CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07686/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contributivo.ORDINANZAsul ricorso 231-2020 proposto da[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diprocura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocatoCHRISTIANO GIUSTINI, con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –Numero registro generale 231/2020Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7686/2026Data pubblicazione 30/03/2026per la cassazione della sentenza n. 1392 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 settembre 2019 (R.G.N.356/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] sociale contro la pronuncia del Tribunale della medesimasede e ha dunque rigettato l’opposizione contro l’avviso di addebito n.368 2016 00256640 82000, fondato sul verbale unico di accertamentodell’11 aprile 2016 e notificato il 29 novembre 2016, con l’ingiunzionedi pagare l’importo di Euro 1.096.434,59, per contributi omessi,interessi e sanzioni.1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta,anzitutto, che il verbale d’accertamento è corredato dalla puntualeindicazione delle fonti di prova.1.2.– Inoltre, quanto ai rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa, difetta l’indicazione di uno specifico progetto, che non sipuò identificare nel mero svolgimento dell’attività ordinariadell’azienda: ne deriva l’operatività di una «una presunzione assoluta»di subordinazione.1.3.– La Corte di merito puntualizza poi che la retribuzione daassumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non puòessere inferiore a quella dovuta in applicazione del contratto collettivonazionale di categoria. Nella specie, non si ravvisa alcuna «causa disospensione del rapporto legalmente tutelata» (pagina 11 dellasentenza d’appello) e la società appellante non ha dimostrato lasussistenza delle tassative ipotesi di esenzione dall’obbligocontributivo.- 2 -Numero registro generale 231/2020Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7686/2026Data pubblicazione 30/03/2026Tale esenzione non spetta per le trasferte, al cospetto di unadocumentazione «priva di data certa e di dubbia riferibilità aidipendenti interessati e, dunque, inidonea a costituire prova certa deltitolo e dell’effettività dei rimborsi e delle trasferte effettuate» (pagina13 della sentenza d’appello).1.4.– Né la società appellante ha comprovato gl’importiasseritamente versati alla Gestione separata, che chiede di defalcaredall’ammontare dovuto.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:SOCIETA] sociale, che formula sei motivi, illustratida memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione l’INPS resiste con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132, secondo comma,n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. e la conseguente nullità dellasentenza d’appello per motivazione apparente ed ellittica in ordine alladedotta genericità del verbale unico di accertamento dell’11 aprile2016.1.1.– Il motivo non può essere accolto.1.2.– I giudici d’appello, dopo avere ripercorso le doglianzedell’appellante sul verbale unico di accertamento dell’11 aprile 2016(pagina 3, punto 1), le hanno disattese con una motivazione perspicuae coerente (pagina 5), rispettosa dell’obbligo prescritto dall’art. 111,sesto comma, Cost. e scevra delle prospettate anomalie radicali, le soleche de iure condito possano essere denunciate dinanzi a questa Corte(per tutte, Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).- 3 -Numero registro generale 231/2020Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7686/2026Data pubblicazione 30/03/2026Nel richiamare la pronuncia del Tribunale, la Corte di meritoevidenzia che il verbale ha indicato in modo esauriente le fonti di provae le risultanze documentali esaminate ed è supportato dalle tabelle A,B e C, non efficacemente contestate dall’appellante.Il percorso argomentativo, nel ponderare le critiche della società, ètutt’altro che stereotipato e lacunoso e, mediante il puntualeriferimento agli elementi documentali acquisiti, offre i necessariragguagli sul convincimento raggiunto e sulla condivisione dellevalutazioni già formulate dal giudice di prime cure.Non sussistono, pertanto, le carenze e le aporie denunciate nelricorso e ribadite anche nella memoria illustrativa.2.– Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4,cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 13 deldecreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e dell’art. 1418 cod. civ. ecritica la sentenza d’appello per aver considerato validi il verbale unicodi accertamento e il correlato avviso di addebito, a dispetto dellaradicale insussistenza dei requisiti di legge: non sarebbero stati indicatigli esiti dettagliati dell’accertamento e gli elementi di prova in meritoalle aspettative non retribuite, ai rimborsi chilometrici, ai rimborsispese, alla riqualificazione dei rapporti di lavoro.2.1.