L' IMMIGRAZIONE UNITA' DUBLINO -intimato- avverso DECRETOdi TRIBUNALE ROMA n. 18864/2019 depositata i l 29/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Considerato che: Con decreto nr 14291/2021 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, il ricorso avverso il provvedimento emesso il 5.12.2018 con il quale il Ministero degli Interni, [OSCURATO:PERSONA] dei Servizi per l’Immigrazione e Asilo-[OSCURATO:PERSONA] disponeva il trasferimento del ricorrente in Francia ai sensi dell’art 18 lett d del Reg UE nr 604/2013, Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito rimanendo intimato. Il ricorso è inammissibile. Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità dei ricorsi in esame, poiché risulta viziata laprocura all'uopo conferita. IlD.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che "Laprocura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, indata successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica ladata di rilascio in suo favore dellaprocura medesima" richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio dellaprocura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c. , il requisito della posteriorità delladata rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione delladata di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il seguente principio di diritto: "Laprocura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione delladata successiva alla comunicazione di provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia ladata della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticitàdella firma del conferente" (Cass., S.U., 1 giugno 2021, n. 15177). Medesimo principio è stato ribadito in sede di illegittimità costituzionale daCorte Cost., 20 gennaio 2022, n. 13. Nel caso di specie laprocura s peciale rilasciata al difensore è viziata, perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che ladata di conferimento dellaprocura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula: "E' autentica". Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
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