CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 16346/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;lette, inoltre, le conclusioni rassegnate dal difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] DiMarzo, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 15/01/2025 il Tribunale di Potenza, ha rigettato l’appellopresentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip delTribunale di Potenza del 13/11/2025, con il quale era stata respinta l’istanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], inoltrata al fine di ottenere la dichiarazione di perdita di efficacia dellamisura custodiale in corso (dal 28/10/2025 agli arresti domiciliari, misura applicata insostituzione della custodia cautelare in carcere, originariamente disposta il07/10/2024), in relazione alla imputazione provvisoria allo stesso ascritta ai sensidell’art. 629 cod. pen. (fatto originariamente qualificato come truffa aggravata).2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorsoper cassazione con un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente ha dedotto illogicità della motivazione e violazione di leggeprocessuale penale ex art. 274 e 303 cod. proc. pen., atteso che ricorre unamotivazione apparente in tema di applicazione e termini della misura cautelare; ilTribunale aveva adottato sul punto una motivazione che esulava dal caso di specie. Intal senso la difesa, richiamato l’andamento della applicazione della misura cautelarepoi sostituita (e la revoca del precedente difensore in data 05/12/2024, con erroneanotifica del decreto di giudizio immediato a quest'ultmoin data 07/03/2025 econseguente dichiarazione di nullità del decreto di giudizio immediato con restituzioneda parte del Tribunale di Potenza degli atti all’ufficio G.i.p.), ha sottolineato come nelcaso di specie ricorra un problema relativo non soltanto alla notifica del decreto digiudizio immediato ma ad un decreto errato nelle sue forme, da considerarsi nullo,tanto che il Gip aveva nuovamente emesso il provvedimento, sicché i terminicustodiali di fase erano da individuare in quelli antecedenti alla emissione del decretostesso, con riferimento alla emissione della misura cautelare in data 07/10/2024 e allaconseguente scadenza il 07/10/2025. Precisava ancora la difesa che la conclusionedel Tribunale non poteva essere condivisa perché, se si fosse trattato esclusivamentedi un problema di notifica, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazioneanzichè trasmettere gli atti al G.i.p., il qualenon aveva altresì ritenuto abnorme taleregressione.Inoltre, la difesa ha censurato la apparenza, con sostanziale omissione didecisione, della motivazione, atteso che era stata introdotta una istanza tesa allascarcerazione del ricorrente non solo per decorrenza dei termini, ma anche per il venirmeno delle esigenze cautelari in virtù del tempo trascorso e tenuto conto delcomportamento tenuto durante la fase della esecuzione della misura. Il Tribunale diPotenza ha errato nel ritenere che non sia stato nel caso di specie devoluto anche iltema relativo alla revoca della misura per sopravvenuta carenza di pericula libertatis.La difesa ha osservato che, sebbene il decorso del tempo e il corretto comportamentodurante l’esecuzione della misura non rappresentino un aliquid novi, pur tuttavia lapositiva considerazione di tali elementi avrebbe potuto incidere sulla modificazionedello stato custodiale. La difesa ha inoltre richiamato a supporto delle proprie istanzela circostanza che i fatti risultavano accertati in data 04/01/2024 e la misura venivainvece eseguita in data 07/10/2024. Il Tribunale di Potenza aveva omesso diconsiderare questo insieme di rilevanti circostanze.3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.4. La difesa ha depositato note conclusive in data 25/03/2026 con le quali haribadito le proprie argomentazioni e conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.2. Il ricorso è proposto con motivo generico ed aspecifico che non si confrontaeffettivamente con la motivazione, ampia ed argomentata del Tribunale, quanto allaistanza, rigettata dal primo giudice e confermata dal Tribunale del riesame in sede diappello, di revoca della misura cautelare in atto per decorrenza dei termini. IlTribunale ha correttamente ricostruito, in applicazione delle disposizioni del codice dirito, la sequenza procedimentale del caso di specie; ha identificato, conargomentazioni logiche ed approfondite, in termini corretti, il tipo di nullità ricorrentenel caso concreto, per come chiaramente emerso dagli atti, relativa alla mancatanotifica del decreto di giudizio immediato, sottolineando l’anomalia rappresentata dallaregressione del procedimento mediante restituzione degli atti, atteso che l’attività dirinnovazione avrebbe dovuto essere espletata proprio dal collegio giudicante (Sez.2,n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374-01; Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014 D.M.,Rv. 260069-01, di recente in termini Sez. 3, n. 11801 del 25702/2026, Gridà, nonmassimata allo stato, che hanno evidenziato l’illegittimità del procedimento cosìavviato, ma non la sua abnormità, non verificandosi una stasi irreversibile, potendo lapubblica accusa disporre la rinnovazione del predetto avviso, come avvenuto nel casodi specie).3. È stata, quindi, puntualmente richiamata la disciplina applicabile inrelazione agli elementi emersi in modo oggettivo (non contestati neanche dalla difesadel ricorrente), facendo corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intenderibadire, secondo il quale i termini di durata massima della custodia cautelare, stabilitiper la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con ilprovvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nelcorso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso difissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nellastessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento aduna fase diversa (Sez. 6, n. 2750 del 03/10/2023, Bachiti, Rv. 285892-01; Sez. 2, n.24498 del 25/05/2006, Origlia, Rv. 234660-01). In tal senso, con considerazione didiversa fattispecie, ma con enunciazione di principio applicabile al caso di specie, si èchiarito che, pur ricorrendo una regressione del procedimento (che consegue ad unaerronea decisione sul punto del collegio giudicante), non si determina una nuovadecorrenza dei termini di custodia, ai sensi dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. inquanto l’ordinanza di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero è emessa nel corsodi una unica fase, ancora non conclusa (Sez. 2, n. 43666 del 08/09/2016, Chiappetta,Rv. 267772-01).4. Il ricorrente non si è confrontato con tale specifica motivazione delTribunale del riesame e si è limitato a dedurre la ricorrenza di una nullità dell’atto enon della sola notifica al difensore, senza tuttavia individuare o allegare l’effettivaricorrenza degli elementi che porterebbero a sostenere tale tesi, con ciò ricadendo inuna evidente aspecificità della deduzione.5. Infine, appare la evidente inammissibilità della deduzione articolata insubordine quanto alla verifica della sussistenza dei pericula libertatis alla attualità, siain relazione al tipo di impugnazione esperita, in assenza di allegazione (per comeammesso dalla stessa parte ricorrente) di elementi sopravvenuti idonei a tal fine, siaperché in alcun modo risulta contrastata la considerazione del Tribunale del riesameche ha evidenziato una oggettiva omessa deduzione del tema davanti al primo giudicedi merito. Circostanza con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato e che nonha superato con la propria attività difensiva, non essendo stato prodotto o allegato asupporto alcun atto o elemento dal quale desumere effettivamente la devoluzione deltema in primo grado.6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrentedelle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]