CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 13091/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 3271 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speci ale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio elettopresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Sardegnasez. staccata di Sassari n. 282 / 08 / 1 5 depositata il 31 / 08 / 201 5 nonnotificata; Oggetto: presunzioniart. 39c.1lett. D) dpr 6 00/73 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] ricorreva av verso l’a vvis o di accertamento notificatogliper Irpef ed Irap relativ o agli anni 1998 , 1999 e 2000; - la CT P di Sassari rigettava il ricorso; - appellava il contribuente; - con la pronuncia gravata il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazione; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione finanziaria con atto affidatoa un solo motivo di gravame; - resiste il contribuente con controricorso; Consideratoche: - la sola censura proposta deduce la violazione e la falsa applicazionedell’art. 39 c. 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.54 del d.P.R . n. 633 del 1972, dell’art. 2727 c.c. nonché dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere la sentenza impugnata erroneamente escluso la sussistenza di presunzioni gravi precise e concordanti costituenti fatto noto attraversoil quale risalire al fatto ig noto costituito dall'acquisto del legnamein evasione d'imposta; - il motivo va rigettato; - l a CTR, in sintesi, fonda la propria decisione sulla prova della irriconducibilitàdelle annotazioni rinvenute nell'agenda attribuita alla ditta Porcu, fornitrice della legna che si ritiene acquistata primae rinvenuta poi senza annotazioni nelle scritture contabili, quindi generativa di materia imponibile sottratta a imposizione, conl'attività di impresa esercitata dal contribuente Taras ; - t ale affermazione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che, da un canto, ha dichiarato legittimo l'accertamento induttivo basato sul rinvenimento di contabilità parallela ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29543 del 16/11/2018; Cass. Sez. 5, Sentenzan. 19598 del 20/12/2003), dall'altro ha affermato che in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 temadi accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotatodei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritturecontabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanzan. 12680 del 23/05/2018); - orbene, è evidente che tale documento (l’agenda del Porcu) non costituisce appunto personale del contribuente (che è il Taras); nondimeno,la sua rilevanza presuntiva andava quindi apprezzata nonex se , ma in forza di ulteriori elementi anche indiziari di prova; - e a tale complessivo apprezzamento ha proceduto invero la CTR, operandoun adeguato apprezzamento in fatto . Nella pronuncia la CTRrichiama, manifestando poi nelle ragioni della decisione il suo apprezzamento, stralci degli atti difensivi, come quello in cui si affermache “se è indiscutibile il dato rilevabile dalle fatture circa ilprezzo di acquisto della legna e il prezzo di vendita , ciò però non può costituire indizio né tantomeno presunzione che ogni bil ico trasportava 57 MTS di legna, così come non costituisce presunzionel'annotazione scritta su un'agenda nella quale non è riportato l'anno, non esistono le firme del Taras e soprattutto di ignotaprovenienza dal momento che non è accompagnata dal pvc, elevato a carico del signor [OSCURATO:PERSONA], del quale dovrebbe costituireun allegato”; - inoltre, si è precisato ancora nella sentenza impugnata come “non sicapisce come si possa affermare che era di 57 MTS la quantità dilegna trasportata da ogni semirimorchio, anche a voler ritenere Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 ammissibileil contenuto dell'agenda; non si capisce perché non è statofatto un collegamento tra le registrazioni ivi contenuti le date deiviaggi”; - ancora, secondo la CTR “non esiste allo stato alcuna prova neppureper presunzioni della quantità di MTS di legna caricati su ogni bilico e quali sono (non essendo indicati la targa) i bilici caricati,non è dato sapere se tutti i bilici abbiano viaggiato sempre a pieno carico o vuoti”; in ultimo, “non è sufficiente che sia allegatoun allegato (l’agenda) del pvc dal momento che non esiste laprova della provenienza dell'agenda stesse”; - infine, in sede di esame analitico degli elementi di prova, la CTR scrive che “quanto all'agenda allegata al pvc, si rileva che essa noncostituisce elemento di prova, dal momento che non è provata la sua provenienza. a voler ritenere per un attimo l'agenda legittimamenteacquisita, si rileva che in essa non compa re l'anno a cui si riferisce, nè esiste una firma del [OSCURATO:PERSONA] sono indicati numerosi semirimorchi se ne indicano otto,ripetutamente citati per diversi carichi che non appartengono al contribuente. E’ sufficiente scorrere l'agenda e confrontare i numeri di targa con i documenti rilevati al PRA ed allegati alle controdeduzionidell'ufficio e rilevare che non vi è corrispondenza tra le registrazioni contenute nell'agenda e la proprietà dei semirimorchiattribuiti al Taras. L'agenda non fornisce la prova che le annotazioni di contenuti siano riferite a forniture non fatturate…”; - in concreto, da quanto sopra si evince come la CTR abbia in ogni casopreso debitamente in esame le circostan ze di fatto contenute nell’agenda di cui si è detto , dedotta a contestazione dello specifico elemento indiziario enunciato in sede di accertamento, edessa siano state oggetto di valutazione negativa; - ne deriva che l’apprezzamento in fatto così operato non risulta sindacabile di fronte a questa Corte: sotto tale profilo il motivo, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 quindi, risulta comunque inaccoglibile perché si pone al di sotto dellasoglia di ammissibilità; - per tali ragioni il ricorso è complessivamente rigettato; - le spese sono liquidate secondo la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrent