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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06641/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; letti i motivi aggiunti; rilevato che: il Tribunale di sorveglianza di Bari non ha confermato l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza ha ammesso, in via provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; a supporto, il Tribunale ha evidenziato la mancata presentazione del condannato per la sottoscrizione del verbale di affidamento, oltre alla mancata presenza del medesimo alla udienza davanti al Tribunale; da tale comportamento è stato desunto il mancato interesse del condannato all'esito del procedimento; a fronte di tali elementi, l'unico motivo di ricorso affronta solo genericamente la ratio decidendi e si sofferma sulle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione dell'affidamento in prova; ritenuto che: si tratta, a ben vedere, di ragione eccentrica rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato che ha messo in evidenza la mancata collaborazione del condannato e la mancata disponibilità all'avvio del percorso al quale era stato ammesso in via provvisoria; tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva ricognizione degli elementi di giudizio; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; letti i motivi aggiunti; rilevato che: il Tribunale di sorveglianza di Bari non ha confermato l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza ha ammesso, in via provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; a supporto, il Tribunale ha evidenziato la mancata presentazione del condannato per la sottoscrizione del verbale di affidamento, oltre alla mancata presenza del medesimo alla udienza davanti al Tribunale; da tale comportamento è stato desunto il mancato interesse del condannato all'esito del procedimento; a fronte di tali elementi, l'unico motivo di ricorso affronta solo genericamente la ratio decidendi e si sofferma sulle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione dell'affidamento in prova; ritenuto che: si tratta, a ben vedere, di ragione eccentrica rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato che ha messo in evidenza la mancata collaborazione del condannato e la mancata disponibilità all'avvio del percorso al quale era stato ammesso in via provvisoria; tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva ricognizione degli elementi di giudizio; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 06641/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris