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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15725/2026

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ati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso l’indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL];– ricorrenti –Numero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita unicamente ai finidella partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1,cod. proc. civ.;– resistente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già Riscossione SiciliaS.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di 2° grado dellaSicilia, n. 9078/7/2022 depositata in data 27 ottobre 2022 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di 2° grado della Si-cilia n. 9078/7/2022 veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate nei confronti dell’agente della riscossione e dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Enna n. 715/1/2018, laquale aveva accolto il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA] avversoil preavviso di fermo amministrativo a lui notificato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sulla base di plurime iscrizioni a ruolo.Numero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/20262.

Il ricorso specifica che il preavviso veniva emesso in relazione aquattro cartelle di pagamento nn. 29420000010424489,29420040005111285, 29420050001809061, 29420060000390083 eall’avviso di addebito n. 59420120000313039, la prima cartella e l’av-viso relativi a contributi SSN, e le altre cartelle afferenti a imposte di-rette e IVA per i periodi di imposta 1991, 1995, 1996, 1997, 2000 e2001.Si legge nella sentenza impugnata e nel ricorso per Cassazione che conil ricorso introduttivo si lamentava l’omessa notifica degli atti presup-posti, il decorso del termine di decadenza e di prescrizione e la nullitàdell’atto per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 212 del2000 e si chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.3.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendoche non fosse stata raggiunta la prova della regolare notifica delle car-telle sottostanti e l’Agenzia limitava l’appello alle sole tre cartelle rela-tive ai tributi erariali.

Nel giudizio d’appello, a seguito del decessodell’originario contribuente, si costituivano gli eredi indicati in epigrafe.Il giudice di secondo grado riformava la prima sentenza, ritenendo chedalla documentazione già prodotta dall’Amministrazione in primo gradole tre cartelle menzionate risultavano essere state regolarmente noti-ficate al contribuente nelle date del 9 agosto 2004, 10 gennaio 2006 e10 maggio 2006.

Pertanto, al momento della notifica del preavviso difermo e della successiva proposizione dell’originario ricorso erano giàdivenute definite per omessa impugnazione e il giudice riteneva cosìinammissibile per tardività il ricorso introduttivo.4.

Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato a sette motivi, che illustra con memoria ex art.380Numero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/2026bis. 1 cod. proc. civ., mentre l’Agenzia delle entrate si è costituita uni-camente ai fini della partecipazione all’udienza di discussione exart.370, comma 1, cod. proc. civ.; l’agente della riscossione è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degliartt.112, 324 e 329 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. 1, comma 2, e 56d.lgs. 546/92 in quanto il giudice non si sarebbe limitato a statuire inrelazione all’oggetto dell’atto di appello, ma avrebbe, diversamente,dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del primo grado di giu-dizio avente ad oggetto anche cartelle diverse da quelle oggettodell’atto di appello.1.1.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedegli artt.46 e 15 d.lgs. 546/92 e dell’art. 4 d.lgs. 119/18, non avendola Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiarato la cessazionedella materia del contendere e compensato le spese di lite.2.

I motivi, connessi tra loro, sono infondati.

Chiaramente la motiva-zione della sentenza impugnata dà atto che l’Agenzia ha circoscrittol’impugnazione alla sola parte del preavviso che si riferisce alle tre car-telle afferenti imposte erariali, dal momento che vi si legge testual-mente: «Il gravame è fondato e va accolto.

Va dichiarata la inammis-sibilità del ricorso introduttivo.

Osserva il Collegio che dalla documen-tazione versata in atti emerge che le cartelle oggetto di contestazione(nn. finali 1285, 9061 e 0083 – cfr.

Provvedimenti meglio indicati inNumero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/2026Quindi, la sentenza innanzitutto accerta, ai fini dell’inammissibilità delricorso introduttivo, che l’unica parte dell’originaria materia contesa adessere oggetto di appello dell’Agenzia è il preavviso nella porzione cheafferisce alle tre cartelle nn. 29420040005111285,29420050001809061, 29420060000390083.

Coerentemente con talepremessa, il dispositivo non può che leggersi come dichiarativodell’inammissibilità del ricorso introduttivo limitatamente alla parte incui il preavviso si riferisce alle imposte erariali, le uniche che eranoancora contese davanti al giudice d’appello.Con riferimento alle restanti parti del preavviso, ossia afferenti alla car-tella n. 29420000010424489, e all’avviso di addebito n.59420120000313039, non oggetto di appello, non è però affatto ces-sata la materia del contendere come ritiene la ricorrente, ma sempli-cemente è maturato il giudicato interno ex art.2909 cod. civ..Quanto poi alla coda del secondo motivo relativo alla mancata com-pensazione delle spese di lite, innanzitutto il Collegio rammenta che, ingenerale, la facoltà di disporre la compensazione delle spese proces-suali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronunciadi condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esamel'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cas-sazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione»(Cass., Sez.

U, n. 14989 del 2005; conf., Cass., Sez. 6 - 3, n. 11329del 2019, nonché Cass. n. 3122 del 2020).Nello specifico, comunque, logicamente viene meno il presuppostostesso della prospettazione della parte, dal momento che la parte delNumero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/2026preavviso afferente alla cartella n. -4489 e all’avviso di addebito nonera più contesa in appello.3.

Con il terzo motivo si deduce, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., la violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/92 perché, secondoi ricorrenti, anche in ipotesi di accertamento della regolare notifica dellecartelle di pagamento il giudice avrebbe comunque dovuto dichiarareammissibile il ricorso introduttivo ed esaminare le eccezioni propostedalla parte ricorrente.3.1.

Il quarto motivo censura, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art. 111Cost. per essersi il giudice limitato a pronunciarsi sulla notificazionedelle cartelle senza pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, con con-seguente ritenuta nullità della sentenza.3.2.

Con il quinto motivo si deduce, in rapporto all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 20 d.lgs. 472/1997 edell’art. 2948 cod. civ. poiché, secondo i ricorrenti, il giudice avrebbedovuto accogliere l’eccezione di estinzione delle obbligazioni per de-corso dei termini di prescrizione.4.

I tre motivi sono tra loro interconnessi, dal momento che il quarto eil quinto sono largamente specificazioni del terzo, il quale denuncial’omissione di pronuncia o la violazione di legge sulle questioni ulterioririspetto a quella della notifica delle tre cartelle sottostanti il preavvisoportanti debiti tributari, e sono tutti infondati.I ricorrenti non contestano neppure in modo specifico l’accertamentocompiuto dal giudice dell’avvenuta regolare notificazione delle cartellenn. 29420040005111285, 29420050001809061,29420060000390083, che non sono state tempestivamente impugnateNumero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/2026e sono divenute definitive.

Ne consegue che ogni profilo di doglianzarelativa al merito della pretesa portata da tali cartelle non può più es-sere utilmente proposto nel presente giudizio, incluso quello della pre-scrizione dei crediti erariali.5.

Con il sesto motivo viene censurata, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 4 D.M. 55/2014 e delletabelle 23/24 dei parametri ad esso allegati, dell’art. 2233 cod. civ. edell’art. 15, comma 2 quinquies, d.lgs. 546/92 per aver il giudice con-dannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in misura notevol-mente superiore i parametri massimi in vigore.5.1.

Il settimo motivo prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., 118 disp.d’appello condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite inmisura, a dire dei ricorrenti, notevolmente superiore i parametri mas-simi in vigore, senza la minima motivazione.6.

I due motivi, connessi in quanto diretti a colpire il medesimo capodella sentenza e di trattazione congiunta, sono infondati.Nell’attuale quadro normativo è denunciabile in cassazione solo l'ano-malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzional-mente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione insé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescin-dere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esau-risce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e gra-fico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra af-fermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva-Numero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/2026mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice di-fetto di "sufficienza" o carenza della motivazione (v.

