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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 1980

Cassazione n. 15548/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1980 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, ritenendo che la complessiva condotta integrasse un solo reato di furto ed escludendo la continuazione e riducendo l'aumento di pena a 2,0eR questa connesso, la sentenza del Tribunale di Agrigento del 11 ottobreche aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputata, volti a censurare la affermazione di penale responsabilità ed il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto estremamente generici; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1980 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, ritenendo che la complessiva condotta integrasse un solo reato di furto ed escludendo la continuazione e riducendo l'aumento di pena a 2,0eR questa connesso, la sentenza del Tribunale di Agrigento del 11 ottobreche aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto continuato di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputata, volti a censurare la affermazione di penale responsabilità ed il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto estremamente generici; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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