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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16611/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con lo stesso atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha così statuito: - ha confermato la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela in ordine al delitto di furto ascritto al capo A) agli imputati; - ha confermato l'assoluzione, per particolare tenuità del fatto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen. (capo B); -ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B), nonché per quelli di cui all'art. 483 cod. pen. commessi il 15 e 28 luglio 2015 (capo C); - ha rilevato, nei confronti della Scribani, l'estinzione del residuo reato di falso di cui al capo C), commesso il 3 ottobre 2013, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, attinenti alla richiesta di assoluzione dal reato sub A) perché più favorevole agli imputati, sono manifestamente infondati, dato che l'assenza di una condizione di procedibilità preclude, a priori, qualunque disamina nel merito dell'accusa ex art. 529 cod. proc. pen. (cfr. in motivazione Sez.

U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242); Considerato che il terzo e quarto motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine ai capi B) e C) si risolvono in deduzioni in fatto, inammissibili in sede di legittimità; Ritenuto che il quinto motivo, che contesta l'esclusone della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 7 sentenza impugnata); Considerato che il sesto motivo, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati, è manifestamente infondato, posto che, secondo i consolidatissimi arresti della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. per tutte Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); nella specie: - fatti commessi il 15 e il 28 luglio 2015 (capo C), il 14 ottobre 2015 (capo B), - prescrizione massima 15 e 28 gennaio 2023 (capo C); 14 aprile 2023 (capo B); - + 124 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio udienza del 11 marzo 2019 per legittimo impedimento; 64 giorni per sospensione c.d.

Covid connessa al rinvio dell'udienza del 13 marzo 2020); - termine di prescrizione massima maturato il 19 maggio 2023, il 1 giugno 2023 (capo C), il 16 agosto 2023 (capo B); - quindi in data coincidente o successiva alla pronuncia impugnata; Vista la memoria trasmessa dal difensore dei ricorrenti, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità dei ricorsi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con lo stesso atto a firma del comune difensore, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha così statuito: - ha confermato la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela in ordine al delitto di furto ascritto al capo A) agli imputati; - ha confermato l'assoluzione, per particolare tenuità del fatto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen. (capo B); -ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B), nonché per quelli di cui all'art. 483 cod. pen. commessi il 15 e 28 luglio 2015 (capo C); - ha rilevato, nei confronti della Scribani, l'estinzione del residuo reato di falso di cui al capo C), commesso il 3 ottobre 2013, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, attinenti alla richiesta di assoluzione dal reato sub A) perché più favorevole agli imputati, sono manifestamente infondati, dato che l'assenza di una condizione di procedibilità preclude, a priori, qualunque disamina nel merito dell'accusa ex art. 529 cod. proc. pen. (cfr. in motivazione Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242); Considerato che il terzo e quarto motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e vizi di motivazione, in ordine ai capi B) e C) si risolvono in deduzioni in fatto, inammissibili in sede di legittimità; Ritenuto che il quinto motivo, che contesta l'esclusone della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 7 sentenza impugnata); Considerato che il sesto motivo, che eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati, è manifestamente infondato, posto che, secondo i consolidatissimi arresti della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); nella specie: - fatti commessi il 15 e il 28 luglio 2015 (capo C), il 14 ottobre 2015 (capo B), - prescrizione massima 15 e 28 gennaio 2023 (capo C); 14 aprile 2023 (capo B); - + 124 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio udienza del 11 marzo 2019 per legittimo impedimento; 64 giorni per sospensione c.d. Covid connessa al rinvio dell'udienza del 13 marzo 2020); - termine di prescrizione massima maturato il 19 maggio 2023, il 1 giugno 2023 (capo C), il 16 agosto 2023 (capo B); - quindi in data coincidente o successiva alla pronuncia impugnata; Vista la memoria trasmessa dal difensore dei ricorrenti, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità dei ricorsi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cass
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