CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27576/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 30 marzo 2026 la Corte di assise di Forlì, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguentisentenze di condanna emesse nei suoi confronti:1. sentenza del Tribunale di Forlì del 24 giugno 2020 per reati di cui all’art.73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 24 marzo 2020 e date antecedenti;2. sentenza del Tribunale di Forlì dell’8 settembre 2021 per reato di cuiall’art. 385 cod. pen. commesso il 17 maggio 2020.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenutonon vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitariadei reati, evidenziando in particolare che l’evasione oggetto della sentenza n. 2riguardava una misura cautelare che era stata disposta il 25 marzo 2020, ovveroin data successiva all’ultimo degli episodi di spaccio contestati nella sentenza n 1,il che impedisce di poter ritenere che alla data in cui ha commesso i reati dellasentenza n. 1 l’imputato potesse aver già deciso di violare una misura cautelareche non era stata ancora disposta nei suoi confronti.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e viziodi motivazione, perché il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato alcunidati evidenziati nell’istanza, ovvero la prossimità temporale e spaziale tra i reati,la connessione tra i procedimenti penali perché la misura cautelare era statadisposta nel procedimento penale per lo spaccio, e la condizione ditossicodipendenza in cui versava il condannato e che legherebbe le due vicende.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. L’ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell’istanza con argomentiche evidenziano in modo non manifestamente illogico l’impossibilità diindividuare una volizione criminale unitaria alla base dei reati oggettodell’istanza, sia perché la misura cautelare per il fatto oggetto della condanna n.2 non era stata ancora disposta al momento della commissione dei reati oggettodella sentenza n. 1, sia per la estemporaneità dell’episodio oggetto dellasentenza n. 2 (che è stato scoperto perché il ricorrente aveva avuto unacolluttazione con un altro giovane nei pressi della sua abitazione), e sia perchèdalla lettura della sentenza non emergerebbe alcun collegamento con lapregressa attività di spaccio oggetto della sentenza n. 1.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima per la prossimitàtemporale e spaziale tra i reati, ma l’argomento è infondato, perché prossimitàspaziale e temporale sono indici sintomatici dell’esistenza di un unico disegnocriminoso, che, però, recedono di fronte alle caratteristiche del caso concreto edall’eventuale estemporaneità di un comportamento criminale (Sez. U,n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima per la connessioneesistente tra i due procedimenti penali, perché la misura cautelare era statadisposta nel procedimento penale per lo spaccio, ma l’argomento èmanifestamente infondato, in quanto il collegamento probatorio esistente tra dueprocedimenti penali è neutro agli effetti della individuazione di una volizionecriminale unitaria, che si fonda sul riconoscimento dell’esistenza di un elementodi carattere psicologico, e non sulla provenienza della prova dei reati dallamedesima fonte o dall’esser stati commessi gli uni in conseguenzadell’accertamento degli altri.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché l’elemento chelega i reati è la condizione di tossicodipendenza in cui versava il ricorrente almomento dei fatti e che su tale deduzione il giudice dell’esecuzione non sisarebbe pronunciato, ma l’argomento è infondato, in quanto lo stato ditossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificarel’unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati edipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez.1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490).Sicché la denunciata omessa motivazione sul punto appare censurainammissibile, sia perché il giudice dell’esecuzione ha escluso la ricorrenza deglialtri indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, sia perché senz’altrol’omessa motivazione è relativa a circostanza genericamente dedotta (cfr. nelsenso che i motivi generici restano inammissibili perché viziati da inammissibilitàoriginaria Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez.4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230).In definitiva, l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono staterivolte, ed il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.