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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2020

Cassazione n. 04573/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 30365/2020proposto da: F.G.M.

S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] E C. in persona del legale rappre- sentante, [OSCURATO:PERSONA], MASSIMO ARODOTTIe [OSCURATO:PERSONA],questi ultimi in proprio nonchéquali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro SANDRA FRASCAROLOeI.C.A.

S .

R.L . in persona del l egale r a ppresentante, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali - Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons.

Marco Dell ’ Utri avverso la sentenza n. 2514/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 / 01 /202 3 dal Consigliere Dott.

MARCO DELL’UTRI; Ritenutoche: consentenza resa in data 28/9/2020, la Corte d ’ appello di Bologna, inparziale riforma della deci sione di primo grado, ha rideterminato (in diminuzione)l’importo della condanna pronunciata dal primo giudice a caricodella ICA s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento, in fa- voredella F.G.M. s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., di [OSCURATO:PERSONA] ti, MichelaArodotti e [OSCURATO:PERSONA], in proprio i quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],dei danni da questi ultimi subiti in conseguenza dell ’ inadem- pimento contestato a carico della ICA s.r.l. e della Frascarolo, nella specie consistito nella mancata cor retta predisposizione, da parte di queste ultime, quali consulenti fiscali, della dichiarazione dei redditi dellasocietà attrice e dei relativi soci in relazione all ’ anno 2003; circo- stanzada cui ebbe a discendere l ’ avvio, da parte dell ’ amministrazione fiscale,delle conseguenti iniziative restitutorie e sanzionatorie ai danni degliattori; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, pre- messala corretta ricostruzione dei fatti di causa da parte del tribunale (conparticolare riguardo all ’ accertamento della responsabilità contrat- tualeassunta dalla ICA s.r.l. e dalla Frascarolo nei confronti degli at- tori), ha tuttavia rilevato l ’ erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva imputato, a carico delle consulenti fiscali, le conseguenze dannose verificatesi successivamente alla notificazione degliavvisi di accertamento in capo agli originari attori, essendosi q ue- stiultimi resi responsabili, a seguito di tale notificazione, della mancata tempestiva assunzione delle iniziative intese al conseguimento della riduzionedelle sanzioni fiscali (in applicazione delle misure deflattive Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons.

Marco Dell ’ Utri previstedalla disciplina del cont enzioso tributario), trascurando di ado- perarsial fine di evitare la scadenza dei termini previsti per l ’ adozione ditali misure, con la conseguente necessaria imputabilità, agli stessi danneggiati, delle conseguenze dannose derivate da tale trascura- tezza; avversola sentenza d ’ appello, la F.G.M. s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché Feruccio, Michela e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione sulla basedi due motivi d ’ impugnazione, illustrati da successiva memoria; laICA s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, pro- ponendoa loro volta ricorso incidentale sulla base di quattro motivi di impugnazione; iricorrenti principali hanno depositato memoria al fine di resistere alricorso incidentale; consideratoche: con il primo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, co. 2, e 2697c.c. (in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- torialeerroneamente escluso dal complesso dei danni risarcibili in fa- voredegli odierni ricorrenti i danni che gli stessi avrebbero potuto evi- tareusando l ’ ordinaria diligenza, senza considerare la mancata tempe- stivasollevazione, ad opera delle controparti, della corrispondente ec- cezionein senso proprio, in tal modo incorrendo in un ’ illegittima inver- sionedegli oneri di allegazione e di prova incombenti sulle parti in or- dineal riscontro dell ’ effettività dei fatti rilevanti ai fini della decisione; ilmotivo è inf ondato ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato(v. pag. 7 della sentenza impugnata ) come le parti origi- nariamenteconvenute avessero “ sempre contestato di essere stat e in- formatetempestivamente della notifica degli avvisi di accertamento ” e Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons.

Marco Dell ’ Utri dinon “ aver mai assunto l ’ incarico ” di assistere le controparti , al di là dellamera elaborazione formale dei dati fiscali ; da tali rilievi deriva la conseguente attestazione, da parte dello stessogiudice d ’ appello, dell ’ avvenuta tempestiva deduzione in giudi- zio,ad opera delle parti originariamente convenute , dei fatti giustifica- tividella riconducibilità, a carico degli stessi attori, delle conseguenze dannose verificatesi successivamente alla notificazione degli avvisi di accertamento, ossia della diretta riconducibilità delle ridette conse- guenzedannose al comportamento dei danneggiati, secondo la logica normativadi cui all ’ art. 1227 , co. 2, c.c.; ciò premesso – esclusa la riscontrabilità di alcuna violazione dei principiche attengono alla distribuzione degli oneri probatori tra le parti (secondol’infondata prospettazione degli attori concernente la pretesa violazionedell’art. 2697 c.c.) – va rrà considerare come la corte terri- toriale abbia correttamente proceduto d ’ u fficio alla ricostruzione nel meritodei fatti di causa ( come t ale non sindacabile in questa sede di legittimità)e, segnatamente, dei danni causalmente ascrivibili ai pre- tesiinadempimenti delle originarie convenute , con la conseguente at- testazione della mancata dimostrazione, da parte degli attori, della sussistenzadi un preciso nesso di causalità tra gli inadempimenti con- trattualiaccertati a carico delle controparti e tutte le conseguenze dan- nosedagli stessi nella specie rivendicate , n ella specie piut tosto ricon- ducibilialla negligenza dei danneggiati secondo il disposto di cui all ’ art . 1227,co. 2, c.c. , non potendo pertanto riconoscersi il diritto degli ori- ginariattori al risarcimento dei danni che gli stessi avrebbero agevol- mentepotuto evitare con l ’ uso dell ’ ordinaria diligenza ; conil secondo motivo, i ricorrenti principali si dolgono nella nullità dellasentenza impugnata per vizio di motivazione (in relazione all ’ art. 360n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramenteapparente in merito all ’ omessa valutazione degli esiti della consulenzatecnica d ’ ufficio svolta in primo grado, ritenuta esaustiva e Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons.

Marco Dell ’ Utri completa in ordine alle questioni devolute, nonché degli esiti della prova testimoniale ritenuta ammissibile: elementi istruttori, tutti, to- talmente disattesi nel corpo della motivazione della decisione impu- gnata; ilmotivo è infondato ; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell ’ art. 132, n. 4, c.p.c.,il difetto del requisito della motivazio ne s i configuri, alternativa- mente,nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza(nel senso che alla premessa dell ’ oggetto del de- cidere,siccome risultante dallo svolgimento processuale , segua l ’ enun- ciazionedella decisio ne senza alcuna argomentazione ) , o vvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento,risulti articolata in termini talmente contraddittori o incon- gruida non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di ricono- scerlaalla stregua della corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell ’ atto , poiché intes- sutadi argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili; inogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un ’ eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti dellerisultanze p robatorie ( ex plurimis , S ez. 3, Se ntenza n. 20112 del 18/09/2009,Rv. 609353 - 01) ; ciòposto, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dallacorte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche art icolata in modo tale da permettere di ricostruirnee comprenderne agevolmente il percorso logico , avendo la Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons.

Marco Dell ’ Utri corted’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenutiascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della re- lativaattendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati dipiena ragionevolezza e congruità logica ; inparticolare, la contestazione sollevata dei ricorrenti con riguardo alla mancata assunzione, da parte della corte territoriale, di t utte le valutazionifatte proprie nella consulenza tecnica d ’ ufficio o degli esiti dimostratividella prova testimoniale richiamata in ricorso, non consi- derache una simile censura, in tanto si giustifica in sede di legittimità, inquanto si traduca nella denuncia dell ’ omesso esame di fatti decisivi controversitra le parti, là dove, al contrario, la corte territoriale risulta averpositivamente considerato tanto la consulenza tecnica (v. pag. 6 sentenzaimpugnata), quanto gli esiti della prova testimoniale (v. pag. 7),mentre ciò che sostanzialmente emerge, dal discorso critico dei ri- correntiprincipali, è solo la contestata omessa condivisione, da parte delgiudice d ’ appello, di tutte le osservazioni critiche e delle valutazioni espresse dal c.t.u. e la di versa lettura della prova orale fatta dagli stessiricorrenti principali ; sitratta, pertanto, di una censura che, lungi dall ’ evidenziare il ca- ratteredecisivo di eventuali fatti il cui esame sarebbe stato in ipotesi omessodal giudice a quo (fatti tali, d i per sé, da compromettere irri- ducibilmentel’ordine logico del provvedimento impugnato), si limita a prospettareuna mera alternativa rilettura nel merito dei fatti di causa, secondouna prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; al contrario, l ’ iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sullabase delle premesse istruttorie dallo stesso valorizzate è valso a integraregli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato ne l pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi allecensure in questa sede illustrate da i ricorrent i principali ; Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons.

Marco Dell ’ Utri conil primo motivo del proprio ricorso, le ricorrenti incidentali cen- surano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto dimo- stratal’assunzione, da parte delle ricorrenti incide ntali, di un impegno professionale ulteriore e diverso da quello limitato alla mera tenuta della contabilità fiscale costituente, in realtà, l ’ unico impegno dalle stesse concretamente assunto nei confronti delle controparti, con la conseguenteerronea impu tazione, a carico delle odierne ricorrenti in- cidentali,di una responsabilità risarcitoria per danni in realtà ricondu- cibiliin via esclusiva all ’ autonoma iniziativa degli stessi danneggiati; con il secondo motivo, le ricorrenti incidentali censurano la se n- tenzaimpugnata per violazione dell ’ art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all ’ art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omessodi ritenere indimostrata, per ass oluto difetto di prova, la ricon- ducibilità,all’iniziativa delle odierne ricorrenti incidentali, della colloca- zionea riserva degli utili societari relativi all ’ anno 2003, costituente la causadei rilievi e delle conseguenze sanzionatorie irrogate dall ’ amm i- nistrazionefiscale a carico delle controparti; conil terzo motivo, le ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione dell ’ art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.(in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte te rritoriale erroneamenteritenuto dimostrata la responsabilità professionale delle odiernericorrenti incidentali nei confronti delle controparti, pur avendo questiultimi totalmente trascurato di assolvere agli oneri probatori ri- feritialla dimostrazione d ei presupposti di tale responsabilità; conil quarto motivo, le ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione dell ’ art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.(in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorial e Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons.

Marco Dell ’ Utri erroneamente condannato le odierne ricorrenti incidentali al risarci- mentodei danni in favore delle controparti, senza rilevare la mancata adeguatadimostrazione, da parte di queste ultime, della sussistenza dialcuna forma responsabilità contrattuale in capo alle prime; tuttie quattro i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osserva il Collegio come , attraverso tutti e quattro i motivi in esame,le ricorrenti incidentali – lungi dal denunciare l ’ erronea rico gni- zione,da parte del provvedimento impugnato, dell e fattispecie astratt e recatedalle norne di leg ge richiamate – si siano limitat e ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esattainterpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla ti- picavalutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede dilegittimità, unicamente sotto l ’ aspetto del vizio di motiv azione (cfr., ex plurimis , Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez.5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coin- volgendo,la prospettazione critica de lle ricorrent i , l ’ eventuale falsa ap- plicazionedelle norme richiamate s otto il profilo dell ’ erronea sussun- zionegiuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente le stesse nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa,rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell ’ epi- grafedei motiv i d ’ impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l ’ ubi consistam delle censure sollevate da lle odierne ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruit à dell’interpretazionefornita dalla corte territoriale del contenuto rappre- sentativodegli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti dicausa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti , con particolare ri- guardo alla dimostrazione della d imensione oggettiva degli impegni Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons.

Marco Dell ’ Utri contrattualiassunti dalle convenute e dell ’ avvenuta imputabilità a que- steultime degli inadempimenti oggettivamente rilevati ; sitratta, come appare manifesto, di un ’ argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d ’ impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili,non essendo consentito alla parte censurare come viola- zionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cuisi assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di unfatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronun- ciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi pre- vistidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell ’ omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti ; varràdunque considerare come le censure illustrate da lle ricorrenti incidentali non contengano alcuna denuncia del paradigma dell ’ art.2697c.c., né di quelli de gli art t . 115 e 116 c.p.c., limitandosi a denun- ciareunicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze proba- torie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola digiudizio fondata sull ’ onere della prova in modo erroneo, cioè attri- buendol’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era one- rata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenzafra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la viola- zionedel paradigm a dell ’ art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudicenon abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons.

Marco Dell ’ Utri dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazio ne deve avere giudicato,o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioèdichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implici- tamente,cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti edisposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia rico- nosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermorestando il dovere di considerare i fatti non contestati e la pos- sibilitàdi ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c. p.c.), men- tredetta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo mag- giorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradig ma dell ’ art. 116 c.p.c., che non a casoè rubricato alla “ valutazione delle prove ” ( cfr. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del23/10/2018, Rv. 650892 - 01 ) ; quantoalla pretesa violazione dell ’ art. 116 c.p .c., è appena il caso disottolineare come la corrispondente doglianza sia ammissibile solo ovesi alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indica- zionenormativa - seco ndo il suo “ prudente apprezzamento ” , preten- dendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia sog- gettaad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valu- tarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è amm issibile, ai sensi del no- vellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motiva- zione(Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 , Rv. 659037 - 02) ; Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons.

Marco Dell ’ Utri nellaspecie, i rico rrent i incidentali , lungi dal denunciare il mancato rispetto,da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezza- mento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da unafonte di prova legale) - vale a dire lungi dall ’ evidenziare l ’ o messo esame,da parte del giudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l ’ esito della scelta decisoria adottatao un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (en- trolo schema di cui all ’ art. 360 n. 5 c.p.c.) - , si sono limitat i a denun- ciareun (pretes o ) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del poteredi apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti d i causa,in coerenza ai tratti di un ’ operazione critica del tutto inammis- sibilein questa sede di legittimità ; sullabase di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso principale e l ’ inammissibilità di quello incidentale, dev ’ essere pronunciato il rigetto del primo e dichiarata l ’ inammissibilità del se- condo; lareciprocità della soccombenza vale a giustificare l ’ integrale com- pensazione,tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità; dev’essereattestata la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e delle ricorrenti inci- dentali, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso inci dentale, anorma del comma 1 - quater, dell ’ art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.