– La censura non supera il vaglio di ammissibilità.2.2.– Coglie nel segno l’eccezione preliminare sollevata dall’Istitutonel controricorso e incardinata sul profilo della carenza d’interesse(pagina 6), che le osservazioni della memoria illustrativa dellaricorrente non valgono a confutare.Come questa Corte ha ribadito di recente, «La contestazione di unverbale di accertamento non dà adito a un giudizio impugnatorio,circoscritto alla verifica dei vizi dell’atto, ma investe, in una prospettivapiù ampia, il rapporto che s’instaura tra le parti, implicando il sorgeredi pretese e di obblighi, tra loro indissolubilmente connessi» (Cass.,- 4 -Numero registro generale 231/2020Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7686/2026Data pubblicazione 30/03/2026sez. lav., 8 gennaio 2026, n. 413, punto 1.2. delle Ragioni delladecisione).Correttamente la Corte di merito ha orientato l’indagine su talerapporto, senza arrestarsi al mero riscontro dei vizi formali, che nonprecludono il doveroso esame del merito e non rivestono la valenzadecisiva propugnata nel ricorso.A fronte dell’emissione dell’avviso di addebito, che esterna lapretesa dell’[OSCURATO:PERSONA], è la fondatezza di tale pretesa, non i vizi formalidi un atto prodromico, a rappresentare il precipuo oggetto delcontendere. È su tale profilo, dunque, che la parte ha interesse ainterloquire.3.– Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4,cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 61, 62, 69 e 69-bis del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, anche in relazione all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. eall’art. 12 delle preleggi, e addebita alla sentenza d’appello di avereconfigurato i rapporti di lavoro a progetto, con presunzione assoluta,come subordinati, senza indagare sulle «modalità concrete diespletamento delle prestazioni» (pagina 16 del ricorso per cassazione):anche alla luce del principio della indisponibilità del tipo negoziale(Corte costituzionale, sentenze n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993), lapresunzione di subordinazione non potrebbe che essere relativa edunque superabile con una convincente prova contraria.4.– Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia applicato lapresunzione assoluta di subordinazione a contratti antecedenti al luglio2012, in violazione dell’art. 1, commi 23, 24 e 25, della legge 28 giugno2012, n. 92, che dispone l’applicabilità di tali previsioni ai soli contrattistipulati successivamente all’entrata in vigore della legge.4.1.– Il terzo e il quarto motivo si prestano a un esame congiunto,in quanto tra loro inscindibilmente connessi, e si rivelano infondati.- 5 -Numero registro generale 231/2020Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7686/2026Data pubblicazione 30/03/20264.2.– La sentenza impugnata è conforme alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte, che riconnette alla genericità delprogetto l’automatica conversione del rapporto di lavoro in rapporto dilavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass., sez. lav., 25 agosto2020, n. 17707), senza richiedere alcuna indagine sul concretosubordinazione (Cass., sez. lav., 17 agosto 2016, n. 17127).Il regime sanzionatorio così delineato è coerente con la finalitàantielusiva perseguita dal legislatore e non contrasta con il principio di“indisponibilità del tipo negoziale” della subordinazione. Posto a tuteladel lavoro subordinato, il principio in esame non può essere utilmenteinvocato nell’ipotesi in cui la condotta del datore di lavoro infranga leprescrizioni di legge e dunque comprometta tale tutela (Cass., sez.lav., 4 aprile 2019, n. 9471).Le conclusioni indicate, che le notazioni della memoria illustrativadella ricorrente non inducono a rimeditare, si attagliano anche alregime dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, antecedentealle innovazioni dettate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, come questaCorte ha affermato in molteplici occasioni (Cass., sez. lav., 10 agosto2023, n. 24447, punto 3.3. delle Ragioni della decisione).A tal proposito si è rilevato che «riferendosi ai rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa instauratisi senza unospecifico progetto, l’art. 69, comma 1, cit., impiega la locuzione “sonoconsiderati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sindalla data di costituzione del rapporto”, tipica dei casi di c.d.“conversione” del rapporto ope legis» (Cass., sez. lav., 21 giugno 2016,n. 12820, in motivazione).5.– Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod.proc. civ.), la ricorrente allega violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, conmodificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e degli artt. 115 e- 6 -Numero registro generale 231/2020Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7686/2026Data pubblicazione 30/03/2026116 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 2697 cod. civ. e assumeche la Corte di merito abbia errato nell’assoggettare a contribuzione iperiodi di aspettativa convenzionale, contraddistinti dal «difetto diprestazione» e dalla «correlativa sospensione dell’obbligo dicorresponsione della controprestazione, ossia del salario» (pagina 21del ricorso per cassazione), e i periodi di trasferta, debitamentecomprovati dalla documentazione prodotta.5.1.– Le critiche devono essere complessivamente disattese.5.2.– Come evidenzia anche l’[OSCURATO:PERSONA] (pagina 7 del controricorso),con rilievi che la memoria illustrativa della ricorrente non scalfisce inmodo persuasivo, la Corte di merito ha vagliato le sospensioniconcordate della prestazione in coerenza con i princìpi di diritto a piùriprese affermati da questa Corte sulla regola del minimale contributivo(art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, come convertito), espressione delprincipio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicendedell’obbligazione retributiva (Cass., S.U., 29 luglio 2002, n. 11199).Tale autonomia opera anche con riferimento all’orario di lavoro, cheva parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o dalcontratto individuale, ove superiore.La contribuzione, pertanto, è dovuta anche in caso di assenze o disospensione concordata della prestazione che non trovinogiustificazione nella legge o nel contratto collettivo, ma in un accordotra le parti, derivante da una libera scelta del datore di lavoro (Cass.,sez. lav., 3 giugno 2019, n. 15120).Per quel che concerne, invece, il più favorevole regime contributivoinvocato per le trasferte, i giudici d’appello, con accertamento di fattoche collima con quello già compiuto dal giudice di prime cure, hannoposto in risalto la carenza di prova dell’effettività delle trasferte.Il motivo ambisce, in ultima analisi, a sovvertire tale conclusione,incentrata sulla disamina dei riscontri documentali acquisiti e delle- 7 -Numero registro generale 231/2020Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7686/2026Data pubblicazione 30/03/2026risultanze delle prove per testi, e sollecita una rivalutazione del merito,preclusa in questa sede.6.– Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod.proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 210 e 213 cod. proc. civ., in relazioneagli artt. 2697 e 2729 cod. civ., e dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990,n. 241, in relazione agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e lamenta che igiudici d’appello non abbiano compensato le somme pretesedall’[OSCURATO:PERSONA] con quelle versate alla Gestione separata: tali versamenti,allegati sin dal giudizio di primo grado, non sarebbero stati contestatidall’INPS e sarebbero suffragati da elementi gravi, precisi econcordanti.6.1.– Il motivo incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nelcontroricorso (pagina 8) e non efficacemente contraddetti nellamemoria illustrativa.6.2.– Dietro lo schermo della violazione di disparate normeprocessuali (artt. 115, 116, 210 e 213 cod. proc. civ.) e delle regolesulla distribuzione dell’onere probatorio (art. 2697 cod. civ.) e sulleinferenze presuntive (art. 2729 cod. civ.), le censure si risolvono, indefinitiva, nell’adombrare una più favorevole lettura dei dati probatorie neppure infirmano la circostanziata valutazione dei giudici d’appello,coerente con quella già espressa dal Tribunale.La parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di provare iversamenti alla Gestione separata opposti in compensazione (pagina13 della pronuncia d’appello). Irrimediabilmente generiche sidimostrano, a tale riguardo, le critiche formulate nel ricorso al fine discardinare l’accertamento racchiuso in una “doppia conforme”.7.– Le considerazioni esposte conducono al complessivo rigetto delricorso.- 8 -Numero registro generale 231/2020Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7686/2026Data pubblicazione 30/03/20268.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, alla stregua del valore della controversia edell’attività difensiva svolta.9.– In conseguenza dell’integrale rigetto del ricorso, occorre dareimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro12.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 13 gennaio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 9 -