CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 1978
Cassazione n. 41585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1978 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 50-19564/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118); che, inoltre, l'utilizzo, quale mezzo di pagamento, di un assegno bloccato a seguito di pregressa denuncia di smarrimento non integra di per sé l'ipotesi attenuata del reato, in considerazione della non negoziabilità del titolo per effetto del "blocco"; che, infatti, qualora la ricettazione abbia avuto ad oggetto un assegno già contenente l'indicazione dell'importo, si deve avere riguardo all'importo scritto che, in forza della letteralità e astrattezza causale del rapporto cartolare, ne segna il valore come strumento di pagamento; e che, invece, nell'ipotesi in cui oggetto del reato siano moduli di assegni in bianco, si deve escludere l'ipotesi lieve a causa dell'intrinseca pericolosità della condotta e della potenzialità del danno grave derivante dalla loro circolazione (cfr. Sez. U, n. 13330 del 1989, Rv. 182220; Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911; Sez. 2, n. 14 del 09/10/1992, dep. 1993, Tonicello, Rv. 192644); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale al fine di dimostrare l'intervenuta maturazione del termine di legge; che, infatti, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495);50-19564/2024 che, inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.