M. Rigettail ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso inci- dentale.

Dichiara integralmente com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 30365/2020proposto da: F.G.M. S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] E C. in persona del legale rappre- sentante, [OSCURATO:PERSONA], MASSIMO ARODOTTIe [OSCURATO:PERSONA],questi ultimi in proprio nonchéquali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro SANDRA FRASCAROLOeI.C.A. S . R.L . in persona del l egale r a ppresentante, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali - Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons. Marco Dell ’ Utri avverso la sentenza n. 2514/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 / 01 /202 3 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI; Ritenutoche: consentenza resa in data 28/9/2020, la Corte d ’ appello di Bologna, inparziale riforma della deci sione di primo grado, ha rideterminato (in diminuzione)l’importo della condanna pronunciata dal primo giudice a caricodella ICA s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento, in fa- voredella F.G.M. s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., di [OSCURATO:PERSONA] ti, MichelaArodotti e [OSCURATO:PERSONA], in proprio i quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],dei danni da questi ultimi subiti in conseguenza dell ’ inadem- pimento contestato a carico della ICA s.r.l. e della Frascarolo, nella specie consistito nella mancata cor retta predisposizione, da parte di queste ultime, quali consulenti fiscali, della dichiarazione dei redditi dellasocietà attrice e dei relativi soci in relazione all ’ anno 2003; circo- stanzada cui ebbe a discendere l ’ avvio, da parte dell ’ amministrazione fiscale,delle conseguenti iniziative restitutorie e sanzionatorie ai danni degliattori; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, pre- messala corretta ricostruzione dei fatti di causa da parte del tribunale (conparticolare riguardo all ’ accertamento della responsabilità contrat- tualeassunta dalla ICA s.r.l. e dalla Frascarolo nei confronti degli at- tori), ha tuttavia rilevato l ’ erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva imputato, a carico delle consulenti fiscali, le conseguenze dannose verificatesi successivamente alla notificazione degliavvisi di accertamento in capo agli originari attori, essendosi q ue- stiultimi resi responsabili, a seguito di tale notificazione, della mancata tempestiva assunzione delle iniziative intese al conseguimento della riduzionedelle sanzioni fiscali (in applicazione delle misure deflattive Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons. Marco Dell ’ Utri previstedalla disciplina del cont enzioso tributario), trascurando di ado- perarsial fine di evitare la scadenza dei termini previsti per l ’ adozione ditali misure, con la conseguente necessaria imputabilità, agli stessi danneggiati, delle conseguenze dannose derivate da tale trascura- tezza; avversola sentenza d ’ appello, la F.G.M. s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché Feruccio, Michela e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione sulla basedi due motivi d ’ impugnazione, illustrati da successiva memoria; laICA s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, pro- ponendoa loro volta ricorso incidentale sulla base di quattro motivi di impugnazione; iricorrenti principali hanno depositato memoria al fine di resistere alricorso incidentale; consideratoche: con il primo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, co. 2, e 2697c.c. (in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- torialeerroneamente escluso dal complesso dei danni risarcibili in fa- voredegli odierni ricorrenti i danni che gli stessi avrebbero potuto evi- tareusando l ’ ordinaria diligenza, senza considerare la mancata tempe- stivasollevazione, ad opera delle controparti, della corrispondente ec- cezionein senso proprio, in tal modo incorrendo in un ’ illegittima inver- sionedegli oneri di allegazione e di prova incombenti sulle parti in or- dineal riscontro dell ’ effettività dei fatti rilevanti ai fini della decisione; ilmotivo è inf ondato ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato(v. pag. 7 della sentenza impugnata ) come le parti origi- nariamenteconvenute avessero “ sempre contestato di essere stat e in- formatetempestivamente della notifica degli avvisi di accertamento ” e Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons. Marco Dell ’ Utri dinon “ aver mai assunto l ’ incarico ” di assistere le controparti , al di là dellamera elaborazione formale dei dati fiscali ; da tali rilievi deriva la conseguente attestazione, da parte dello stessogiudice d ’ appello, dell ’ avvenuta tempestiva deduzione in giudi- zio,ad opera delle parti originariamente convenute , dei fatti giustifica- tividella riconducibilità, a carico degli stessi attori, delle conseguenze dannose verificatesi successivamente alla notificazione degli avvisi di accertamento, ossia della diretta riconducibilità delle ridette conse- guenzedannose al comportamento dei danneggiati, secondo la logica normativadi cui all ’ art. 1227 , co. 2, c.c.; ciò premesso – esclusa la riscontrabilità di alcuna violazione dei principiche attengono alla distribuzione degli oneri probatori tra le parti (secondol’infondata prospettazione degli attori concernente la pretesa violazionedell’art. 2697 c.c.) – va rrà considerare come la corte terri- toriale abbia correttamente proceduto d ’ u fficio alla ricostruzione nel meritodei fatti di causa ( come t ale non sindacabile in questa sede di legittimità)e, segnatamente, dei danni causalmente ascrivibili ai pre- tesiinadempimenti delle originarie convenute , con la conseguente at- testazione della mancata dimostrazione, da parte degli attori, della sussistenzadi un preciso nesso di causalità tra gli inadempimenti con- trattualiaccertati a carico delle controparti e tutte le conseguenze dan- nosedagli stessi nella specie rivendicate , n ella specie piut tosto ricon- ducibilialla negligenza dei danneggiati secondo il disposto di cui all ’ art . 