Sez.

U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014).Il giudice ha applicato l’ordinario criterio della soccombenza, stabilendoin dispositivo: «Condanna la parte appellata alle spese di entrambi igradi che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) di cui euro1.400,00 per il primo grado ed euro 1.600,00 per il presente grado, infavore della parte appellante» dopo aver chiarito, all’ultima paginadella sentenza che «Le spese di entrambi i gradi seguono la soccom-benza e vengono liquidate come da dispositivo».

Tale motivazione nonè apparente o apodittica, poiché il giudice ha applicato l’ordinario cri-terio distributivo delle spese di lite ponendole a carico di chi ha visto lapropria domanda rigettata e, riformando la sentenza di primo grado,ha determinato partitamente le spese per ciascuno dei due gradi digiudizio.

Inoltre, l’entità delle stesse, in rapporto al valore della lite,non eccede i massimi tabellari applicabili, tenuto anche conto che ilcontribuente sostiene nel ricorso per Cassazione che lo scaglione diriferimento in primo grado e secondo grado non superava euro1.100,00, ma va tenuto conto del valore complessivo degli atti impu-gnati in primo grado e oggetto dell’appello.

Il valore complessivo degliun valore di lite di euro 2.392,53 euro a pag.11 del ricorso introduttivo.Tale atto, allegato al ricorso per Cassazione, corrispondente al creditodel preavviso di fermo impugnato e, del resto, la stessa parte ricorrenteha iscritto a ruolo davanti alla Corte di cassazione la controversia di-chiarando un valore di lite pari ad euro 3.000,00.

Ne deriva la reiezionedelle censure in disamina.Numero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/20267.

