CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28072/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle pai-Ttq udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa dal Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A), e di cui all'art. 334 cod. pen. (capo B) - Lugo (RA), 24/11/2019. Considerato che il motivo di ricorso sollevato (violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui all'art.116 d.lgs. 285/1992 e relativo vizio di motivazione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore I) Presidente