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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 17833/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

69avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di Appello di L’Aquilaletta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità deiricorsi;udito il difensore della parte civile Comune di Milano, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi alla memoria depositata e alle conclusioni del Procuratoregenerale ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo la revoca del risarcimentoalla Banca d’Italia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 9 maggio 2025, la Corte di Appello di L’Aquila, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di L’Aquila del 20 aprile 2022: ha dichiaratoRenato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e B), limitatamentealle condotte realizzate nei confronti degli enti pubblici meglio ivi indicati, e,riconosciuta la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravitàin ordine alle ipotesi per le quali è stato aperto un sinistro (di cui ai numeri 1, 3,4,5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17 dell'elenco relativo agli enti pubblici), nonché riunititali reati sotto il vincolo della continuazione con quelli per i quali ha già riportatocondanna (e di cui ai capi C, E, G e I), ha rideterminato la pena a lui applicata inanni cinque e mesi nove di reclusione; ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabiledei delitti a lui ascritti ai capi A) e B), limitatamente alle condotte realizzate neiconfronti degli enti pubblici meglio ivi indicati, e riconosciuta la circostanzaaggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in ordine alle ipotesi per lequali è stato aperto un sinistro (di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16,17 dell'elenco relativo ad enti pubblici), nonché riuniti tali reati sotto il vincolo dellacontinuazione con quelli di cui alle lettere C) e I), ha rideterminato la pena a luiapplicata in anni cinque e mesi uno di reclusione.2.

Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo:Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]:2.1.

Con il primo motivo di ricorso, si denuncia il vizio di motivazione dellasentenza impugnata in relazione all’affermazione di responsabilità per i delitti ditruffa e, in particolare, al riconoscimento della procedibilità d’ufficio.

La difesacensura il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, ritenuto fondatosu una indebita estensione della nozione di persona offesa al terzo beneficiariodella polizza fideiussoria, così da giustificare l’aggravante del danno patrimonialedi rilevante entità, senza un effettivo accertamento del danno né del nesso causaletra condotta, profitto e pregiudizio.

Si evidenzia, inoltre, che il danno ai beneficiarisarebbe meramente eventuale e potenziale, in quanto subordinatoall’inadempimento del debitore principale e all’escussione della garanzia, conconseguente insussistenza di un pregiudizio immediato e diretto.

Viene altresìlamentata l’omessa motivazione sull’elemento dell’induzione in errore, specie conriferimento ai terzi beneficiari, nonché l’inconferente richiamo alla giurisprudenzasulla dissociazione tra soggetto raggirato e soggetto danneggiato, ritenutaapplicabile solo ove sussista un nesso causale concreto ed effettivo tra la condottadell’imputato, il profitto conseguito e il pregiudizio patrimoniale lamentato.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione di legge e, alcontempo, la carenza e illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento dellacircostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all’art. 61,primo comma, n. 7, cod. pen., che sarebbe stata posta dalla Corte di appello afondamento sia della procedibilità d’ufficio sia dell’aumento di pena.La difesa denuncia che la Corte di appello ha riconosciuto l’aggravante deldanno patrimoniale di rilevante entità senza fornire una motivazione adeguata,limitandosi a richiami generici alla giurisprudenza, senza ricostruire l’effettivaentità del danno né valutarne l’incidenza reale sui soggetti danneggiati.

Inparticolare, si evidenzia l’illogicità di un ragionamento fondato su soglie astratte,privo di applicazione al caso concreto, con conseguente erronea interpretazionedell’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. e motivazione meramente apparente.2.3.

Con il terzo motivo, si censura la motivazione della Corte di appello sulriconoscimento della continuazione tra i reati ex art. 81 cod. pen., ritenuta carente,contraddittoria e illogica, perché affermata senza confrontarsi con dati decisiviquali l’ampiezza dell’arco temporale delle condotte e le loro modalità concrete, che– secondo la difesa – depongono per episodi occasionali e non per un disegnocriminoso unitario.

Si deduce, a tal fine, l’omesso esame di circostanze chesarebbero incontestate (assenza di organizzazione, natura improvvisata dellecondotte, inesperienza degli imputati), con conseguente motivazione meramenteapparente, fondata su affermazioni generiche e sul mero richiamo alle indagini dipolizia giudiziaria e alle dichiarazioni delle persone offese, senza un reale vagliocritico delle doglianze difensive.2.4.

Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 416 cod. pen.,nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione alriconoscimento della sussistenza del reato di associazione per delinquere e allapartecipazione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] al presunto sodalizio criminoso.Si contesta l’affermazione della responsabilità ex art. 416 cod. pen. per averela Corte di appello ritenuto la sussistenza dell’associazione per delinquere sullabase di elementi meramente strutturali e indiziari.

In particolare, si censura laindebita sovrapposizione tra la normale organizzazione societaria e il sodaliziocriminoso, avendo i giudici desunto l’affectio societatis e il programma illecito dallasola attribuzione di ruoli direttivi e dalla durata dell’attività sociale, in una logicadi “responsabilità da posizione”, in assenza di prova di un autonomo e stabileaccordo criminoso.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.5.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’inosservanza o erroneaapplicazione dell’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., in relazione allaritenuta sussistenza dell’aggravante e alla conseguente procedibilità d’ufficio.La Corte di appello ha individuato quali persone offese non solo i sottoscrittoridelle polizze, ma anche i beneficiari (enti pubblici o privati), ritenuti destinataridegli artifici e raggiri, in quanto tratti in errore dall’apparente solidità dellegaranzie.La difesa contesta tale impostazione, richiamando l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto ditruffa, è necessaria l’identità soggettiva tra colui che è indotto in errore e colui checompie l’atto di disposizione patrimoniale da cui deriva il danno.Nel caso di specie, gli artifici e raggiri sarebbero stati preordinatiesclusivamente a indurre in errore il sottoscrittore della polizza, determinandoloal pagamento del premio e consentendo agli imputati di conseguire l’ingiustoprofitto, costituito dal pagamento del premio.

Il coinvolgimento dei beneficiarisarebbe eventuale e giuridicamente irrilevante nella configurazione dellafattispecie di truffa, con la conseguenza che unica persona offesa deve ritenersi ilcontraente della polizza.Da ciò discenderebbe l’improcedibilità dei reati per difetto di querela, cheavrebbe dovuto condurre alla conferma della sentenza di primo grado sul punto.2.6.

Con il secondo motivo, si denuncia la carenza assoluta di motivazione inordine alla responsabilità dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa contestati aicapi A e B.La sentenza impugnata si limiterebbe ad affermazioni generiche sulla naturafittizia delle polizze e sull’inganno ai danni degli enti beneficiari, senza alcunaanalisi della condotta specifica ascrivibile all’imputato, né dell’elemento soggettivodel reato.La difesa sottolinea come tale difetto motivazionale sia particolarmente grave,trattandosi di una condanna in riforma di una sentenza «assolutoria», che avrebberichiesto una motivazione rafforzata che tenesse conto degli elementi valorizzatidalla difesa, quali, in particolare: la limitata durata dell’incarico di [OSCURATO:PERSONA](presidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] per soli sette mesi);l’assenza di deleghe operative, di poteri gestori e di accesso alla documentazionecontabile e bancaria; l’assoluzione, anche in appello, per altri delitti (reati di cui aicapi E, F e G) le cui condotte sono indicate come integranti gli artifici e raggiri; lacircostanza che, nel periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica, rientri unasola polizza tra quelle poste a fondamento dell’aggravante del danno di rilevanteentità (ovvero la polizza n. 17 rilasciata il 21 dicembre 2011).Ne consegue, secondo la prospettazione difensiva, l’insussistenza sia dellaresponsabilità penale sia dell’aggravante contestata.2.7.

Con il terzo motivo, si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione, nonché l’erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen.Si censura l’affermazione della sussistenza del reato di associazione perdelinquere ex art. 416 cod. pen., ritenuta apodittica e fondata unicamente sullaqualifica apicale degli imputati e sul numero delle polizze emesse, senza verificadei requisiti strutturali dell’associazione (stabilità del vincolo, programmacriminoso indeterminato, partecipazione consapevole con affectio societatis), edella sussistenza di un concreto contributo causale e volontario di [OSCURATO:PERSONA], incontrasto con il consolidato discrimine giurisprudenziale tra associazione econcorso di persone nel reato.2.8.

Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia il vizio di motivazione e diviolazione di legge con riferimento all’art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, in relazioneal capo C, per avere la Corte di appello affermato apoditticamente la sussistenzadel dolo valorizzando il ruolo apicale del ricorrente e la pretesa sistematicitàdell’attività, senza confrontarsi con i dati oggettivi che attestano la limitata duratadell’incarico di [OSCURATO:PERSONA], l’assenza di deleghe, di poteri gestori e di coinvolgimentooperativo nella gestione delle polizze e che, qualora adeguatamente considerati,avrebbero dovuto condurre all’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo.2.9.

Con il quinto motivo, si deduce la contraddittorietà, carenza e manifestaillogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione dell’art. 99cod. pen. e conseguente erronea omessa declaratoria di estinzione dei reati perprescrizione.Si censura l’automatica applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen. daparte della Corte di appello, assunta a fondamento del mancato riconoscimentodella prescrizione.

Si deduce che i giudici di merito avrebbero valorizzatoprecedenti penali inesistenti o risalenti, senza svolgere la necessaria valutazionediscrezionale e concreta richiesta dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost.n. 185/2015), omettendo ogni motivazione sulla personalità dell’imputato,sull’omogeneità e attualità dei precedenti e sulla significatività del nuovo reato.Tale carenza motivazionale integrerebbe una violazione di legge e un vizio dimotivazione, con effetti decisivi sul mancato rilievo della estinzione perprescrizione di tutti i reati contestati.2.10.

Con il sesto motivo, si deduce la contraddittorietà, carenza e manifestaillogicità della motivazione sul punto della omessa concessione delle attenuantigeneriche e sulla rideterminazione della pena.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato le circostanzemodo stereotipato il numero delle polizze, la reiterazione delle condotte e lecariche rivestite, senza una valutazione individualizzata della posizione diSantarelli.

Si evidenzia l’omesso esame di elementi favorevoli (correttocomportamento processuale, precedenti risalenti e pena espiata) e l’erroneorichiamo a un danno grave non riferibile all’imputato, con conseguenteinsussistenza dell’aggravante ex art. 61, n. 7, cod. pen.; da ciò deriverebbe unapena sproporzionata e insufficientemente motivata, con richiesta di annullamentodella sentenza impugnata anche sul trattamento sanzionatorio.2.11.

Con memoria difensiva datata 31 marzo 2026, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Martellino, sono state ulteriormente argomentate le doglianze poste alla base deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

È infondato il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati il secondo e quarto motivo di ricorso edè parzialmente fondato il terzo motivo.2.

Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ilprimo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], da esaminarsicongiuntamente in quanto sorretti da argomentazioni coincidenti, sono infondati.2.1.

Nella fattispecie, la condotta di truffa contestata consisteva nell'offrire sulmercato tramite la società [OSCURATO:SOCIETA]. polizze fideiussorie fittizie, inrealtà non monetizzabili, a prezzi vantaggiosi, in modo da attirare un gran numerodi sottoscrittori, impossessandosi dei relativi premi, inducendo in errore le personefisiche e giuridiche garantite dalle fittizie polizze fideiussorie e i sottoscrittori diqueste ultime sul possesso dei requisiti economico-patrimoniali richiesti dalla leggeper l'attività di rilascio di garanzie e sull'effettiva solvibilità della societàConfideuropa s.p.c.a., nonché sull'effettivo pagamento delle polizze in caso disinistro; in tal modo gli imputati si procuravano un ingiusto profitto relativo aipremi pagati per le polizze fideiussorie che, a seguito di inadempimento delsottoscrittore, venivano infruttuosamente escusse, cagionando quindi aibeneficiari delle polizze, tra i quali molti enti pubblici, un rilevante dannopatrimoniale.2.2.

I ricorrenti deducono l’illogicità della motivazione ([OSCURATO:PERSONA]) e laviolazione di legge ([OSCURATO:PERSONA]) per avere la Corte territoriale incluso nella nozionedi persona offesa anche il terzo beneficiario della polizza fideiussoria, cosìfondando l’aggravante del danno di rilevante entità e la procedibilità d’ufficio, indifetto di un effettivo accertamento del danno e del necessario nesso eziologicotra la condotta dell’imputato, il profitto conseguito e il pregiudizio patrimonialedenunciato, ritenuto nella specie meramente eventuale e potenziale, poichésubordinato all’insolvenza del debitore principale e all’escussione della garanzia,nonché per non avere chiarito le concrete modalità e i soggetti dell’induzione inerrore, specie con riguardo ai terzi beneficiari, ed infine per l’inconferente richiamoalla giurisprudenza di legittimità sulla dissociazione tra soggetto raggirato esoggetto danneggiato, che presuppone un nesso causale effettivo e concreto,asseritamente mancante nelle ipotesi di polizze fideiussorie non escusse.2.3.

Le censure articolate dai ricorrenti risultano infondate alla luce dei princìpiaffermati dalla Corte in materia, di seguito richiamati.2.4.

In tema di truffa, la Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità delreato, non è necessaria l’identità tra la persona indotta in errore e la persona chesubisce il danno patrimoniale, né l’esistenza di contatti diretti tra i soggetticoinvolti, essendo sufficiente che sussista un nesso di causalità effettivo tral’induzione in errore, il profitto conseguito dall’agente e il pregiudizio patrimonialearrecato (Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Sabatini, Rv. 288647-01; Sez. 2,n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv. 287155-01; Sez. 2, n. 43119 del21/10/2021, Maresca, Rv. 282304-01).2.5.

Il principio è stato ribadito in tema di truffa ai danni dello Stato o di altroente pubblico, essendo stato affermato che il delitto risulta configurabile anchequando il soggetto passivo del raggiro sia diverso dal soggetto che patisce il danno,purché il pregiudizio patrimoniale sia causalmente riconducibile agli artifici oraggiri posti in essere dall’agente, ancorché in assenza di rapporti diretti tra questie il danneggiato (Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv. 273820-01).2.6.

Ne consegue che la Corte di appello ha correttamente ritenuto che, ai finidella configurabilità del delitto di truffa, non sia richiesta l’identità tra la personaindotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale, né la sussistenza dicontatti diretti tra i soggetti tratti in inganno – nella specie, i sottoscrittori dellepolizze – e i soggetti danneggiati o potenzialmente danneggiati, ossia i beneficiaridelle polizze fideiussorie.Del resto, la stessa Corte territoriale ha puntualmente evidenziato che talibeneficiari sono stati direttamente indotti in errore, atteso che le polizze non eranomeramente incapienti, ma radicalmente fittizie, in quanto emesse da una societàpriva di qualsiasi solidità finanziaria e sorretta da una base documentale soloapparente, con conseguente sussistenza del nesso causale tra gli artifici o raggiri,il pregiudizio patrimoniale e la condotta dell’agente, anche in assenza di rapportidiretti con il danneggiato.2.7.

Parimenti è stato affermato il principio secondo cui, soprattuttonell’ambito della truffa contrattuale, il danno rilevante ai fini dell’integrazione dellafattispecie non deve necessariamente tradursi in una perdita economica attualeed effettiva, potendo consistere anche in un pregiudizio patrimoniale potenziale,quale l’assunzione di obbligazioni che il soggetto passivo non avrebbe altrimenticontratto ovvero il mancato conseguimento di un’utilità economica conforme allefalse prospettazioni dell’agente (Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino,Rv. 255652; Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010, Bologna, Rv. 248908).Da ciò discende che, ai fini dell'integrazione del delitto di truffa, rileva nonsolo il danno patrimoniale effettivo, ma anche quello potenziale, con laconseguenza che, nella fattispecie in esame, è irrilevante la circostanza che lepolizze fideiussorie fittizie siano state o meno escusse a seguito del verificarsi delsinistro.2.8.

In conclusione, la Corte territoriale ha correttamente ricondotto lafattispecie concreta nel delitto di truffa, valorizzando il nesso eziologico tra gliartifici consistiti nell’immissione sul mercato di polizze fideiussorie prive di effettivasolvibilità, l’induzione in errore dei soggetti coinvolti nel meccanismo negoziale eil conseguente ingiusto profitto derivante dall’incasso dei premi, con correlativopregiudizio patrimoniale idoneo a gravare anche sui terzi beneficiari delle garanzie,non rilevando, ai fini dell’integrazione della fattispecie oggettiva, né l’assenza dirapporti diretti tra gli imputati e i danneggiati né il fatto che l’escussione dellapolizza fosse subordinata all’inadempimento del debitore principale, trattandosi dievenienze che non elidono la concreta attitudine decettiva della condotta el’attualità dell’offesa patrimoniale, correttamente apprezzate alla luce dei princìpidi legittimità che ammettono la dissociazione tra soggetto indotto in errore esoggetto danneggiato purché sussista un collegamento causale effettivo tral’induzione in errore, il profitto conseguito dall’agente e il pregiudizio patrimonialearrecato, come nella specie congruamente motivato.2.9.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure dedotte nonscalfiscono la tenuta logico‑giuridica della motivazione impugnata, che risultacoerente con i princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in temadi dissociazione tra soggetto indotto in errore e soggetto danneggiato, di nessoeziologico tra artifici, profitto e danno e di rilevanza anche del pregiudiziopatrimoniale potenziale, sicché i motivi devono essere disattesi perché infondati.2.10.

Ne deriva che la Corte di appello ha correttamente ritenuto laprocedibilità d’ufficio dei delitti di truffa di cui ai capi A e B, ancorandola allasussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 640, secondo comma, n. 1) cod.pen., con conseguente limitazione dell’affermazione di responsabilità alle solecondotte che hanno avuto quali persone offese enti pubblici.2.11.

Deve inoltre rilevarsi che la pronuncia di infondatezza non esclude ilformarsi di un valido rapporto di impugnazione, con la conseguente rilevabilità diufficio della causa estintiva dei reati per prescrizione (Sez.

U, n. 23428 del22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 – 01; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.217266 – 01).Ai fini della determinazione del termine di prescrizione dei delitti di cui aicapi A e B, occorre tenere conto della recidiva infraquinquennale di cui all’art. 99,secondo comma, cod. pen., ritenuta dai giudici di merito nei confronti diScrimaglio, la quale comporta un aumento di pena fino alla metà.Di tale recidiva qualificata si deve tenere conto per determinare il massimodella pena e, conseguentemente, il termine base di prescrizione, e per determinarel'aumento massimo del termine di prescrizione in presenza di eventi interruttivi exart. 161 cod. pen.Deve altresì considerarsi che, con riferimento ai delitti di truffa contestatiai capi A e B, è contestata la circostanza aggravante ad effetto speciale previstadall’art. 640, secondo comma, cod. pen.; al riguardo, la Corte ha chiarito che, inpresenza di più circostanze aggravanti ad effetto o efficacia speciale, ladeterminazione della pena massima – e, conseguentemente, del termine base diprescrizione – deve avvenire secondo il criterio di cui all’art. 63, quarto comma,cod. pen., con individuazione, per la seconda aggravante, dell’aumento massimodi un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986–01; Sez. 2, n.32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833 - 01).Ne consegue che, considerata la recidiva infraquinquennale ex art. 99,secondo comma, cod. pen. e tenuto conto del periodo di sospensione dellaprescrizione pari a otto mesi e ventidue giorni, come ritenuto dai giudici di merito(sentenza impugnata pag. 23), il termine di prescrizione dei delitti di truffacontestati ai capi A e B, è pari ad anni dieci, mesi otto e giorni ventidue, cosìcalcolato: anni 5 + un terzo per la recidiva (pari ad anni uno e mesi otto) = annisei e mesi otto; + la metà ex art. 161 cod. pen. (pari a anni tre e mesi quattro) =anni dieci; + otto mesi e ventidue giorni= anni dieci, mesi otto e giorni ventidue.Il dies a quo del termine di prescrizione per le condotte di cui al capo A,contestate come commesse «negli anni dal 2011 al giugno 2014», va individuatodal 1 gennaio 2011 al 1 giugno 2014; e quello per le condotte di cui al capo B,contestate come commesse «negli anni dal 2011 al luglio 2015», va individuatodal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015.

A tal proposito, invero, la Corte ha chiaritoche, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data dicommissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenzache, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine didecorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reatova ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021,P., Rv. 281535 – 01; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983-01;Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2020, Ilacqua, Rv. 246229-01; Sez. 2, n.19472 del 24/05/2006, Rinaldi, Rv. 233835-01).Ne consegue che, per il delitto di cui al capo A, commesso dal 1 gennaio2011 al 1 giugno 2014, il termine di prescrizione è decorso interamente dal 22settembre 2021 al 22 giugno 2025; mentre, per il delitto di cui al capo B,commesso dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015, il termine di prescrizione è decorsointeramente dal 22 settembre 2021 al 22 marzo 2026.Alla pronuncia di annullamento della sentenza impugnata ai fini penali peri delitti di cui ai capi A e B, consegue che deve essere eliminata la pena applicataal ricorrente per tali delitti, pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, comedeterminata dai giudici di merito (anni uno per il delitto di cui al capo A e mesi seiper il delitto di cui al capo B; pag. 25 della sentenza impugnata).3.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta sotto ilduplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sussistenzadella circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen., èinfondato.3.1.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che correttamente la Corte di appello hapreso atto della mutata disciplina normativa che, dal 30 dicembre 2022, data dientrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede la procedibilità aquerela della persona offesa del delitto di truffa anche in caso di operatività dellacircostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61,primo comma, n. 7, cod. pen. e ha, quindi, ritenuto di dovere scrutinare lasussistenza della aggravante solo per le ipotesi di cui all’art. 640, secondo comma,n. 2, cod. pen., ovvero i casi in cui le persone offese sono enti pubblici, per le qualisussiste la procedibilità di ufficio.3.2.

Va poi chiarito che, secondo l’orientamento maggioritario condiviso dalCollegio, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.7), cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità del danno deve esserevalutata con riferimento al pregiudizio patrimoniale cagionato da ciascun singoloreato e non al danno complessivamente derivante dalle plurime violazioni unificatedal vincolo della continuazione, poiché, al di là dell’unificazione quoad poenamprevista dall’art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia inrelazione a ogni altro istituto giuridico (Sez. 2, n. 33655 del 25/09/2025, Casaluci,Rv. 288662 – 01; Sez. 2, n. 51735 del 31/10/2023, Bani, Rv. 285678‑02; Sez. 5,n. 43626 del 08/09/2023, Montaquila, Rv. 285235‑01).3.3.

Quanto alla valutazione dell’applicabilità della circostanza aggravante dicui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità, cuiil Collegio intende dare continuità, ha chiarito che, nel giudizio sulla rilevantegravità del danno patrimoniale, il riferimento alle condizioni economico‑finanziariedella persona offesa rileva solo quando il pregiudizio, pur non presentando unasignificativa consistenza oggettiva, assuma tale carattere in ragione delle peculiaricondizioni della vittima; dette condizioni restano invece irrilevanti allorché l’entitàoggettiva del danno sia di per sé idonea a integrare un danno patrimoniale dirilevante gravità, come affermato con riguardo a pregiudizi compresi tra euro20.000 ed euro 50.000, a prescindere dalla capacità economica dei soggettidanneggiati (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 – 01; Sez. 2,n. 33432 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264543 - 01).3.4.

In coerenza con tali princìpi, la Corte di appello ha congruamentemotivato la sussistenza dell’aggravante con riferimento al danno cagionato daciascun singolo reato in continuazione, valorizzando, per una pluralità di personeoffese, l’entità del pregiudizio correlato anche alla singola polizza, richiamando datioggettivi relativi al superamento delle soglie di euro 20.000 e

30.000. Inoltre,avuto riguardo alla corretta individuazione dei beneficiari delle polizze qualipersone offese, i giudici di merito hanno logicamente fatto riferimento anche alcapitale garantito da ciascuna polizza, ritenendo sussistente la circostanzaaggravante nei casi di importo superiore a euro

50.000.3.5. Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata si presentacoerente e conforme ai princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza dilegittimità e le censure proposte sul punto risultano non idonee a incrinare ilpercorso argomentativo dei giudici di merito, dovendo pertanto essere dichiarateinfondate.4.

È infondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di RenatoScrimaglio, con cui si deduce l’insussistenza dell’associazione per delinquerecontestata al capo I e la carenza di prova in ordine alla partecipazionedell’imputato al sodalizio criminoso.4.1.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 416 cod. pen. è necessario che sicostituisca e perduri un vincolo associativo stabile e continuativo tra tre o piùpersone, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti,programma criminoso e con la permanente consapevolezza, in capo a ciascunpartecipe, di far parte del sodalizio e di essere disponibile all’attuazione delprogetto delinquenziale.

È proprio tale peculiare atteggiarsi del pactum scelerische distingue l’associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato,anche continuato, il quale presuppone, invece, un accordo meramenteoccasionale, diretto alla commissione di uno o più reati determinati, destinato adesaurirsi con la loro consumazione; il discrimine tra fattispecie associativa econcorso di persone nel reato va individuato nella finalizzazione dell’accordocriminoso alla costituzione di una struttura, quantomeno tendenzialmente stabilee permanente, nell’ambito della quale i singoli partecipi, ciascuno secondo i ruoliassunti, operano quali componenti di una struttura unitaria e organizzata,preordinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti.

In tal senso, nelreato associativo è proprio l’organizzazione a costituire lo strumento attraverso ilquale i partecipanti si predispongono alla realizzazione del programma criminoso,nella consapevolezza della stabilità del vincolo e della perdurante disponibilitàoperativa (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054‑01; Sez. 6,n. 3886 del 07/11/2011, Papa, Rv. 251562‑01).4.2.

Costituisce, inoltre, principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità che la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso possa essere desunta,ferma l’autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine, dalla commissionedei delitti rientranti nel programma comune e dalle relative modalità esecutive,ove emergano elementi indicativi del tipo di criminalità, della struttura del sodalizioe delle caratteristiche dei singoli reati posti in essere (Sez.

U, n. 10 del28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376-01; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv.266670-01; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], dep. 2013, Rv. 254233-01;Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv. 247435-01).4.3.

Nella fattispecie, la Corte di appello ha correttamente individuato ilrequisito strutturale dell’associazione per delinquere nella predisposizione, tramitela società [OSCURATO:SOCIETA], di un apparato organizzativo funzionalmente orientatoalla realizzazione di un ampio e articolato programma criminoso, comprendente,oltre alle truffe, anche l’abusivo esercizio di attività creditizia e i connessi reatisocietari e di distruzione e occultamento di scritture contabili.

È statocongruamente evidenziato come la compagine societaria fosse istituzionalmente esostanzialmente finalizzata alla commissione di tali illeciti, risultando lo scopoprincipale, se non esclusivo, dell’attività sociale quello di realizzare il programmadelittuoso al fine di accumulare il massimo delle risorse economiche nel minoretempo possibile, circostanza desumibile dall’elevatissimo numero di polizzeemesse in un arco temporale ristretto (n. 1387 in quattro anni), dall’operare dellasocietà su tutto il territorio nazionale, dall’assenza di qualsiasi attività lecitaalternativa e, infine, dalla significativa prosecuzione dell’emissione delle polizzeanche successivamente alla perquisizione eseguita dalla Guardia di finanza il 15settembre 2014, allorché risultavano emesse ulteriori 417 polizze.Si trattava, dunque, di un accordo criminoso non occasionale né accidentale,destinato a perdurare nel tempo e perseguito mediante una struttura organizzata,appositamente funzionale alla realizzazione di un programma delittuoso stabile e,a differenza del concorso di persone nel reato, non destinato ad esaurirsi con lacommissione dei reati programmati.In tale contesto, gli imputati, a vario titolo, condividevano il medesimovincolo associativo, formalizzandolo anche attraverso l’assunzione di carichesociali e la conseguente ripartizione dei ruoli, e concorrendo alla realizzazione dellafinalità esclusiva della compagine, individuata nella commissione di una serieindeterminata di delitti a scopo di lucro.4.4.

Sono, pertanto, inconferenti le deduzioni difensive che prospettano unaindebita sovrapposizione tra la struttura associativa richiesta ai fini dell’art. 416cod. pen. e la veste societaria della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la conseguentepresidente del consiglio di amministrazione, poiché è stato adeguatamenteargomentato che, nella fattispecie, l’organizzazione societaria integrava inconcreto il requisito strutturale richiesto dalla fattispecie incriminatrice,consistendo in un apparato organizzativo stabilmente e funzionalmentepreordinato al perseguimento del programma criminoso.4.5.

Coerentemente, inoltre, la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] peril reato associativo è stata correttamente affermata dai giudici di merito sulla basedi una pluralità di elementi convergenti, tra i quali la carica di presidente delconsiglio di amministrazione della società, ricoperta dal 2010 per l’intera duratadelle condotte contestate, la partecipazione determinante alle assembleesocietarie nelle quali venivano deliberati aumenti di capitale fittizi, funzionali acreare l’apparenza di una solida consistenza patrimoniale della società e delpossesso dei requisiti economico‑patrimoniali richiesti dalla legge per l’attività dirilascio di garanzie, nonché della sua solvibilità in caso di escussione delle polizzefideiussorie, e, infine, la concessione di polizze in favore di società a luiriconducibili, tutte condotte idonee a integrare un contributo causale concreto econsapevole alla realizzazione del programma criminoso dell’associazione.4.6.

Ne consegue che il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato,risolvendosi in una censura diretta a sollecitare una rivalutazione del materialeprobatorio e della ricostruzione giuridica operata dai giudici di merito, sorretta damotivazione congrua, logica e coerente con i principi di diritto elaborati dallagiurisprudenza di legittimità, e come tale insuscettibile di accoglimento in questasede.5.

Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], conil quale si deduce un vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dellacontinuazione tra i reati, non supera il vaglio di ammissibilità.5.1.

Va premesso che i giudici di merito hanno correttamente individuato lasussistenza del medesimo disegno criminoso valorizzando l’analogia dellecondotte, l’unitarietà del contesto fattuale, l’identità della spinta a delinquere e laristrettezza dell’arco temporale intercorrente tra i singoli episodi, in conformità aicriteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074‑01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010,Bonasera, Rv. 246838‑01).5.2.

Il motivo si risolve, nondimeno, in una censura meramente generica,limitata a prospettare asserite illogicità e contraddittorietà della motivazione senzaconfrontarsi puntualmente con l’apparato argomentativo della decisioneimpugnata, né chiarire quale concreto pregiudizio ne deriverebbe, tanto più chel’applicazione della disciplina della continuazione tra reati si traduce in untrattamento sanzionatorio più favorevole all’imputato, escludendo il cumulomateriale delle pene.5.3.

Ne consegue che il motivo è inammissibile per difetto di specificità e,comunque, manifestamente infondato.6.

È fondato il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di PieroSantarelli, con il quale si denuncia la carenza assoluta di motivazione in ordine allaresponsabilità dell’imputato per i delitti di truffa contestati ai capi A e B.6.1.

Nella sentenza impugnata, infatti, si afferma in modo apodittico chel’imputato, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione dal 14 luglio2011 al 21 febbraio 2012, avrebbe contribuito in maniera determinante alperseguimento dell’unico obiettivo del consorzio, senza tuttavia confrontarsi conle specifiche deduzioni difensive, quali: la limitata durata dell’incarico, svolto percirca sette mesi; l’assenza di deleghe operative, di poteri gestori e di accesso alladocumentazione contabile e bancaria, al punto che l’imputato si era dimesso dopopochi mesi; nonché la circostanza che, nel periodo di permanenza in carica,rientrasse una sola polizza tra quelle poste a fondamento dell’aggravante deldanno patrimoniale di rilevante entità (la polizza n. 17 del 21 dicembre 2011).L’omissione motivazionale risulta ancor più evidente se si considera che l’imputato,come evidenziato nel ricorso, è stato assolto, anche in appello, dai reati di cui aicapi E ed F, le cui condotte sono indicate come integranti degli artifici e raggiriintegranti i delitti di truffa di cui ai capi A e B.6.2.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, nonavendo la Corte territoriale fornito una motivazione effettiva e non meramenteapparente in ordine alla responsabilità dell’imputato per i fatti di cui ai capi A e B.6.3.

La pronuncia di fondatezza del motivo di ricorso comporta il formarsi diun valido rapporto di impugnazione con conseguente rilevabilità di ufficio dellaestinzione dei reati per prescrizione (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale,Rv. 231164 – 01; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01).Per determinare il tempo necessario a prescrivere i delitti di cui ai capi A e B,deve tenersi conto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta sussistente larecidiva specifica e infraquinquennale di cui all’art. 99, terzo comma, cod. pen. laquale comporta un aumento di pena della metà.Richiamati i criteri già esposti al punto n. 2.11. del “considerato in diritto”, neconsegue che, tenuto conto della recidiva specifica e infraquinquennale ex art. 99,terzo comma, cod. pen., e del periodo di sospensione del termine di prescrizionepari a otto mesi e ventidue giorni, come ritenuto dai giudici di merito (sentenzaimpugnata pag. 23), il termine di prescrizione dei delitti di truffa contestati ai capiA e B, è pari ad anni dieci, mesi otto e giorni ventidue, così calcolato: anni cinque+ un terzo per la recidiva (pari a anni uno e mesi otto)= anni sei e mesi otto; +la metà ex art. 161 cod. pen.(pari a anni tre e mesi quattro)= anni dieci; + ottomesi e ventidue giorni= anni dieci, mesi otto e giorni ventidue.Va anche ribadito che il dies a quo del termine di prescrizione per le condottedi cui al capo A, contestate come commesse «negli anni dal giugno 2011 al giugno2014» va individuato dal 1 gennaio 2021 al 1 giugno 2014; e quello per le condottedi cui al capo B, contestate come commesse «negli anni dal 2011 al luglio 2015»,va individuato dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015.Ne consegue che, per il delitto di cui al capo A, commesso dal 1 gennaio 2011al 1 giugno 2014, il termine di prescrizione è decorso interamente dal 22settembre 2021 al 22 giugno 2025; mentre per il delitto di cui al capo B, commessodal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015, il termine di prescrizione è decorsointeramente dal 22 settembre 2021 al 22 marzo 2026.6.4.

L’estinzione dei delitti di cui ai capi A e B per prescrizione imponel’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai soli effetti penali, coneliminazione della pena inflitta di anni uno per tali delitti, come applicata dai giudicidi merito (mesi otto per il delitto di cui al capo A e mesi quattro per il delitto di cuial capo B; sentenza impugnata, pag. 25), e il rinvio ai soli effetti civili alla Cortedi appello di Perugia, cui si rimette il regolamento delle spese della parte civileComune di Milano.7.

È fondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di PieroSantarelli, con il quale si deduce, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione edella violazione di legge, l’erronea attribuzione della responsabilità dell’imputatoper il delitto di cui all’art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, contestato al capo C, conspecifico riguardo all’elemento soggettivo del reato.7.1.

Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma, in modo del tuttoapodittico, che la mancata partecipazione effettiva dell’imputato all’ideazionecriminosa costituirebbe un assunto indimostrato, valorizzando unicamente ilrivestimento di una posizione apicale per un periodo qualificato come«significativo», senza tuttavia confrontarsi con le puntuali deduzioni difensive.

Inparticolare, la Corte territoriale ha omesso di considerare le deduzioni difensive inmerito alle circostanze che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto la carica di presidente delconsiglio di amministrazione per un arco temporale circoscritto (circa sette mesi),in assenza di deleghe operative, di poteri gestori e di accesso alla documentazionesocietaria e bancaria, né risulta che abbia avuto un concreto coinvolgimento nellagestione delle polizze fideiussorie, circostanze documentalmente dedotte dalladifesa e rimaste prive di specifica risposta.7.2.

Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato, poiché la sentenzaimpugnata è affetta da carenza assoluta di motivazione, risolvendosi in unaaffermazione meramente apodittica e, dunque, inidonea a sorreggerel’affermazione di responsabilità dell’imputato e a dar conto, in termini effettivi,dell’accertamento dell’elemento soggettivo del reato contestato.7.3.

Da tale fondatezza discende il formarsi di un valido rapporto diimpugnazione, con conseguente rilevabilità di ufficio della estinzione perprescrizione del reato di cui al capo C, da dichiararsi nei termini che seguono.Per determinare il tempo necessario a prescrivere il delitto di cui al capo C,deve tenersi conto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta sussistente larecidiva specifica e infraquinquennale di cui all’art. 99, terzo comma, cod. pen. laquale comporta un aumento di pena della metà.Ne consegue che, tenuto conto della recidiva specifica e infraquinquennale exart. 99, terzo comma, cod. pen. e del periodo di sospensione della prescrizionepari a otto mesi e ventidue giorni, come ritenuto dai giudici di merito (sentenzaimpugnata pag. 23), il termine di prescrizione per il delitto di cui al capo C è pariad anni nove, mesi otto e giorni ventidue, così calcolato: anni quattro + la metà(pari ad anni due) per la recidiva = anni sei; anni sei + la metà ex art. 161 cod.pen. (pari ad anni tre) = anni nove; + mesi otto e giorni ventidue per i periodi disospensione= anni nove, mesi otto e giorni ventidue.Il dies a quo di tale delitto, contestato come commesso «negli anni dal 2011al 2015», va individuato nel 1 gennaio 2015, più favorevole al reo (Sez. 6, n.25927 del 13/05/2021, P., cit.; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, cit.; Sez.3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2020, Ilacqua, cit.).Ne consegue che il termine di prescrizione per il delitto di cui al capo C, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], risulta interamente decorso il 22 settembre 2024.7.4.

L’estinzione del delitto di cui al capo C per prescrizione imponel’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai soli effetti penali, coneliminazione della pena di mesi quattro determinata dai giudici di merito per taledelitto (pag. 25 della sentenza impugnata).8.

È parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse diPiero [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il vizio di motivazione e la violazione dilegge con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 416 cod. pen.,contestato al capo I e in relazione alla dimostrazione del contributo causale evolontario dell’imputato all’associazione per delinquere.8.1.

Il motivo, invero, è infondato nella parte in cui contesta la sussistenzadell’associazione per delinquere contestata al capo I, dovendosi, sul punto,integralmente richiamare le considerazioni svolte al punto n. 4 del “considerato indiritto”.8.2.

Esso è, invece, fondato con riguardo alla dimostrazione dellaresponsabilità penale dell’imputato per il delitto associativo, posto che lamotivazione della sentenza impugnata risulta viziata in ordine all’accertamentodella sua partecipazione al sodalizio criminoso.8.3.

All’interno della struttura associativa la condotta di partecipazione,pacificamente a forma libera, consiste in un contributo apprezzabile e concreto sulpiano causale all’esistenza e al rafforzamento del sodalizio e, quindi, allarealizzazione dell’offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, aprescindere dal ruolo o dal compito svolto dal singolo partecipe nell’ambitodell’organizzazione (Sez.

U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevale,Rv. 224181 – 01; Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317 – 01;Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 04/02/1999, Archesso, Rv. 213447‑01).8.4.

Tale contributo deve essere sorretto dal dolo del delitto di associazione adelinquere che è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamentealla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e,sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione nondimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modofortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in terminiconformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv.276740 – 01).8.5.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha del tutto omesso di confrontarsicon le puntuali deduzioni difensive relative alla limitata durata dell’incaricoricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] quale presidente del consiglio di amministrazione,all’assenza di deleghe operative, alla mancanza di poteri gestori e di accesso alladocumentazione contabile e bancaria della società, nonché alla circostanza chel’imputato non fosse titolare di poteri di firma sui conti correnti.

Né la motivazionesi confronta con il dato dell’intervenuta assoluzione dell’imputato dai reati di cui aicapi E, F e G, richiamati dai giudici di merito quali integranti il programmaassociativo, senza dare conto delle ragioni per le quali egli avrebbe comunqueapportato un consapevole e concreto contributo causale al perseguimento dei finidell’associazione.8.6.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deveessere annullata con rinvio limitatamente alla partecipazione dell’imputato aldelitto di associazione per delinquere contestato al capo I, essendo la motivazioneaffetta da vizio in ordine all’accertamento della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] sodalizio criminoso, per non essersi la Corte territoriale confrontata con lespecifiche deduzioni difensive né avere dato conto, con argomentazione effettivae non meramente apparente, dell’esistenza di un concreto e consapevolecontributo causale dell’imputato alla vita e al rafforzamento dell’associazione.Il giudice di rinvio provvederà a un nuovo esame sul punto, uniformandosi aiprincipi di diritto sopra richiamati.All’annullamento con rinvio limitatamente al capo I nei confronti di PieroSantarelli, consegue l’assorbimento del sesto motivo di ricorso, in tema ditrattamento sanzionatorio.9.

Il quinto motivo di ricorso, relativo all’applicazione della recidiva, èinammissibile.Al riguardo, va richiamato il principio più volte affermato dalla Corte secondocui, in tema di ricorso per cassazione, dal combinato disposto degli artt. 606,comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., deriva che non possono essere dedotteper la prima volta in cassazione questioni non prospettate con i motivi di appello,salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizioovvero di questioni che non fosse possibile dedurre in appello.

Tale regola rispondeall’esigenza di evitare che venga denunciato un difetto di motivazione dellasentenza di secondo grado su punti che non siano stati devoluti al controllo delgiudice di appello perché non investiti dai motivi di gravame (Sez. 2, n. 6131 del29/01/2016, Menna, Rv. 266202‑01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini,Rv. 256631‑01).Nel caso di specie, il motivo risulta proposto per la prima volta in questa sedee, configurandosi come novum idoneo a interrompere la catena devolutiva, deveessere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma2, cod. proc. pen.10.

Per le ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata nei confronti diRenato [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penalilimitatamente ai capi A e B perché i reati sono estinti per prescrizione.10.1.

Ne consegue l’eliminazione della relativa pena di anni uno e mesi sei direclusione, nella misura ritenuta dai giudici di merito: anni uno per il delitto di cuial capo A e mesi sei per il delitto di cui al capo B (sentenza impugnata pag. 25).10.2.

Va rigettato nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per effetto dellainfondatezza dei motivi di ricorso.10.3.

Dall’esito del giudizio discendono, altresì, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lestatuizioni in ordine alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dallacostituita parte civile Comune di Milano, la cui liquidazione, escluso quantorichiesto per la fase introduttiva del giudizio, non effettuata dalla parte civilerichiedente, e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, èdeterminata secondo l'importo indicato in dispositivo.10.4.

La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di SantarelliPiero senza rinvio agli effetti penali, limitatamente ai delitti di cui ai capi A, B e C,perché estinti per prescrizione.

Deve, pertanto, essere eliminata la relativa penadi anni uno e mesi quattro di reclusione, così determinata dai giudici di merito:mesi otto per il delitto di cui al capo A, e mesi quattro ciascuno per i delitti di cuiai capi B e C (sentenza impugnata, pag. 25).10.5.

La sentenza deve essere altresì annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al capo I, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovogiudizio; per l'effetto, il sesto motivo di ricorso, relativo al trattamentosanzionatorio, resta assorbito.10.6.

La sentenza va infine annullata anche agli effetti civili nei confronti diSantarelli, limitatamente ai capi A, B e C, con rinvio per nuovo giudizio alla Cortedi appello di Perugia, cui è demandato il regolamento delle spese della parte civileComune di Milano, con rigetto nel resto del ricorso.

Al riguardo, va richiamato ilprincipio secondo cui, in caso di annullamento della sentenza sia agli effetti penalisia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudicepenale, essendo il rinvio al giudice civile, previsto dalla seconda parte dell’art. 622cod. proc. pen., limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della partecivile ai soli effetti civili, in assenza di ricorsi rilevanti agli effetti penali (Sez. 5, n.25509 del 11/04/2025, P., Rv. 288327 – 01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio aglieffetti penali limitatamente ai capi a) e b) perché estinti per prescrizione ed eliminala relativa pena di anni uno e mesi sei di reclusione; rigetta nel resto il ricorso diScrimaglio.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio aglieffetti penali limitatamente ai capi a), b) e c), perché estinti per prescrizione edelimina la relativa pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; annulla lasentenza impugnata nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo i)e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, nonché, ai soli effetti civili,limitatamente ai capi a), b) e c), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Perugia, cui rimette il regolamento delle spese della parte civile Comune diMilano; rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Milano cheliquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
69avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di Appello di L’Aquilaletta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità deiricorsi;udito il difensore della parte civile Comune di Milano, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi alla memoria depositata e alle conclusioni del Procuratoregenerale ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo la revoca del risarcimentoalla Banca d’Italia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 maggio 2025, la Corte di Appello di L’Aquila, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di L’Aquila del 20 aprile 2022: ha dichiaratoRenato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e B), limitatamentealle condotte realizzate nei confronti degli enti pubblici meglio ivi indicati, e,riconosciuta la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravitàin ordine alle ipotesi per le quali è stato aperto un sinistro (di cui ai numeri 1, 3,4,5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17 dell'elenco relativo agli enti pubblici), nonché riunititali reati sotto il vincolo della continuazione con quelli per i quali ha già riportatocondanna (e di cui ai capi C, E, G e I), ha rideterminato la pena a lui applicata inanni cinque e mesi nove di reclusione; ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabiledei delitti a lui ascritti ai capi A) e B), limitatamente alle condotte realizzate neiconfronti degli enti pubblici meglio ivi indicati, e riconosciuta la circostanzaaggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in ordine alle ipotesi per lequali è stato aperto un sinistro (di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16,17 dell'elenco relativo ad enti pubblici), nonché riuniti tali reati sotto il vincolo dellacontinuazione con quelli di cui alle lettere C) e I), ha rideterminato la pena a luiapplicata in anni cinque e mesi uno di reclusione.2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degliimputati, deducendo:Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]:2.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia il vizio di motivazione dellasentenza impugnata in relazione all’affermazione di responsabilità per i delitti ditruffa e, in particolare, al riconoscimento della procedibilità d’ufficio. La difesacensura il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, ritenuto fondatosu una indebita estensione della nozione di persona offesa al terzo beneficiariodella polizza fideiussoria, così da giustificare l’aggravante del danno patrimonialedi rilevante entità, senza un effettivo accertamento del danno né del nesso causaletra condotta, profitto e pregiudizio. Si evidenzia, inoltre, che il danno ai beneficiarisarebbe meramente eventuale e potenziale, in quanto subordinatoall’inadempimento del debitore principale e all’escussione della garanzia, conconseguente insussistenza di un pregiudizio immediato e diretto. Viene altresìlamentata l’omessa motivazione sull’elemento dell’induzione in errore, specie conriferimento ai terzi beneficiari, nonché l’inconferente richiamo alla giurisprudenzasulla dissociazione tra soggetto raggirato e soggetto danneggiato, ritenutaapplicabile solo ove sussista un nesso causale concreto ed effettivo tra la condottadell’imputato, il profitto conseguito e il pregiudizio patrimoniale lamentato.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione di legge e, alcontempo, la carenza e illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento dellacircostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all’art. 61,primo comma, n. 7, cod. pen., che sarebbe stata posta dalla Corte di appello afondamento sia della procedibilità d’ufficio sia dell’aumento di pena.La difesa denuncia che la Corte di appello ha riconosciuto l’aggravante deldanno patrimoniale di rilevante entità senza fornire una motivazione adeguata,limitandosi a richiami generici alla giurisprudenza, senza ricostruire l’effettivaentità del danno né valutarne l’incidenza reale sui soggetti danneggiati. Inparticolare, si evidenzia l’illogicità di un ragionamento fondato su soglie astratte,privo di applicazione al caso concreto, con conseguente erronea interpretazionedell’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. e motivazione meramente apparente.2.3. Con il terzo motivo, si censura la motivazione della Corte di appello sulriconoscimento della continuazione tra i reati ex art. 81 cod. pen., ritenuta carente,contraddittoria e illogica, perché affermata senza confrontarsi con dati decisiviquali l’ampiezza dell’arco temporale delle condotte e le loro modalità concrete, che– secondo la difesa – depongono per episodi occasionali e non per un disegnocriminoso unitario. Si deduce, a tal fine, l’omesso esame di circostanze chesarebbero incontestate (assenza di organizzazione, natura improvvisata dellecondotte, inesperienza degli imputati), con conseguente motivazione meramenteapparente, fondata su affermazioni generiche e sul mero richiamo alle indagini dipolizia giudiziaria e alle dichiarazioni delle persone offese, senza un reale vagliocritico delle doglianze difensive.2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 416 cod. pen.,nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione alriconoscimento della sussistenza del reato di associazione per delinquere e allapartecipazione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] al presunto sodalizio criminoso.Si contesta l’affermazione della responsabilità ex art. 416 cod. pen. per averela Corte di appello ritenuto la sussistenza dell’associazione per delinquere sullabase di elementi meramente strutturali e indiziari. In particolare, si censura laindebita sovrapposizione tra la normale organizzazione societaria e il sodaliziocriminoso, avendo i giudici desunto l’affectio societatis e il programma illecito dallasola attribuzione di ruoli direttivi e dalla durata dell’attività sociale, in una logicadi “responsabilità da posizione”, in assenza di prova di un autonomo e stabileaccordo criminoso.Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.5. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’inosservanza o erroneaapplicazione dell’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., in relazione allaritenuta sussistenza dell’aggravante e alla conseguente procedibilità d’ufficio.La Corte di appello ha individuato quali persone offese non solo i sottoscrittoridelle polizze, ma anche i beneficiari (enti pubblici o privati), ritenuti destinataridegli artifici e raggiri, in quanto tratti in errore dall’apparente solidità dellegaranzie.La difesa contesta tale impostazione, richiamando l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto ditruffa, è necessaria l’identità soggettiva tra colui che è indotto in errore e colui checompie l’atto di disposizione patrimoniale da cui deriva il danno.Nel caso di specie, gli artifici e raggiri sarebbero stati preordinatiesclusivamente a indurre in errore il sottoscrittore della polizza, determinandoloal pagamento del premio e consentendo agli imputati di conseguire l’ingiustoprofitto, costituito dal pagamento del premio. Il coinvolgimento dei beneficiarisarebbe eventuale e giuridicamente irrilevante nella configurazione dellafattispecie di truffa, con la conseguenza che unica persona offesa deve ritenersi ilcontraente della polizza.Da ciò discenderebbe l’improcedibilità dei reati per difetto di querela, cheavrebbe dovuto condurre alla conferma della sentenza di primo grado sul punto.2.6. Con il secondo motivo, si denuncia la carenza assoluta di motivazione inordine alla responsabilità dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa contestati aicapi A e B.La sentenza impugnata si limiterebbe ad affermazioni generiche sulla naturafittizia delle polizze e sull’inganno ai danni degli enti beneficiari, senza alcunaanalisi della condotta specifica ascrivibile all’imputato, né dell’elemento soggettivodel reato.La difesa sottolinea come tale difetto motivazionale sia particolarmente grave,trattandosi di una condanna in riforma di una sentenza «assolutoria», che avrebberichiesto una motivazione rafforzata che tenesse conto degli elementi valorizzatidalla difesa, quali, in particolare: la limitata durata dell’incarico di [OSCURATO:PERSONA](presidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] per soli sette mesi);l’assenza di deleghe operative, di poteri gestori e di accesso alla documentazionecontabile e bancaria; l’assoluzione, anche in appello, per altri delitti (reati di cui aicapi E, F e G) le cui condotte sono indicate come integranti gli artifici e raggiri; lacircostanza che, nel periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica, rientri unasola polizza tra quelle poste a fondamento dell’aggravante del danno di rilevanteentità (ovvero la polizza n. 17 rilasciata il 21 dicembre 2011).Ne consegue, secondo la prospettazione difensiva, l’insussistenza sia dellaresponsabilità penale sia dell’aggravante contestata.2.7. Con il terzo motivo, si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione, nonché l’erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen.Si censura l’affermazione della sussistenza del reato di associazione perdelinquere ex art. 416 cod. pen., ritenuta apodittica e fondata unicamente sullaqualifica apicale degli imputati e sul numero delle polizze emesse, senza verificadei requisiti strutturali dell’associazione (stabilità del vincolo, programmacriminoso indeterminato, partecipazione consapevole con affectio societatis), edella sussistenza di un concreto contributo causale e volontario di [OSCURATO:PERSONA], incontrasto con il consolidato discrimine giurisprudenziale tra associazione econcorso di persone nel reato.2.8. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia il vizio di motivazione e diviolazione di legge con riferimento all’art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, in relazioneal capo C, per avere la Corte di appello affermato apoditticamente la sussistenzadel dolo valorizzando il ruolo apicale del ricorrente e la pretesa sistematicitàdell’attività, senza confrontarsi con i dati oggettivi che attestano la limitata duratadell’incarico di [OSCURATO:PERSONA], l’assenza di deleghe, di poteri gestori e di coinvolgimentooperativo nella gestione delle polizze e che, qualora adeguatamente considerati,avrebbero dovuto condurre all’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo.2.9. Con il quinto motivo, si deduce la contraddittorietà, carenza e manifestaillogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione dell’art. 99cod. pen. e conseguente erronea omessa declaratoria di estinzione dei reati perprescrizione.Si censura l’automatica applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen. daparte della Corte di appello, assunta a fondamento del mancato riconoscimentodella prescrizione. Si deduce che i giudici di merito avrebbero valorizzatoprecedenti penali inesistenti o risalenti, senza svolgere la necessaria valutazionediscrezionale e concreta richiesta dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost.n. 185/2015), omettendo ogni motivazione sulla personalità dell’imputato,sull’omogeneità e attualità dei precedenti e sulla significatività del nuovo reato.Tale carenza motivazionale integrerebbe una violazione di legge e un vizio dimotivazione, con effetti decisivi sul mancato rilievo della estinzione perprescrizione di tutti i reati contestati.2.10. Con il sesto motivo, si deduce la contraddittorietà, carenza e manifestaillogicità della motivazione sul punto della omessa concessione delle attenuantigeneriche e sulla rideterminazione della pena.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato le circostanzemodo stereotipato il numero delle polizze, la reiterazione delle condotte e lecariche rivestite, senza una valutazione individualizzata della posizione diSantarelli. Si evidenzia l’omesso esame di elementi favorevoli (correttocomportamento processuale, precedenti risalenti e pena espiata) e l’erroneorichiamo a un danno grave non riferibile all’imputato, con conseguenteinsussistenza dell’aggravante ex art. 61, n. 7, cod. pen.; da ciò deriverebbe unapena sproporzionata e insufficientemente motivata, con richiesta di annullamentodella sentenza impugnata anche sul trattamento sanzionatorio.2.11. Con memoria difensiva datata 31 marzo 2026, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Martellino, sono state ulteriormente argomentate le doglianze poste alla base deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È infondato il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati il secondo e quarto motivo di ricorso edè parzialmente fondato il terzo motivo.2. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ilprimo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], da esaminarsicongiuntamente in quanto sorretti da argomentazioni coincidenti, sono infondati.2.1. Nella fattispecie, la condotta di truffa contestata consisteva nell'offrire sulmercato tramite la società [OSCURATO:SOCIETA]. polizze fideiussorie fittizie, inrealtà non monetizzabili, a prezzi vantaggiosi, in modo da attirare un gran numerodi sottoscrittori, impossessandosi dei relativi premi, inducendo in errore le personefisiche e giuridiche garantite dalle fittizie polizze fideiussorie e i sottoscrittori diqueste ultime sul possesso dei requisiti economico-patrimoniali richiesti dalla leggeper l'attività di rilascio di garanzie e sull'effettiva solvibilità della societàConfideuropa s.p.c.a., nonché sull'effettivo pagamento delle polizze in caso disinistro; in tal modo gli imputati si procuravano un ingiusto profitto relativo aipremi pagati per le polizze fideiussorie che, a seguito di inadempimento delsottoscrittore, venivano infruttuosamente escusse, cagionando quindi aibeneficiari delle polizze, tra i quali molti enti pubblici, un rilevante dannopatrimoniale.2.2. I ricorrenti deducono l’illogicità della motivazione ([OSCURATO:PERSONA]) e laviolazione di legge ([OSCURATO:PERSONA]) per avere la Corte territoriale incluso nella nozionedi persona offesa anche il terzo beneficiario della polizza fideiussoria, cosìfondando l’aggravante del danno di rilevante entità e la procedibilità d’ufficio, indifetto di un effettivo accertamento del danno e del necessario nesso eziologicotra la condotta dell’imputato, il profitto conseguito e il pregiudizio patrimonialedenunciato, ritenuto nella specie meramente eventuale e potenziale, poichésubordinato all’insolvenza del debitore principale e all’escussione della garanzia,nonché per non avere chiarito le concrete modalità e i soggetti dell’induzione inerrore, specie con riguardo ai terzi beneficiari, ed infine per l’inconferente richiamoalla giurisprudenza di legittimità sulla dissociazione tra soggetto raggirato esoggetto danneggiato, che presuppone un nesso causale effettivo e concreto,asseritamente mancante nelle ipotesi di polizze fideiussorie non escusse.2.3. Le censure articolate dai ricorrenti risultano infondate alla luce dei princìpiaffermati dalla Corte in materia, di seguito richiamati.2.4. In tema di truffa, la Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità delreato, non è necessaria l’identità tra la persona indotta in errore e la persona chesubisce il danno patrimoniale, né l’esistenza di contatti diretti tra i soggetticoinvolti, essendo sufficiente che sussista un nesso di causalità effettivo tral’induzione in errore, il profitto conseguito dall’agente e il pregiudizio patrimonialearrecato (Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Sabatini, Rv. 288647-01; Sez. 2,n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv. 287155-01; Sez. 2, n. 43119 del21/10/2021, Maresca, Rv. 282304-01).2.5. Il principio è stato ribadito in tema di truffa ai danni dello Stato o di altroente pubblico, essendo stato affermato che il delitto risulta configurabile anchequando il soggetto passivo del raggiro sia diverso dal soggetto che patisce il danno,purché il pregiudizio patrimoniale sia causalmente riconducibile agli artifici oraggiri posti in essere dall’agente, ancorché in assenza di rapporti diretti tra questie il danneggiato (Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv. 273820-01).2.6. Ne consegue che la Corte di appello ha correttamente ritenuto che, ai finidella configurabilità del delitto di truffa, non sia richiesta l’identità tra la personaindotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale, né la sussistenza dicontatti diretti tra i soggetti tratti in inganno – nella specie, i sottoscrittori dellepolizze – e i soggetti danneggiati o potenzialmente danneggiati, ossia i beneficiaridelle polizze fideiussorie.Del resto, la stessa Corte territoriale ha puntualmente evidenziato che talibeneficiari sono stati direttamente indotti in errore, atteso che le polizze non eranomeramente incapienti, ma radicalmente fittizie, in quanto emesse da una societàpriva di qualsiasi solidità finanziaria e sorretta da una base documentale soloapparente, con conseguente sussistenza del nesso causale tra gli artifici o raggiri,il pregiudizio patrimoniale e la condotta dell’agente, anche in assenza di rapportidiretti con il danneggiato.2.7. Parimenti è stato affermato il principio secondo cui, soprattuttonell’ambito della truffa contrattuale, il danno rilevante ai fini dell’integrazione dellafattispecie non deve necessariamente tradursi in una perdita economica attualeed effettiva, potendo consistere anche in un pregiudizio patrimoniale potenziale,quale l’assunzione di obbligazioni che il soggetto passivo non avrebbe altrimenticontratto ovvero il mancato conseguimento di un’utilità economica conforme allefalse prospettazioni dell’agente (Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino,Rv. 255652; Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010, Bologna, Rv. 248908).Da ciò discende che, ai fini dell'integrazione del delitto di truffa, rileva nonsolo il danno patrimoniale effettivo, ma anche quello potenziale, con laconseguenza che, nella fattispecie in esame, è irrilevante la circostanza che lepolizze fideiussorie fittizie siano state o meno escusse a seguito del verificarsi delsinistro.2.8. In conclusione, la Corte territoriale ha correttamente ricondotto lafattispecie concreta nel delitto di truffa, valorizzando il nesso eziologico tra gliartifici consistiti nell’immissione sul mercato di polizze fideiussorie prive di effettivasolvibilità, l’induzione in errore dei soggetti coinvolti nel meccanismo negoziale eil conseguente ingiusto profitto derivante dall’incasso dei premi, con correlativopregiudizio patrimoniale idoneo a gravare anche sui terzi beneficiari delle garanzie,non rilevando, ai fini dell’integrazione della fattispecie oggettiva, né l’assenza dirapporti diretti tra gli imputati e i danneggiati né il fatto che l’escussione dellapolizza fosse subordinata all’inadempimento del debitore principale, trattandosi dievenienze che non elidono la concreta attitudine decettiva della condotta el’attualità dell’offesa patrimoniale, correttamente apprezzate alla luce dei princìpidi legittimità che ammettono la dissociazione tra soggetto indotto in errore esoggetto danneggiato purché sussista un collegamento causale effettivo tral’induzione in errore, il profitto conseguito dall’agente e il pregiudizio patrimonialearrecato, come nella specie congruamente motivato.2.9. Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure dedotte nonscalfiscono la tenuta logico‑giuridica della motivazione impugnata, che risultacoerente con i princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in temadi dissociazione tra soggetto indotto in errore e soggetto danneggiato, di nessoeziologico tra artifici, profitto e danno e di rilevanza anche del pregiudiziopatrimoniale potenziale, sicché i motivi devono essere disattesi perché infondati.2.10. Ne deriva che la Corte di appello ha correttamente ritenuto laprocedibilità d’ufficio dei delitti di truffa di cui ai capi A e B, ancorandola allasussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 640, secondo comma, n. 1) cod.pen., con conseguente limitazione dell’affermazione di responsabilità alle solecondotte che hanno avuto quali persone offese enti pubblici.2.11. Deve inoltre rilevarsi che la pronuncia di infondatezza non esclude ilformarsi di un valido rapporto di impugnazione, con la conseguente rilevabilità diufficio della causa estintiva dei reati per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 – 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.217266 – 01).Ai fini della determinazione del termine di prescrizione dei delitti di cui aicapi A e B, occorre tenere conto della recidiva infraquinquennale di cui all’art. 99,secondo comma, cod. pen., ritenuta dai giudici di merito nei confronti diScrimaglio, la quale comporta un aumento di pena fino alla metà.Di tale recidiva qualificata si deve tenere conto per determinare il massimodella pena e, conseguentemente, il termine base di prescrizione, e per determinarel'aumento massimo del termine di prescrizione in presenza di eventi interruttivi exart. 161 cod. pen.Deve altresì considerarsi che, con riferimento ai delitti di truffa contestatiai capi A e B, è contestata la circostanza aggravante ad effetto speciale previstadall’art. 640, secondo comma, cod. pen.; al riguardo, la Corte ha chiarito che, inpresenza di più circostanze aggravanti ad effetto o efficacia speciale, ladeterminazione della pena massima – e, conseguentemente, del termine base diprescrizione – deve avvenire secondo il criterio di cui all’art. 63, quarto comma,cod. pen., con individuazione, per la seconda aggravante, dell’aumento massimodi un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986–01; Sez. 2, n.32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833 - 01).Ne consegue che, considerata la recidiva infraquinquennale ex art. 99,secondo comma, cod. pen. e tenuto conto del periodo di sospensione dellaprescrizione pari a otto mesi e ventidue giorni, come ritenuto dai giudici di merito(sentenza impugnata pag. 23), il termine di prescrizione dei delitti di truffacontestati ai capi A e B, è pari ad anni dieci, mesi otto e giorni ventidue, cosìcalcolato: anni 5 + un terzo per la recidiva (pari ad anni uno e mesi otto) = annisei e mesi otto; + la metà ex art. 161 cod. pen. (pari a anni tre e mesi quattro) =anni dieci; + otto mesi e ventidue giorni= anni dieci, mesi otto e giorni ventidue.Il dies a quo del termine di prescrizione per le condotte di cui al capo A,contestate come commesse «negli anni dal 2011 al giugno 2014», va individuatodal 1 gennaio 2011 al 1 giugno 2014; e quello per le condotte di cui al capo B,contestate come commesse «negli anni dal 2011 al luglio 2015», va individuatodal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015. A tal proposito, invero, la Corte ha chiaritoche, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data dicommissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenzache, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine didecorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reatova ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021,P., Rv. 281535 – 01; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983-01;Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2020, Ilacqua, Rv. 246229-01; Sez. 2, n.19472 del 24/05/2006, Rinaldi, Rv. 233835-01).Ne consegue che, per il delitto di cui al capo A, commesso dal 1 gennaio2011 al 1 giugno 2014, il termine di prescrizione è decorso interamente dal 22settembre 2021 al 22 giugno 2025; mentre, per il delitto di cui al capo B,commesso dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015, il termine di prescrizione è decorsointeramente dal 22 settembre 2021 al 22 marzo 2026.Alla pronuncia di annullamento della sentenza impugnata ai fini penali peri delitti di cui ai capi A e B, consegue che deve essere eliminata la pena applicataal ricorrente per tali delitti, pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, comedeterminata dai giudici di merito (anni uno per il delitto di cui al capo A e mesi seiper il delitto di cui al capo B; pag. 25 della sentenza impugnata).3. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta sotto ilduplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sussistenzadella circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen., èinfondato.3.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che correttamente la Corte di appello hapreso atto della mutata disciplina normativa che, dal 30 dicembre 2022, data dientrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede la procedibilità aquerela della persona offesa del delitto di truffa anche in caso di operatività dellacircostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61,primo comma, n. 7, cod. pen. e ha, quindi, ritenuto di dovere scrutinare lasussistenza della aggravante solo per le ipotesi di cui all’art. 640, secondo comma,n. 2, cod. pen., ovvero i casi in cui le persone offese sono enti pubblici, per le qualisussiste la procedibilità di ufficio.3.2. Va poi chiarito che, secondo l’orientamento maggioritario condiviso dalCollegio, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.7), cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità del danno deve esserevalutata con riferimento al pregiudizio patrimoniale cagionato da ciascun singoloreato e non al danno complessivamente derivante dalle plurime violazioni unificatedal vincolo della continuazione, poiché, al di là dell’unificazione quoad poenamprevista dall’art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia inrelazione a ogni altro istituto giuridico (Sez. 2, n. 33655 del 25/09/2025, Casaluci,Rv. 288662 – 01; Sez. 2, n. 51735 del 31/10/2023, Bani, Rv. 285678‑02; Sez. 5,n. 43626 del 08/09/2023, Montaquila, Rv. 285235‑01).3.3. Quanto alla valutazione dell’applicabilità della circostanza aggravante dicui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità, cuiil Collegio intende dare continuità, ha chiarito che, nel giudizio sulla rilevantegravità del danno patrimoniale, il riferimento alle condizioni economico‑finanziariedella persona offesa rileva solo quando il pregiudizio, pur non presentando unasignificativa consistenza oggettiva, assuma tale carattere in ragione delle peculiaricondizioni della vittima; dette condizioni restano invece irrilevanti allorché l’entitàoggettiva del danno sia di per sé idonea a integrare un danno patrimoniale dirilevante gravità, come affermato con riguardo a pregiudizi compresi tra euro20.000 ed euro 50.000, a prescindere dalla capacità economica dei soggettidanneggiati (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 – 01; Sez. 2,n. 33432 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264543 - 01).3.4. In coerenza con tali princìpi, la Corte di appello ha congruamentemotivato la sussistenza dell’aggravante con riferimento al danno cagionato daciascun singolo reato in continuazione, valorizzando, per una pluralità di personeoffese, l’entità del pregiudizio correlato anche alla singola polizza, richiamando datioggettivi relativi al superamento delle soglie di euro 20.000 e 30.000. Inoltre,avuto riguardo alla corretta individuazione dei beneficiari delle polizze qualipersone offese, i giudici di merito hanno logicamente fatto riferimento anche alcapitale garantito da ciascuna polizza, ritenendo sussistente la circostanzaaggravante nei casi di importo superiore a euro 50.000.3.5. Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata si presentacoerente e conforme ai princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza dilegittimità e le censure proposte sul punto risultano non idonee a incrinare ilpercorso argomentativo dei giudici di merito, dovendo pertanto essere dichiarateinfondate.4. È infondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di RenatoScrimaglio, con cui si deduce l’insussistenza dell’associazione per delinquerecontestata al capo I e la carenza di prova in ordine alla partecipazionedell’imputato al sodalizio criminoso.4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 416 cod. pen. è necessario che sicostituisca e perduri un vincolo associativo stabile e continuativo tra tre o piùpersone, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti,programma criminoso e con la permanente consapevolezza, in capo a ciascunpartecipe, di far parte del sodalizio e di essere disponibile all’attuazione delprogetto delinquenziale. È proprio tale peculiare atteggiarsi del pactum scelerische distingue l’associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato,anche continuato, il quale presuppone, invece, un accordo meramenteoccasionale, diretto alla commissione di uno o più reati determinati, destinato adesaurirsi con la loro consumazione; il discrimine tra fattispecie associativa econcorso di persone nel reato va individuato nella finalizzazione dell’accordocriminoso alla costituzione di una struttura, quantomeno tendenzialmente stabilee permanente, nell’ambito della quale i singoli partecipi, ciascuno secondo i ruoliassunti, operano quali componenti di una struttura unitaria e organizzata,preordinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti. In tal senso, nelreato associativo è proprio l’organizzazione a costituire lo strumento attraverso ilquale i partecipanti si predispongono alla realizzazione del programma criminoso,nella consapevolezza della stabilità del vincolo e della perdurante disponibilitàoperativa (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054‑01; Sez. 6,n. 3886 del 07/11/2011, Papa, Rv. 251562‑01).4.2. Costituisce, inoltre, principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità che la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso possa essere desunta,ferma l’autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine, dalla commissionedei delitti rientranti nel programma comune e dalle relative modalità esecutive,ove emergano elementi indicativi del tipo di criminalità, della struttura del sodalizioe delle caratteristiche dei singoli reati posti in essere (Sez. U, n. 10 del28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376-01; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv.266670-01; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], dep. 2013, Rv. 254233-01;Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv. 247435-01).4.3. Nella fattispecie, la Corte di appello ha correttamente individuato ilrequisito strutturale dell’associazione per delinquere nella predisposizione, tramitela società [OSCURATO:SOCIETA], di un apparato organizzativo funzionalmente orientatoalla realizzazione di un ampio e articolato programma criminoso, comprendente,oltre alle truffe, anche l’abusivo esercizio di attività creditizia e i connessi reatisocietari e di distruzione e occultamento di scritture contabili. È statocongruamente evidenziato come la compagine societaria fosse istituzionalmente esostanzialmente finalizzata alla commissione di tali illeciti, risultando lo scopoprincipale, se non esclusivo, dell’attività sociale quello di realizzare il programmadelittuoso al fine di accumulare il massimo delle risorse economiche nel minoretempo possibile, circostanza desumibile dall’elevatissimo numero di polizzeemesse in un arco temporale ristretto (n. 1387 in quattro anni), dall’operare dellasocietà su tutto il territorio nazionale, dall’assenza di qualsiasi attività lecitaalternativa e, infine, dalla significativa prosecuzione dell’emissione delle polizzeanche successivamente alla perquisizione eseguita dalla Guardia di finanza il 15settembre 2014, allorché risultavano emesse ulteriori 417 polizze.Si trattava, dunque, di un accordo criminoso non occasionale né accidentale,destinato a perdurare nel tempo e perseguito mediante una struttura organizzata,appositamente funzionale alla realizzazione di un programma delittuoso stabile e,a differenza del concorso di persone nel reato, non destinato ad esaurirsi con lacommissione dei reati programmati.In tale contesto, gli imputati, a vario titolo, condividevano il medesimovincolo associativo, formalizzandolo anche attraverso l’assunzione di carichesociali e la conseguente ripartizione dei ruoli, e concorrendo alla realizzazione dellafinalità esclusiva della compagine, individuata nella commissione di una serieindeterminata di delitti a scopo di lucro.4.4. Sono, pertanto, inconferenti le deduzioni difensive che prospettano unaindebita sovrapposizione tra la struttura associativa richiesta ai fini dell’art. 416cod. pen. e la veste societaria della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la conseguentepresidente del consiglio di amministrazione, poiché è stato adeguatamenteargomentato che, nella fattispecie, l’organizzazione societaria integrava inconcreto il requisito strutturale richiesto dalla fattispecie incriminatrice,consistendo in un apparato organizzativo stabilmente e funzionalmentepreordinato al perseguimento del programma criminoso.4.5. Coerentemente, inoltre, la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] peril reato associativo è stata correttamente affermata dai giudici di merito sulla basedi una pluralità di elementi convergenti, tra i quali la carica di presidente delconsiglio di amministrazione della società, ricoperta dal 2010 per l’intera duratadelle condotte contestate, la partecipazione determinante alle assembleesocietarie nelle quali venivano deliberati aumenti di capitale fittizi, funzionali acreare l’apparenza di una solida consistenza patrimoniale della società e delpossesso dei requisiti economico‑patrimoniali richiesti dalla legge per l’attività dirilascio di garanzie, nonché della sua solvibilità in caso di escussione delle polizzefideiussorie, e, infine, la concessione di polizze in favore di società a luiriconducibili, tutte condotte idonee a integrare un contributo causale concreto econsapevole alla realizzazione del programma criminoso dell’associazione.4.6. Ne consegue che il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato,risolvendosi in una censura diretta a sollecitare una rivalutazione del materialeprobatorio e della ricostruzione giuridica operata dai giudici di merito, sorretta damotivazione congrua, logica e coerente con i principi di diritto elaborati dallagiurisprudenza di legittimità, e come tale insuscettibile di accoglimento in questasede.5. Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], conil quale si deduce un vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dellacontinuazione tra i reati, non supera il vaglio di ammissibilità.5.1. Va premesso che i giudici di merito hanno correttamente individuato lasussistenza del medesimo disegno criminoso valorizzando l’analogia dellecondotte, l’unitarietà del contesto fattuale, l’identità della spinta a delinquere e laristrettezza dell’arco temporale intercorrente tra i singoli episodi, in conformità aicriteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074‑01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010,Bonasera, Rv. 246838‑01).5.2. Il motivo si risolve, nondimeno, in una censura meramente generica,limitata a prospettare asserite illogicità e contraddittorietà della motivazione senzaconfrontarsi puntualmente con l’apparato argomentativo della decisioneimpugnata, né chiarire quale concreto pregiudizio ne deriverebbe, tanto più chel’applicazione della disciplina della continuazione tra reati si traduce in untrattamento sanzionatorio più favorevole all’imputato, escludendo il cumulomateriale delle pene.5.3. Ne consegue che il motivo è inammissibile per difetto di specificità e,comunque, manifestamente infondato.6. È fondato il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di PieroSantarelli, con il quale si denuncia la carenza assoluta di motivazione in ordine allaresponsabilità dell’imputato per i delitti di truffa contestati ai capi A e B.6.1. Nella sentenza impugnata, infatti, si afferma in modo apodittico chel’imputato, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione dal 14 luglio2011 al 21 febbraio 2012, avrebbe contribuito in maniera determinante alperseguimento dell’unico obiettivo del consorzio, senza tuttavia confrontarsi conle specifiche deduzioni difensive, quali: la limitata durata dell’incarico, svolto percirca sette mesi; l’assenza di deleghe operative, di poteri gestori e di accesso alladocumentazione contabile e bancaria, al punto che l’imputato si era dimesso dopopochi mesi; nonché la circostanza che, nel periodo di permanenza in carica,rientrasse una sola polizza tra quelle poste a fondamento dell’aggravante deldanno patrimoniale di rilevante entità (la polizza n. 17 del 21 dicembre 2011).L’omissione motivazionale risulta ancor più evidente se si considera che l’imputato,come evidenziato nel ricorso, è stato assolto, anche in appello, dai reati di cui aicapi E ed F, le cui condotte sono indicate come integranti degli artifici e raggiriintegranti i delitti di truffa di cui ai capi A e B.6.2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, nonavendo la Corte territoriale fornito una motivazione effettiva e non meramenteapparente in ordine alla responsabilità dell’imputato per i fatti di cui ai capi A e B.6.3. La pronuncia di fondatezza del motivo di ricorso comporta il formarsi diun valido rapporto di impugnazione con conseguente rilevabilità di ufficio dellaestinzione dei reati per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale,Rv. 231164 – 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01).Per determinare il tempo necessario a prescrivere i delitti di cui ai capi A e B,deve tenersi conto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta sussistente larecidiva specifica e infraquinquennale di cui all’art. 99, terzo comma, cod. pen. laquale comporta un aumento di pena della metà.Richiamati i criteri già esposti al punto n. 2.11. del “considerato in diritto”, neconsegue che, tenuto conto della recidiva specifica e infraquinquennale ex art. 99,terzo comma, cod. pen., e del periodo di sospensione del termine di prescrizionepari a otto mesi e ventidue giorni, come ritenuto dai giudici di merito (sentenzaimpugnata pag. 23), il termine di prescrizione dei delitti di truffa contestati ai capiA e B, è pari ad anni dieci, mesi otto e giorni ventidue, così calcolato: anni cinque+ un terzo per la recidiva (pari a anni uno e mesi otto)= anni sei e mesi otto; +la metà ex art. 161 cod. pen.(pari a anni tre e mesi quattro)= anni dieci; + ottomesi e ventidue giorni= anni dieci, mesi otto e giorni ventidue.Va anche ribadito che il dies a quo del termine di prescrizione per le condottedi cui al capo A, contestate come commesse «negli anni dal giugno 2011 al giugno2014» va individuato dal 1 gennaio 2021 al 1 giugno 2014; e quello per le condottedi cui al capo B, contestate come commesse «negli anni dal 2011 al luglio 2015»,va individuato dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015.Ne consegue che, per il delitto di cui al capo A, commesso dal 1 gennaio 2011al 1 giugno 2014, il termine di prescrizione è decorso interamente dal 22settembre 2021 al 22 giugno 2025; mentre per il delitto di cui al capo B, commessodal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015, il termine di prescrizione è decorsointeramente dal 22 settembre 2021 al 22 marzo 2026.6.4. L’estinzione dei delitti di cui ai capi A e B per prescrizione imponel’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai soli effetti penali, coneliminazione della pena inflitta di anni uno per tali delitti, come applicata dai giudicidi merito (mesi otto per il delitto di cui al capo A e mesi quattro per il delitto di cuial capo B; sentenza impugnata, pag. 25), e il rinvio ai soli effetti civili alla Cortedi appello di Perugia, cui si rimette il regolamento delle spese della parte civileComune di Milano.7. È fondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di PieroSantarelli, con il quale si deduce, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione edella violazione di legge, l’erronea attribuzione della responsabilità dell’imputatoper il delitto di cui all’art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, contestato al capo C, conspecifico riguardo all’elemento soggettivo del reato.7.1. Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma, in modo del tuttoapodittico, che la mancata partecipazione effettiva dell’imputato all’ideazionecriminosa costituirebbe un assunto indimostrato, valorizzando unicamente ilrivestimento di una posizione apicale per un periodo qualificato come«significativo», senza tuttavia confrontarsi con le puntuali deduzioni difensive. Inparticolare, la Corte territoriale ha omesso di considerare le deduzioni difensive inmerito alle circostanze che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto la carica di presidente delconsiglio di amministrazione per un arco temporale circoscritto (circa sette mesi),in assenza di deleghe operative, di poteri gestori e di accesso alla documentazionesocietaria e bancaria, né risulta che abbia avuto un concreto coinvolgimento nellagestione delle polizze fideiussorie, circostanze documentalmente dedotte dalladifesa e rimaste prive di specifica risposta.7.2. Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato, poiché la sentenzaimpugnata è affetta da carenza assoluta di motivazione, risolvendosi in unaaffermazione meramente apodittica e, dunque, inidonea a sorreggerel’affermazione di responsabilità dell’imputato e a dar conto, in termini effettivi,dell’accertamento dell’elemento soggettivo del reato contestato.7.3. Da tale fondatezza discende il formarsi di un valido rapporto diimpugnazione, con conseguente rilevabilità di ufficio della estinzione perprescrizione del reato di cui al capo C, da dichiararsi nei termini che seguono.Per determinare il tempo necessario a prescrivere il delitto di cui al capo C,deve tenersi conto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta sussistente larecidiva specifica e infraquinquennale di cui all’art. 99, terzo comma, cod. pen. laquale comporta un aumento di pena della metà.Ne consegue che, tenuto conto della recidiva specifica e infraquinquennale exart. 99, terzo comma, cod. pen. e del periodo di sospensione della prescrizionepari a otto mesi e ventidue giorni, come ritenuto dai giudici di merito (sentenzaimpugnata pag. 23), il termine di prescrizione per il delitto di cui al capo C è pariad anni nove, mesi otto e giorni ventidue, così calcolato: anni quattro + la metà(pari ad anni due) per la recidiva = anni sei; anni sei + la metà ex art. 161 cod.pen. (pari ad anni tre) = anni nove; + mesi otto e giorni ventidue per i periodi disospensione= anni nove, mesi otto e giorni ventidue.Il dies a quo di tale delitto, contestato come commesso «negli anni dal 2011al 2015», va individuato nel 1 gennaio 2015, più favorevole al reo (Sez. 6, n.25927 del 13/05/2021, P., cit.; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, cit.; Sez.3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2020, Ilacqua, cit.).Ne consegue che il termine di prescrizione per il delitto di cui al capo C, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], risulta interamente decorso il 22 settembre 2024.7.4. L’estinzione del delitto di cui al capo C per prescrizione imponel’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai soli effetti penali, coneliminazione della pena di mesi quattro determinata dai giudici di merito per taledelitto (pag. 25 della sentenza impugnata).8. È parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse diPiero [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce il vizio di motivazione e la violazione dilegge con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 416 cod. pen.,contestato al capo I e in relazione alla dimostrazione del contributo causale evolontario dell’imputato all’associazione per delinquere.8.1. Il motivo, invero, è infondato nella parte in cui contesta la sussistenzadell’associazione per delinquere contestata al capo I, dovendosi, sul punto,integralmente richiamare le considerazioni svolte al punto n. 4 del “considerato indiritto”.8.2. Esso è, invece, fondato con riguardo alla dimostrazione dellaresponsabilità penale dell’imputato per il delitto associativo, posto che lamotivazione della sentenza impugnata risulta viziata in ordine all’accertamentodella sua partecipazione al sodalizio criminoso.8.3. All’interno della struttura associativa la condotta di partecipazione,pacificamente a forma libera, consiste in un contributo apprezzabile e concreto sulpiano causale all’esistenza e al rafforzamento del sodalizio e, quindi, allarealizzazione dell’offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, aprescindere dal ruolo o dal compito svolto dal singolo partecipe nell’ambitodell’organizzazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevale,Rv. 224181 – 01; Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317 – 01;Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 04/02/1999, Archesso, Rv. 213447‑01).8.4. Tale contributo deve essere sorretto dal dolo del delitto di associazione adelinquere che è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamentealla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e,sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione nondimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modofortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in terminiconformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv.276740 – 01).8.5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha del tutto omesso di confrontarsicon le puntuali deduzioni difensive relative alla limitata durata dell’incaricoricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] quale presidente del consiglio di amministrazione,all’assenza di deleghe operative, alla mancanza di poteri gestori e di accesso alladocumentazione contabile e bancaria della società, nonché alla circostanza chel’imputato non fosse titolare di poteri di firma sui conti correnti. Né la motivazionesi confronta con il dato dell’intervenuta assoluzione dell’imputato dai reati di cui aicapi E, F e G, richiamati dai giudici di merito quali integranti il programmaassociativo, senza dare conto delle ragioni per le quali egli avrebbe comunqueapportato un consapevole e concreto contributo causale al perseguimento dei finidell’associazione.8.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deveessere annullata con rinvio limitatamente alla partecipazione dell’imputato aldelitto di associazione per delinquere contestato al capo I, essendo la motivazioneaffetta da vizio in ordine all’accertamento della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] sodalizio criminoso, per non essersi la Corte territoriale confrontata con lespecifiche deduzioni difensive né avere dato conto, con argomentazione effettivae non meramente apparente, dell’esistenza di un concreto e consapevolecontributo causale dell’imputato alla vita e al rafforzamento dell’associazione.Il giudice di rinvio provvederà a un nuovo esame sul punto, uniformandosi aiprincipi di diritto sopra richiamati.All’annullamento con rinvio limitatamente al capo I nei confronti di PieroSantarelli, consegue l’assorbimento del sesto motivo di ricorso, in tema ditrattamento sanzionatorio.9. Il quinto motivo di ricorso, relativo all’applicazione della recidiva, èinammissibile.Al riguardo, va richiamato il principio più volte affermato dalla Corte secondocui, in tema di ricorso per cassazione, dal combinato disposto degli artt. 606,comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., deriva che non possono essere dedotteper la prima volta in cassazione questioni non prospettate con i motivi di appello,salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizioovvero di questioni che non fosse possibile dedurre in appello. Tale regola rispondeall’esigenza di evitare che venga denunciato un difetto di motivazione dellasentenza di secondo grado su punti che non siano stati devoluti al controllo delgiudice di appello perché non investiti dai motivi di gravame (Sez. 2, n. 6131 del29/01/2016, Menna, Rv. 266202‑01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini,Rv. 256631‑01).Nel caso di specie, il motivo risulta proposto per la prima volta in questa sedee, configurandosi come novum idoneo a interrompere la catena devolutiva, deveessere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma2, cod. proc. pen.10. Per le ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata nei confronti diRenato [OSCURATO:PERSONA] deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penalilimitatamente ai capi A e B perché i reati sono estinti per prescrizione.10.1. Ne consegue l’eliminazione della relativa pena di anni uno e mesi sei direclusione, nella misura ritenuta dai giudici di merito: anni uno per il delitto di cuial capo A e mesi sei per il delitto di cui al capo B (sentenza impugnata pag. 25).10.2. Va rigettato nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per effetto dellainfondatezza dei motivi di ricorso.10.3. Dall’esito del giudizio discendono, altresì, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lestatuizioni in ordine alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dallacostituita parte civile Comune di Milano, la cui liquidazione, escluso quantorichiesto per la fase introduttiva del giudizio, non effettuata dalla parte civilerichiedente, e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, èdeterminata secondo l'importo indicato in dispositivo.10.4. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di SantarelliPiero senza rinvio agli effetti penali, limitatamente ai delitti di cui ai capi A, B e C,perché estinti per prescrizione. Deve, pertanto, essere eliminata la relativa penadi anni uno e mesi quattro di reclusione, così determinata dai giudici di merito:mesi otto per il delitto di cui al capo A, e mesi quattro ciascuno per i delitti di cuiai capi B e C (sentenza impugnata, pag. 25).10.5. La sentenza deve essere altresì annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al capo I, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovogiudizio; per l'effetto, il sesto motivo di ricorso, relativo al trattamentosanzionatorio, resta assorbito.10.6. La sentenza va infine annullata anche agli effetti civili nei confronti diSantarelli, limitatamente ai capi A, B e C, con rinvio per nuovo giudizio alla Cortedi appello di Perugia, cui è demandato il regolamento delle spese della parte civileComune di Milano, con rigetto nel resto del ricorso. Al riguardo, va richiamato ilprincipio secondo cui, in caso di annullamento della sentenza sia agli effetti penalisia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudicepenale, essendo il rinvio al giudice civile, previsto dalla seconda parte dell’art. 622cod. proc. pen., limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della partecivile ai soli effetti civili, in assenza di ricorsi rilevanti agli effetti penali (Sez. 5, n.25509 del 11/04/2025, P., Rv. 288327 – 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio aglieffetti penali limitatamente ai capi a) e b) perché estinti per prescrizione ed eliminala relativa pena di anni uno e mesi sei di reclusione; rigetta nel resto il ricorso diScrimaglio.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio aglieffetti penali limitatamente ai capi a), b) e c), perché estinti per prescrizione edelimina la relativa pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; annulla lasentenza impugnata nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo i)e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, nonché, ai soli effetti civili,limitatamente ai capi a), b) e c), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Perugia, cui rimette il regolamento delle spese della parte civile Comune diMilano; rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Milano cheliquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17833/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris