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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 25068/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1 lettera c) del d.P.R. 380 del 2001, alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda (per i reati di cui all'art.181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 è stato prosciolto per rinnessione in pristino e di cui agli artt. zo, 4 93-95 e 64-71 medesimo decretoYpr sciolto per oblazione), articolando tre motivi di ricorso: deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 44 lettera b) del d.P.R. 380 del 2001, nonchè violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed all'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Rilevato che la nullità per l'omesso avviso di fissazione dell'udienza dell'13 giugno 2025, avanti alla Corte di cassazione, all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è sanata per raggiungimento dello scopo avendo il citato difensore depositato memoria scritta nella quale, dopo aver dato atto che era stato dato avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha eccepito la nullità e ha contestato i profili di inammissibilità rilevati in sede di esame preliminare ed ha chiesto la trasmissione degli atti in Sezione.

Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché si tratta di doglianza inedita, in quanto non dedotta con l'appello.

Trova dunque applicazione il principio secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Se è pur vero che la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, perché rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609 comma secondo cod. proc. pen., anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, non di meno la sua soluzione non deve richiedere di accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, . 232773 - 01), come nel -e caso in esame come si evince dal tenore del motivo di ricorso chMiiretto a contestare in via di fatto il presupposto di fatto (esistenza e tipologia del vincolo ambientale).

Il motivo risulta 9de 1.4-c Zt manifestamente infondato.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivbdi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito posto che con motivazione, che 'non è manifestamente illogica né contraria a Cy diritto: la Corte d'appello ha evidenziato che la particolare tenuità del fatto, ex art. 131- bis cod.pen., è esclusa dalla circostanza che le opere erano di notevoli dimensioni ed erano state realizzate all'interno del sito protetto delle saline di Trapani; Rilevato che il terzo motivo, è anch'esso manifestamente infondato poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Per tale motivo, deve considerarsi inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena al pari richieda un più benevolo giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, a meno che la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (così Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 4/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 11/01/2008, Cilia e altro, Rv. 238851).

Sul punto la corte territoriale ha ampiamente argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto congrua la pena inflitta (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1 lettera c) del d.P.R. 380 del 2001, alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda (per i reati di cui all'art.181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 è stato prosciolto per rinnessione in pristino e di cui agli artt. zo, 4 93-95 e 64-71 medesimo decretoYpr sciolto per oblazione), articolando tre motivi di ricorso: deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 44 lettera b) del d.P.R. 380 del 2001, nonchè violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed all'eccessività del trattamento sanzionatorio. Rilevato che la nullità per l'omesso avviso di fissazione dell'udienza dell'13 giugno 2025, avanti alla Corte di cassazione, all'avv. [OSCURATO:PERSONA] è sanata per raggiungimento dello scopo avendo il citato difensore depositato memoria scritta nella quale, dopo aver dato atto che era stato dato avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha eccepito la nullità e ha contestato i profili di inammissibilità rilevati in sede di esame preliminare ed ha chiesto la trasmissione degli atti in Sezione. Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché si tratta di doglianza inedita, in quanto non dedotta con l'appello. Trova dunque applicazione il principio secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Se è pur vero che la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, perché rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609 comma secondo cod. proc. pen., anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, non di meno la sua soluzione non deve richiedere di accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, . 232773 - 01), come nel -e caso in esame come si evince dal tenore del motivo di ricorso chMiiretto a contestare in via di fatto il presupposto di fatto (esistenza e tipologia del vincolo ambientale). Il motivo risulta 9de 1.4-c Zt manifestamente infondato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivbdi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito posto che con motivazione, che 'non è manifestamente illogica né contraria a Cy diritto: la Corte d'appello ha evidenziato che la particolare tenuità del fatto, ex art. 131- bis cod.pen., è esclusa dalla circostanza che le opere erano di notevoli dimensioni ed erano state realizzate all'interno del sito protetto delle saline di Trapani; Rilevato che il terzo motivo, è anch'esso manifestamente infondato poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Per tale motivo, deve considerarsi inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena al pari richieda un più benevolo giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, a meno che la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (così Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 4/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 11/01/2008, Cilia e altro, Rv. 238851). Sul punto la corte territoriale ha ampiamente argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto congrua la pena inflitta (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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