1227,co. 2, c.c. , non potendo pertanto riconoscersi il diritto degli ori- ginariattori al risarcimento dei danni che gli stessi avrebbero agevol- mentepotuto evitare con l ’ uso dell ’ ordinaria diligenza ; conil secondo motivo, i ricorrenti principali si dolgono nella nullità dellasentenza impugnata per vizio di motivazione (in relazione all ’ art. 360n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramenteapparente in merito all ’ omessa valutazione degli esiti della consulenzatecnica d ’ ufficio svolta in primo grado, ritenuta esaustiva e Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons. Marco Dell ’ Utri completa in ordine alle questioni devolute, nonché degli esiti della prova testimoniale ritenuta ammissibile: elementi istruttori, tutti, to- talmente disattesi nel corpo della motivazione della decisione impu- gnata; ilmotivo è infondato ; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell ’ art. 132, n. 4, c.p.c.,il difetto del requisito della motivazio ne s i configuri, alternativa- mente,nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza(nel senso che alla premessa dell ’ oggetto del de- cidere,siccome risultante dallo svolgimento processuale , segua l ’ enun- ciazionedella decisio ne senza alcuna argomentazione ) , o vvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento,risulti articolata in termini talmente contraddittori o incon- gruida non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di ricono- scerlaalla stregua della corrispondente giustificazione del decisum ; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la manc an za di motivazione , quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell ’ atto , poiché intes- sutadi argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili; inogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento,restando esclusa la rilevanza di un ’ eventuale verifica con- dottasulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti dellerisultanze p robatorie ( ex plurimis , S ez. 3, Se ntenza n. 20112 del 18/09/2009,Rv. 609353 - 01) ; ciòposto, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dallacorte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche art icolata in modo tale da permettere di ricostruirnee comprenderne agevolmente il percorso logico , avendo la Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons. Marco Dell ’ Utri corted’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenutiascrivibili alle fonti di prova esaminate e del grado della re- lativaattendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati dipiena ragionevolezza e congruità logica ; inparticolare, la contestazione sollevata dei ricorrenti con riguardo alla mancata assunzione, da parte della corte territoriale, di t utte le valutazionifatte proprie nella consulenza tecnica d ’ ufficio o degli esiti dimostratividella prova testimoniale richiamata in ricorso, non consi- derache una simile censura, in tanto si giustifica in sede di legittimità, inquanto si traduca nella denuncia dell ’ omesso esame di fatti decisivi controversitra le parti, là dove, al contrario, la corte territoriale risulta averpositivamente considerato tanto la consulenza tecnica (v. pag. 6 sentenzaimpugnata), quanto gli esiti della prova testimoniale (v. pag. 7),mentre ciò che sostanzialmente emerge, dal discorso critico dei ri- correntiprincipali, è solo la contestata omessa condivisione, da parte delgiudice d ’ appello, di tutte le osservazioni critiche e delle valutazioni espresse dal c.t.u. e la di versa lettura della prova orale fatta dagli stessiricorrenti principali ; sitratta, pertanto, di una censura che, lungi dall ’ evidenziare il ca- ratteredecisivo di eventuali fatti il cui esame sarebbe stato in ipotesi omessodal giudice a quo (fatti tali, d i per sé, da compromettere irri- ducibilmentel’ordine logico del provvedimento impugnato), si limita a prospettareuna mera alternativa rilettura nel merito dei fatti di causa, secondouna prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; al contrario, l ’ iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sullabase delle premesse istruttorie dallo stesso valorizzate è valso a integraregli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato ne l pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi allecensure in questa sede illustrate da i ricorrent i principali ; Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons. Marco Dell ’ Utri conil primo motivo del proprio ricorso, le ricorrenti incidentali cen- surano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto dimo- stratal’assunzione, da parte delle ricorrenti incide ntali, di un impegno professionale ulteriore e diverso da quello limitato alla mera tenuta della contabilità fiscale costituente, in realtà, l ’ unico impegno dalle stesse concretamente assunto nei confronti delle controparti, con la conseguenteerronea impu tazione, a carico delle odierne ricorrenti in- cidentali,di una responsabilità risarcitoria per danni in realtà ricondu- cibiliin via esclusiva all ’ autonoma iniziativa degli stessi danneggiati; con il secondo motivo, le ricorrenti incidentali censurano la se n- tenzaimpugnata per violazione dell ’ art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all ’ art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omessodi ritenere indimostrata, per ass oluto difetto di prova, la ricon- ducibilità,all’iniziativa delle odierne ricorrenti incidentali, della colloca- zionea riserva degli utili societari relativi all ’ anno 2003, costituente la causadei rilievi e delle conseguenze sanzionatorie irrogate dall ’ amm i- nistrazionefiscale a carico delle controparti; conil terzo motivo, le ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione dell ’ art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.(in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte te rritoriale erroneamenteritenuto dimostrata la responsabilità professionale delle odiernericorrenti incidentali nei confronti delle controparti, pur avendo questiultimi totalmente trascurato di assolvere agli oneri probatori ri- feritialla dimostrazione d ei presupposti di tale responsabilità; conil quarto motivo, le ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione dell ’ art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.(in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorial e Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons. Marco Dell ’ Utri erroneamente condannato le odierne ricorrenti incidentali al risarci- mentodei danni in favore delle controparti, senza rilevare la mancata adeguatadimostrazione, da parte di queste ultime, della sussistenza dialcuna forma responsabilità contrattuale in capo alle prime; tuttie quattro i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osserva il Collegio come , attraverso tutti e quattro i motivi in esame,le ricorrenti incidentali – lungi dal denunciare l ’ erronea rico gni- zione,da parte del provvedimento impugnato, dell e fattispecie astratt e recatedalle norne di leg ge richiamate – si siano limitat e ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esattainterpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla ti- picavalutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede dilegittimità, unicamente sotto l ’ aspetto del vizio di motiv azione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez.5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coin- volgendo,la prospettazione critica de lle ricorrent i , l ’ eventuale falsa ap- plicazionedelle norme richiamate s otto il profilo dell ’ erronea sussun- zionegiuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente le stesse nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa,rispetto a quanto operato dal giudice a quo ; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell ’ epi- grafedei motiv i d ’ impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l ’ ubi consistam delle censure sollevate da lle odierne ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruit à dell’interpretazionefornita dalla corte territoriale del contenuto rappre- sentativodegli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti dicausa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti , con particolare ri- guardo alla dimostrazione della d imensione oggettiva degli impegni Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons. Marco Dell ’ Utri contrattualiassunti dalle convenute e dell ’ avvenuta imputabilità a que- steultime degli inadempimenti oggettivamente rilevati ; sitratta, come appare manifesto, di un ’ argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d ’ impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili,non essendo consentito alla parte censurare come viola- zionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cuisi assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di unfatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronun- ciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi pre- vistidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell ’ omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti ; varràdunque considerare come le censure illustrate da lle ricorrenti incidentali non contengano alcuna denuncia del paradigma dell ’ art.2697c.c., né di quelli de gli art t . 115 e 116 c.p.c., limitandosi a denun- ciareunicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze proba- torie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola digiudizio fondata sull ’ onere della prova in modo erroneo, cioè attri- buendol’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era one- rata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenzafra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la viola- zionedel paradigm a dell ’ art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudicenon abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons. Marco Dell ’ Utri dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazio ne deve avere giudicato,o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioèdichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implici- tamente,cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti edisposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia rico- nosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermorestando il dovere di considerare i fatti non contestati e la pos- sibilitàdi ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c. p.c.), men- tredetta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo mag- giorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradig ma dell ’ art. 116 c.p.c., che non a casoè rubricato alla “ valutazione delle prove ” ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del23/10/2018, Rv. 650892 - 01 ) ; quantoalla pretesa violazione dell ’ art. 116 c.p .c., è appena il caso disottolineare come la corrispondente doglianza sia ammissibile solo ovesi alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indica- zionenormativa - seco ndo il suo “ prudente apprezzamento ” , preten- dendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia sog- gettaad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valu- tarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è amm issibile, ai sensi del no- vellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motiva- zione(Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 , Rv. 659037 - 02) ; Adunanzadel18 gennaio 2023 - R.G. n. 30365/2020 - rel. cons. Marco Dell ’ Utri nellaspecie, i rico rrent i incidentali , lungi dal denunciare il mancato rispetto,da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezza- mento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da unafonte di prova legale) - vale a dire lungi dall ’ evidenziare l ’ o messo esame,da parte del giudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l ’ esito della scelta decisoria adottatao un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (en- trolo schema di cui all ’ art. 360 n. 5 c.p.c.) - , si sono limitat i a denun- ciareun (pretes o ) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del poteredi apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti d i causa,in coerenza ai tratti di un ’ operazione critica del tutto inammis- sibilein questa sede di legittimità ; sullabase di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso principale e l ’ inammissibilità di quello incidentale, dev ’ essere pronunciato il rigetto del primo e dichiarata l ’ inammissibilità del se- condo; lareciprocità della soccombenza vale a giustificare l ’ integrale com- pensazione,tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità; dev’essereattestata la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e delle ricorrenti inci- dentali, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso inci dentale, anorma del comma 1 - quater, dell ’ art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q. M. Rigettail ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso inci- dentale. Dichiara integralmente com
Sentenza Cassazione n. 04573/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris