CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15/06/2015, il Tribunale di Torino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 216, primo comma, n.1) I. fall. per avere distratto, nella sua qualità di socio unico e amministratore unico di EDIL. CO. E. MA. s.r.I., dichiarata fallita il 15.11.2012, i beni indicati al capo a) dell'imputazione; per aver distratto, nel corso del 2011, somme pari a 157.000 euro a titolo di compensi erogati ai soci (capo c), per aver distratto nel corso del 2012 altre somme a titolo di compenso erogato ai soci, pur a fronte dello stato di dissesto della società (capo d); per aver distratto le giacenze di magazzino indicate nel bilancio di esercizio del 2011 (capo e); e del reato previsto dagli artt. 217 comma secondo, e 224, per tenuta incompleta di libri contabili e di altre scritture obbligatorie, di cui al capo b). In parziale riforma di tale pronuncia, la Corte d'appello di Torino, con sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere in relazione all'imputazione di cui al capo b) per intervenuta prescrizione; ha inoltre ridotto le pene accessorie ed eliminato la pena dell'interdizione dai pubblici uffici, rideterminando l'originaria pena in anni due e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello, propone ricorso l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 216 I. fall. per avere la Corte territoriale ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. L'errore nell'interpretazione e applicazione della legge penale deriverebbe dal peso eccessivo attribuito dai Giudici di merito al solo profilo documentale e non anche a quello empirico della realtà aziendale. Osserva la difesa come gli oggetti elencati nel capo a) dell'imputazione fossero tutti di scarso valore, oltre che connotati da sicura deperibilità. Furti svariati erano stati inoltre subiti dall'azienda, pur se non segnalati alle autorità competenti, dato il modico valore dei beni di volta in volta sottratti. Molti dei beni elencati nel capo a) dell'imputazione sarebbero dunque andati smarriti o sarebbero stati sottratti in occasione di furti. Impregiudicato l'errore e la responsabilità del ricorrente per non aver aggiornato il registro dei beni, la difesa insiste nel rimarcare che all'imputato non è ascrivibile alcuna sottrazione di cespiti aziendali, ma soltanto la mera irregolarità delle scritture contabili. 2.2 Col secondo motivo, deduce violazione di legge, con riferimento all'articolo 216 Lfall., per avere la Corte territoriale ricondotto la condotta dell'imputato alla fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva, anziché a quella di bancarotta preferenziale. A parere della difesa, l'amministratore che, nonostante la situazione di dissesto della società, provveda a riscuotere una somma congrua a titolo di compenso per la propria prestazione (operando, perciò stesso, nella conflittuale veste di legale rappresentante e di creditore favorito) risponderebbe non già di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì di bancarotta preferenziale. 2.3 Col terzo motivo deduce violazione della legge penale con riferimento all'articolo 82 del codice di rito, per non avere la Corte territoriale revocato le statuizioni civilistiche, nonostante il mancato deposito delle conclusioni scritte della parte civile, nel giudizio d'appello. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Replicando alle tesi esposte nella requisitoria, la difesa dell'imputato ha depositato le proprie conclusioni scritte. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2.1 II primo motivo è manifestamente infondato, aspirando le dedotte censure in termini generici alla rivalutazione delle risultanze istruttorie e del fatto, preclusi in sede di legittimità. La tesi difensiva, secondo cui la condotta dell'imputato sarebbe censurabile soltanto per l'irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e non anche per la sottrazione di cespiti aziendali, è stata disattesa dalla Corte territoriale mediante argomenti razionali, basati su evidenze processuali inequivoche, quali la mancata dimostrazione, ad opera dell'odierno ricorrente, dello smaltimento dei beni obsoleti come rifiuti e la mancata denuncia di furti di alcuni dei beni ad opera di terzi. Dall'iter motivazionale emerge con chiarezza che l'onere del ricorrente di indicare la sorte dei beni aziendali non risulta adempiuto se non nei termini estremamente generici caratterizzanti l'articolazione della dedotta censura. Dalla ricostruzione dei giudici di merito, è emerso che «i beni e le attrezzature annotati nel registro dei beni ammortizzabili [al 31.12.2011] dell'azienda» non sono stati oggetto di successivi aggiornamenti e non sono stati rinvenuti dal curatore nel compendio aziendale. La soluzione è coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). Ciò dimostrato, del tutto ragionevolmente i Giudici di merito hanno ritenuto che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita potesse essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr. Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385). La motivazione dell'impugnata sentenza è pertanto conforme al principio elaborato da questa Corte, secondo il quale l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della c:ondotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). 2.2 Le rationes poste a base dei principi giurisprudenziali prima invocati inducono questo Collegio a ritenere anche il secondo motivo manifestamente infondato per la sua genericità e a condividere, invece, gli argomenti che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere che la condotta dell'imputato (che ha liquidato a se stesso compensi per l'attività svolta in quanto amministratore della società fallita: euro 157.000, nel 2011, ed euro 40.000 circaa., nel 2012, come risulta dai capi c e d dell'imputazione) fosse riconducibile alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, anziché a quella di bancarotta preferenziale. Invero, le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1, I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È proprio in vista di siffatta garanzia che i Giudici di merito hanno evidenziato come, al momento della percezione dei compensi, la società fosse già in stato d'insolvenza e come, inoltre, il corrispettivo erogato fosse «manifestamente sproporzionato rispetto all'impegno richiesto dall'incarico di amministratore». Sulla base di tali circostanze, si è coerentemente ritenuto di escludere che «l'acquisizione di risorse fosse avvenuta involontariamente». La rilevata sproporzione tra importo prelevato e impegno prestato in qualità di amministratore impedisce di accedere alle ragioni poste a base della censura difensiva (cfr. Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Fagiolo, Rv. 273576 - 01, dove si è precisato che ricorre il delitto di bancarotta distrattiva ricorre nel caso in cui l'amministratore si rt(3 sia attribuito un compenso sproporzionato all'attività svolta). In ragione di quella sproporzione, i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la condotta dell'odierno ricorrente non abbia semplicemente alterato il paritario concorso dei creditori sui beni del fallito (secondo la ratio dell'art. 216, terzo comma, I.fall.), bensì leso più gravemente le ragioni creditorie. A ciò si aggiunga che non risultano indicate dal ricorrente fonti specifiche (ad esempio, delibere assembleari che non siano state adottate puramente «pro forma al solo fine di giustificare l'indebito prelievo»: Sez. 5, n. 3191 del 16/11;2020, dep. 2021, Tedeschi, Rv. 280415 - 01), da cui questo Collegio possa ricavare elementi idonei a condividere la diversa qualificazione giuridica del fatto proposta dalla difesa (per pacifico orientamento di questa Corte, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è integrato dalla condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, «perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum"»; in motivazione, la Corte ha chiarito che non è giustificabile alcuna autoliquidazione dei compensi dell'amministratore: Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767 - 01). 2.3 II terzo motivo è, del pari, manifestamente infondato, perché contrario al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di principio d'immanenza della parte civile. Come ricordato anche da questa Corte, «la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 - 01). Il principio d'immanenza della parte civile, fatto proprio dal codice cli rito, a norma del quale «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in °gru stato e grado del giudizio» (art. 76, comma secondo del codice di rito), pervade profondamente la logica processuale, al punto che esso principio si affievolisce soltanto nel caso di revoca - espressa e, in certi limiti, implicita - della costituzione (« è legittima la statuizione - pronunciata in sede di appello - di condanna alle spese a favore della parte civile, ancorché quest'ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, stante il principio di immanenza della costituzione di parte civile, previsto dall'art. 76, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù del quale la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante, sicché l'immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen.»: Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257199-01; la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata, ancorché genericamente e oralmente proposta, in quanto l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione al riguardo: Sez. 5, n. 10955 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255215 - 01). h mancata presentazione delle conclusioni scritte e della nota spese nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata, ancorché genericamente e oralmente, proposta, in quanto l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione al riguardo. (Sez. 5, n. 38942 del 27/10/2006, Calonico, Rv. 235486 - 01). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe