CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2023
Cassazione n. 31140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9482/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 57. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 133. –CONTRORICORRENTE-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via Pasubio n. 15. -CONTRORICORRENTE- nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] 2005 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo [OSCURATO:PERSONA] e Raffaelli. Oggetto: successioni -CONTRORICORRENTI- e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ANSTALT. INTIMATI avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 901/2018, pubblicata in data 14.2.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.9.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio i germani Jo h n Julius (ora [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] , la [OSCURATO:SOCIETA]., l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a e la [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che gli atti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] consistenti nella costituzione dell e FondazioniGuardianangel e Forwell, costituivano negozi indiretti in favore dei coeredi in vista della successione, volendo la disponente attribuire a ciascun successore quote ereditarie eguali, instando affinché si desse integrale esecuzione alla volontà della de cuius. Per quel che rileva nel presente giudizio, il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di estinzione della causa per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],respingendo all’esito le domande. La sentenza è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e Anne E. Tasca e in via incidentale dalle società convenute . La Corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di primo grado , ritenendo irrilevante che i convenuti avessero rinunciato alla relativa eccezione, potendo la pronuncia essere adottata d’ufficio. Per la cassazione della sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso e con ricorso incidentale affidato a tre motivi. Elia H. Tasca, la [OSCURATO:SOCIETA]., l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] resistono con autonomi controricorsi; le società hanno interposto controricorso in replica al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non hanno formulato difese. In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie. 2. La richiesta di concessione di un termine per la notifica del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] è superata dalla regolarizzazione del contradditorio, documentata dall’attestazione di avvenuta consegna dell’atto a mezzo PEC. 3. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 102,183, 291 e 307 c.p.c., sostenendo che, con il provvedimento assunto all’udienza di prima comparizione in data 19.1.2011, il Tribunale non aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio, ma aveva rinviato ad una successiva udienza, disponendo il deposito del testamento olografo con traduzione in lingua italiana asseverata, del certificato di morte della de cuius e delle certificazioni anagrafiche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre solo con il successivo provvedimento del 31.1.2012, poi confermato in data 6.11.2012, era stato assegnato il termine per regolarizzare il rapporto processuale, disattendendo esplicitamente le eccezioni delle convenute. Nel dichiarare l’estinzione del giudizio di primo grado, la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare le vicende processuali, interpretando erroneamente il contenuto dei provvedimenti adottati dal Tribunale. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 102, 183, 291 e 307 c.p.c. 24, 111 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che la Corte di merito si sia sottratta al dovere di decidere nel merito la controversia, non tenendo conto che tutte le parti si erano regolarmente costituite e che l’eccezione di estinzione era stata sollevata dalle società destinatarie di una semplice denuntiatio litis. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte di merito omesso di esaminare i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendosi limitata a rilevare che la pronuncia poteva essere adottata d’ufficio. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la Corte di merito non abbia pronunciato sul motivo di appello concernente l’individuazione della decorrenza del termine per integrare il contraddittorioconcesso dal giudice, se dalla prima udienza di comparizione o dalla comunicazione del provvedimento con cui era stata espressamente ordinata la notifica della citazione ai sensi dell’art. 102 c.p.c. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. degli artt. 102, 153, 183, 291, 294, 309 c.p.c. e 12 disp. prel. c.c., affermando che all’udienza di comparizione, il Tribunale non aveva affatto disposto l’integrazione del contraddittorio, ma aveva semplicemente richiesto il deposito di documentazione utile a verificare la regolarità delle notifiche, avendo ordinato la chiamata in giudizio dei litisconsorti solo con il successivo provvedimento del 31.1.2012, cui le parti avevano ottemperato, assumendo inoltre che la violazione dell’art. 102 c.p.c. poteva esser dichiarata solo su eccezione di parte in casi tassativi e che, nella specie, detta eccezione era stata formulata a verbale, senza essere riproposta nelle conclusioni, dalle società che non erano parti necessarie del giudizio. In ogni caso, la causa era stata interrotta e riassunta nei confronti di tutte le parti, sicché la controversia doveva essere decisa nel merito. 4. Il primo motivo del ricorso principale e i tre motivi del ricorso incidentale, che sollevano le medesime questioni e che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Il secondo motivo del ricorso principale è assorbito. Dall’esame degli atti processuali, cui questa Corte può accedere e che può autonomamente interpretare, dovendosi scrutinare errores in procedendo, risulta che alla prima udienza, in data 19.1.2011, il giudice istruttore non aveva affatto ordinato l’integrazione del contraddittorio, essendosi limitato a prender atto che due dei convenuti non si erano costituiti e che non vi era prova del buon esito delle notifiche. In quell’occasione era stata disposta l‘acquisizione delle certificazioni anagrafiche, rinviando ad altra udienza per l’integrazione del contraddittorio, senza imporre da subito la chiamata dei convenuti non costituiti ai sensi dell’art. 102 c.p.c. L’ordine di depositare le certificazioni anagrafiche per Elia e [OSCURATO:PERSONA] prova, difatti, che il Tribunale aveva inteso compiere preliminarmente le necessarie verifiche su quali adempimenti prescrivere, come è detto esplicitamente nel provvedimento del 6.11.2012. E, difatti, solo con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice ha esplicitamente concesso un termine per instaurare il contraddittorio verso [OSCURATO:PERSONA] e per rinnovare la citazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], effettuata in violazione del termine a comparire, mentre, in data 19.1.2011 aveva semplicemente rinviato la causa per successivamente procedere alla regolarizzazione del contraddittorio. La rinnovazione delle notifiche e della citazione, effettuata nel rispetto del termine concesso, era dunque tempestiva, non potendosi dichiarare l’estinzione del processo di primo grado senza, peraltro, esaminare le vicende processuali sinteticamente ripercorse, essendosi la Corte di merito limitata ad affermare che l’estinzione poteva essere pronunciata d’ufficio, senza svolgere ulteriori accertamenti sul reale andamento del processo. Sono quindi accolti il primo motivo del ricorso principale e i tre motivi di quello incidentale, con assorbimento di ogni altra censura. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principale ed i tre motivi di quello incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di le