CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 13387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5834/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5834/2017 Numero sezionale 1494/2022 GESU' 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13387/2022Data pubblicazione 28/04/2022 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la ORDINANZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 7213/2016 depositata il 28/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Considerato che: La Corte di appello di Salerno , con ordinanza 7213/2016 accoglieva , per quanto di ragione, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5834/2017 Numero sezionale 1494/2022 Numero di raccolta generale 13387/2022 promosso nei riguardi del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Università degli Data pubblicazione 28/04/2022 Studi di Salerno rideterminando l’indennità di esproprio relativamente agli immobili di loro proprietà nonché l’indennità di occupazione e di quella riguardante il fabbricato nella somma complessiva di € 970.000,00 . Osservava, richiamati i principi giurisprudenziali formatisi in merito alla determinazione dell’indennità di esproprio riguardante aree ricomprese in zone urbanistiche destinate a edilizia universitaria ed escluso che fosse ipotizzabile alcuna attività privata in considerazione della natura e destinazione dei beni, calcolava , alla luce degli elementi raccolti in sede di c.t.u., in € 30 al mq la stima degli stessi per un ammontare complessivo pari ad € 716.422 cui dovevano aggiungersi l’indennità di occupazione in misura pari alla percentuale dell’’8, 33 % dell’indennità maggiorata del 50% per il concordamento bonario previsto dall’art 12 l. 1971 nr 865 e quindi in misura pari ad € 145.873,80 nonché l’indennità per l’esproprio del fabbricato rurale pari ad €60.000,00 e l’indennità per la sua occupazione pari ad € 12.083,33 . La Corte di appello riteneva non condivisibile le critiche mosse dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata presa di posizione da parte del consulente della natura dell’area evidenziando sul punto che l’elaborato tecnico aveva fornito gli elementi necessari per la decisione. Con riguardo poi alle censure sollevate dalle ricorrenti in punto valore dell’area e del fabbricato osservava che la contrapposta stima del bene non era condivisa in quanto non teneva conto della collocazione dell’immobile nel momento dell’esproprio e che i possibili diversi usi del fabbricato costituivano mere congetture ed infine che avrebbe dovuto essere provata , tramite esibizione di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5834/2017 Numero sezionale 1494/2022 Numero di raccolta generale 13387/2022 contratti avvenuti tra terzi ,nella medesima zona l’ipotesi di Data pubblicazione 28/04/2022 cessione del fabbricato e il trasferimento di cubatura. Avverso detta ordinanza l’Università degli Studi di Salerno propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resistono con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza camerale. DIRITTO Ritenuto che: Con l’unico motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 32 e dell’art 40 del D.P.R. nr 327/2001 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello violato i parametri normativi recependo integralmente le risultanze peritali quantificano le indennità spettanti alle odierne controricorrenti in modo non corretto senza prendere in considerazione le osservazioni critiche svolte dall’Università attraverso l’esibizione di alcuni atti di cessione volontaria aventi ad oggetto suoli ubicati nelle immediate vicinanze . Si duole in particolare che la determinazione dell’indennità di esproprio non sarebbe stata adegua- tamente motivata in ordine alla corretta modalità estimativa condotta dal c.t.u. che se pur ispirata al criterio sintetico-comparativo si sarebbe tradotta in una sottovalutazione degli atti offerti in comparazione dalla stessa Università. Le controricorrenti , in diversa prospettiva, censurano in via incidentale la decisione sotto il profilo della violazione dell’art 37 T.U. 327 /2001 in relazione all’art 1 l. 338/2000, art 10 del d.l. 47/2014,al D.M. 246/2012,agli art 6 e 7 l. 168/1989 in relazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5834/2017 Numero sezionale 1494/2022 Numero di raccolta generale 13387/2022 all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c.per avere la Corte di appello Data pubblicazione 28/04/2022 escluso edificabilità delle aree espropriatati nonostante il consulente d’ufficio avesse offerto elementi per il distinguo fra l’”edilizia scolastica assegnata dal P.R.G. alle zone F1,F2,F3 , F4 e F5 e la zona F6 destinata alla creazione di alloggi e residenze per studenti universitari evidenziando come per le N.T.A. l’area era assegnata al regime della edificabilità legale anche privata. Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione degli art 32,37 e 38 e/o 40 T.U. 327/2001 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. dell’art 42 e 111 della Cost per non avere la Corte di appello indennizzato i manufatti ivi edificati secondo il loro valore venale . Con il terzo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli art 32,37 e 38 e/o 40 T.U. 327/2001 in relazione all’art 5 del d.l. 70/2011 , della l.r. 19/2009 e dell’art 42 e 111 della Cost dell’art 2643 c,c, in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non aver indennizzato il valore potenziale che l’immobile avrebbe conseguito in seguito all’intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico del 35% o in subordine il valore che si sarebbe ottenuto dal trasferimento di cubature. Con il quarto motivo denunciano la violazione degli art 32,37 e 38 e/o 40 T.U. 327/2001 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello attinto alla c.t.u. quale supporto motivazionale calcolato il valore dell’area considerata non edificabile senza comparare i dati più significativi in particolare il valore del terreno indicato dal Comune ai fini Ici nella misura di 57 per mq. Con il quinto motivo le ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli art 32,37 e 38 e/o 40 T.U. 327/2001 in relazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5834/2017 Numero sezionale 1494/2022 Numero di raccolta generale 13387/2022 all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. dell’art 42 della Cost e dell’art Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 132 nr 4 c.p.c. in relazione all’art 111 della Cost e agli art 360 comma I nr 3 e 5-per avere la Corte con motivazione apparente rigettato i rilievi in ordine alla natura edificabile dell’area attraverso il mero richiamo alla decisione della Suprema Corte ( 404/2010) che rende perplessa, contraddittoria e incomprensibile la motivazione resa. L’articolato motivo del ricorso principale è inammissibile dovendosi rilevare che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nella rubrica, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti. Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass.20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718). F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5834/2017 Numero sezionale 1494/2022 Numero di raccolta generale 13387/2022 Il primo giudice ha condiviso le valutazioni estimative espresse dal Data pubblicazione 28/04/2022 C.T.U. il quale ha compiutamente esaminato le osservazioni e le critiche dei c.t. di parte ,come emerge dall’ampio stralcio dell’elaborato tecnico riportato nel corso del ricorso( pag 10 e 11) spiegando le ragioni per le quali gli atti comparativi offerti dall’Università e dal Comune non fossero un idoneo parametro di riferimento per il calcolo dell’indennità di esproprio. Non è pertanto in discussione la legittimità del criterio sintetico- comparativo seguito ma solo gli elementi che ne fondano l’esito non censurabili in questa sede. Per quanto riguarda il controricorso. non può tuttavia essere esaminato nel merito essendo anch'esso inammissibile, in quanto tardivo.. E’ noto l'insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini stabiliti dall'art. 325 c.p.c., comma 2, ovvero dall'art. 327 c.p.c., comma 1, è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario, rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 371 c.p.c., comma 2 (Cass. 6 aprile 2006, n. 8105; Cass. 26 marzo 2015, n. 6077; Cass. 22 giugno 2021, n. 17707). La sentenza impugnata è stata notificata in data 22.12.2016 , il ricorso incidentale delle controricorrenti è stato notificato alle altre parti il 17.3.2017 oltre la scadenza del termine breve di 60 giorni previsto dall’art 325 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno addebitate soltanto alla parte F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5834/2017 Numero sezionale 1494/2022 Numero di raccolta generale 13387/2022 ricorrente principale, secondo una rigorosa applicazione del Data pubblicazione 28/04/2022 principio di causalità sì come riferito al decisum. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale; dichiara l’inefficacia di quello incidentale; condanna l’Università degli Studi di Salerno al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in favore delle controricorrenti in complessive € 12.000,00 oltre € 200,00 per spese ed accessori di legge ed il 15% per spese generali. Roma 20.4.2022 Il Presidente ( dott [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t