Il ricorso è conclusivamente rigettato e nessun provvedimentodev’essere adottato sulle spese di lite, dal momento che l’agente dellariscossione è rimasto intimato e che l’Agenzia delle entrate non hasvolto effettive difese.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso l’indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL];– ricorrenti –Numero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita unicamente ai finidella partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1,cod. proc. civ.;– resistente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già Riscossione SiciliaS.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di 2° grado dellaSicilia, n. 9078/7/2022 depositata in data 27 ottobre 2022 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di 2° grado della Si-cilia n. 9078/7/2022 veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate nei confronti dell’agente della riscossione e dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Enna n. 715/1/2018, laquale aveva accolto il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA] avversoil preavviso di fermo amministrativo a lui notificato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sulla base di plurime iscrizioni a ruolo.Numero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/20262. Il ricorso specifica che il preavviso veniva emesso in relazione aquattro cartelle di pagamento nn. 29420000010424489,29420040005111285, 29420050001809061, 29420060000390083 eall’avviso di addebito n. 59420120000313039, la prima cartella e l’av-viso relativi a contributi SSN, e le altre cartelle afferenti a imposte di-rette e IVA per i periodi di imposta 1991, 1995, 1996, 1997, 2000 e2001.Si legge nella sentenza impugnata e nel ricorso per Cassazione che conil ricorso introduttivo si lamentava l’omessa notifica degli atti presup-posti, il decorso del termine di decadenza e di prescrizione e la nullitàdell’atto per violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 212 del2000 e si chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.3. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendoche non fosse stata raggiunta la prova della regolare notifica delle car-telle sottostanti e l’Agenzia limitava l’appello alle sole tre cartelle rela-tive ai tributi erariali. Nel giudizio d’appello, a seguito del decessodell’originario contribuente, si costituivano gli eredi indicati in epigrafe.Il giudice di secondo grado riformava la prima sentenza, ritenendo chedalla documentazione già prodotta dall’Amministrazione in primo gradole tre cartelle menzionate risultavano essere state regolarmente noti-ficate al contribuente nelle date del 9 agosto 2004, 10 gennaio 2006 e10 maggio 2006. Pertanto, al momento della notifica del preavviso difermo e della successiva proposizione dell’originario ricorso erano giàdivenute definite per omessa impugnazione e il giudice riteneva cosìinammissibile per tardività il ricorso introduttivo.4. Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato a sette motivi, che illustra con memoria ex art.380Numero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/2026bis. 1 cod. proc. civ., mentre l’Agenzia delle entrate si è costituita uni-camente ai fini della partecipazione all’udienza di discussione exart.370, comma 1, cod. proc. civ.; l’agente della riscossione è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degliartt.112, 324 e 329 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. 1, comma 2, e 56d.lgs. 546/92 in quanto il giudice non si sarebbe limitato a statuire inrelazione all’oggetto dell’atto di appello, ma avrebbe, diversamente,dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del primo grado di giu-dizio avente ad oggetto anche cartelle diverse da quelle oggettodell’atto di appello.1.1. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedegli artt.46 e 15 d.lgs. 546/92 e dell’art. 4 d.lgs. 119/18, non avendola Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiarato la cessazionedella materia del contendere e compensato le spese di lite.2. I motivi, connessi tra loro, sono infondati. Chiaramente la motiva-zione della sentenza impugnata dà atto che l’Agenzia ha circoscrittol’impugnazione alla sola parte del preavviso che si riferisce alle tre car-telle afferenti imposte erariali, dal momento che vi si legge testual-mente: «Il gravame è fondato e va accolto. Va dichiarata la inammis-sibilità del ricorso introduttivo. Osserva il Collegio che dalla documen-tazione versata in atti emerge che le cartelle oggetto di contestazione(nn. finali 1285, 9061 e 0083 – cfr. Provvedimenti meglio indicati inNumero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/2026Quindi, la sentenza innanzitutto accerta, ai fini dell’inammissibilità delricorso introduttivo, che l’unica parte dell’originaria materia contesa adessere oggetto di appello dell’Agenzia è il preavviso nella porzione cheafferisce alle tre cartelle nn. 29420040005111285,29420050001809061, 29420060000390083. Coerentemente con talepremessa, il dispositivo non può che leggersi come dichiarativodell’inammissibilità del ricorso introduttivo limitatamente alla parte incui il preavviso si riferisce alle imposte erariali, le uniche che eranoancora contese davanti al giudice d’appello.Con riferimento alle restanti parti del preavviso, ossia afferenti alla car-tella n. 29420000010424489, e all’avviso di addebito n.59420120000313039, non oggetto di appello, non è però affatto ces-sata la materia del contendere come ritiene la ricorrente, ma sempli-cemente è maturato il giudicato interno ex art.2909 cod. civ..Quanto poi alla coda del secondo motivo relativo alla mancata com-pensazione delle spese di lite, innanzitutto il Collegio rammenta che, ingenerale, la facoltà di disporre la compensazione delle spese proces-suali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronunciadi condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esamel'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cas-sazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione»(Cass., Sez. U, n. 14989 del 2005; conf., Cass., Sez. 6 - 3, n. 11329del 2019, nonché Cass. n. 3122 del 2020).Nello specifico, comunque, logicamente viene meno il presuppostostesso della prospettazione della parte, dal momento che la parte delNumero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/2026preavviso afferente alla cartella n. -4489 e all’avviso di addebito nonera più contesa in appello.3. Con il terzo motivo si deduce, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., la violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/92 perché, secondoi ricorrenti, anche in ipotesi di accertamento della regolare notifica dellecartelle di pagamento il giudice avrebbe comunque dovuto dichiarareammissibile il ricorso introduttivo ed esaminare le eccezioni propostedalla parte ricorrente.3.1. Il quarto motivo censura, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art. 111Cost. per essersi il giudice limitato a pronunciarsi sulla notificazionedelle cartelle senza pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, con con-seguente ritenuta nullità della sentenza.3.2. Con il quinto motivo si deduce, in rapporto all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 20 d.lgs. 472/1997 edell’art. 2948 cod. civ. poiché, secondo i ricorrenti, il giudice avrebbedovuto accogliere l’eccezione di estinzione delle obbligazioni per de-corso dei termini di prescrizione.4. I tre motivi sono tra loro interconnessi, dal momento che il quarto eil quinto sono largamente specificazioni del terzo, il quale denuncial’omissione di pronuncia o la violazione di legge sulle questioni ulterioririspetto a quella della notifica delle tre cartelle sottostanti il preavvisoportanti debiti tributari, e sono tutti infondati.I ricorrenti non contestano neppure in modo specifico l’accertamentocompiuto dal giudice dell’avvenuta regolare notificazione delle cartellenn. 29420040005111285, 29420050001809061,29420060000390083, che non sono state tempestivamente impugnateNumero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/2026e sono divenute definitive. Ne consegue che ogni profilo di doglianzarelativa al merito della pretesa portata da tali cartelle non può più es-sere utilmente proposto nel presente giudizio, incluso quello della pre-scrizione dei crediti erariali.5. Con il sesto motivo viene censurata, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 4 D.M. 55/2014 e delletabelle 23/24 dei parametri ad esso allegati, dell’art. 2233 cod. civ. edell’art. 15, comma 2 quinquies, d.lgs. 546/92 per aver il giudice con-dannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in misura notevol-mente superiore i parametri massimi in vigore.5.1. Il settimo motivo prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., 118 disp.d’appello condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite inmisura, a dire dei ricorrenti, notevolmente superiore i parametri mas-simi in vigore, senza la minima motivazione.6. I due motivi, connessi in quanto diretti a colpire il medesimo capodella sentenza e di trattazione congiunta, sono infondati.Nell’attuale quadro normativo è denunciabile in cassazione solo l'ano-malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzional-mente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione insé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescin-dere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esau-risce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e gra-fico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra af-fermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva-Numero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/2026mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice di-fetto di "sufficienza" o carenza della motivazione (v. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014).Il giudice ha applicato l’ordinario criterio della soccombenza, stabilendoin dispositivo: «Condanna la parte appellata alle spese di entrambi igradi che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) di cui euro1.400,00 per il primo grado ed euro 1.600,00 per il presente grado, infavore della parte appellante» dopo aver chiarito, all’ultima paginadella sentenza che «Le spese di entrambi i gradi seguono la soccom-benza e vengono liquidate come da dispositivo». Tale motivazione nonè apparente o apodittica, poiché il giudice ha applicato l’ordinario cri-terio distributivo delle spese di lite ponendole a carico di chi ha visto lapropria domanda rigettata e, riformando la sentenza di primo grado,ha determinato partitamente le spese per ciascuno dei due gradi digiudizio. Inoltre, l’entità delle stesse, in rapporto al valore della lite,non eccede i massimi tabellari applicabili, tenuto anche conto che ilcontribuente sostiene nel ricorso per Cassazione che lo scaglione diriferimento in primo grado e secondo grado non superava euro1.100,00, ma va tenuto conto del valore complessivo degli atti impu-gnati in primo grado e oggetto dell’appello. Il valore complessivo degliun valore di lite di euro 2.392,53 euro a pag.11 del ricorso introduttivo.Tale atto, allegato al ricorso per Cassazione, corrispondente al creditodel preavviso di fermo impugnato e, del resto, la stessa parte ricorrenteha iscritto a ruolo davanti alla Corte di cassazione la controversia di-chiarando un valore di lite pari ad euro 3.000,00. Ne deriva la reiezionedelle censure in disamina.Numero registro generale 10425/2023Numero sezionale 3720/2026Numero di raccolta generale 15725/2026Data pubblicazione 22/05/20267. Il ricorso è conclusivamente rigettato e nessun provvedimentodev’essere adottato sulle spese di lite, dal momento che l’agente dellariscossione è rimasto intimato e che l’Agenzia delle entrate non hasvolto effettive difese. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 15725/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris