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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09857/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 7 giugno 2016 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona del 6 febbraio 2014, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni, sei mesi di reclusione e di euro 14.000,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 12, comma 3, D.Igs. n. 286 del 1998.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale ne ha chiesto all'annullamento per: a)vizio di motivazione per non avere la Corte di appello fornito una logica ricostruzione degli elementi costitutivi del reato ed affermato la responsabilità del ricorrente, trascurando e travisando i dati probatori favorevoli costituiti dalla mancata conoscenza dei due soggetti trasportati a bordo della sua vettura, della loro condizione di clandestini e dell'assenza di titoli di ingresso anche perché costoro non erano occultati nel veicolo, ma seduti sui sedili posteriori; b)inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12, comma 3 lett. d) D.Lgs. n. 286 del 1998 per mancata dimostrazione dell'utilizzo di mezzi di trasporto internazionali in quanto il ricorrente non aveva intrapreso il viaggio dalla Grecia con i due soggetti clandestini, che aveva incontrato sulla nave diretta in Italia e che gli avevano chiesto un passaggio sino alla stazione ferroviaria; all'esclusione dell'aggravante avrebbe dovuto discendere anche l'irrogazione di sanzione meno gravosa; c)inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 nr. 2 cod. pen. per avere il ricorrente agito per motivi di particolare valore morale e sociale il che lo rende anche meritevole dei doppi benefici di legge.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati ed aspecifici. 1.11 primo motivo ripropone questione già respinta dalla Corte di appello, che ha rilevato come il mancato recepimento della giustificazione fornita dall'imputato fosse esente da vizi posto che egli, all'atto del controllo, si era limitato ad esibire i documenti propri e della fidanzata che stava viaggiando con lui sul sedile anteriore, confidando sul fatto che l'oscuramento dei vetri dell'autovettura avrebbe impedito di scorgere la presenza di altre due persone a bordo.

Tale circostanza depone univocamente, secondo i giudici di merito, per la consapevolezza e la volontà di effettuare il trasporto di persone prive di documenti per l'ingresso in Italia.

La conclusione così riassunta non presta il fianco a critiche nemmeno sul piano logico, dal momento che rende vana l'affermazione, meramente labiale, della ignoranza dello stato di clandestinità e dell'insussistenza dell'obbligo di identificazione di tali passeggeri: diversamente, non si comprende perché l'imputato non avesse esibito i documenti degli altri soggetti, ben sapendo che il controllo si sarebbe esteso a tutti gli occupanti del veicolo, che erano occultati, ancorchè seduti sui sedili posteriori del veicolo, dall'oscuramento dei vetri.

2. Il secondo motivo non è stato dedotto con l'atto di appello e prospetta questione di fatto che per implicito è stata respinta laddove si è ritenuta infondata e processualmente smentita la tesi difensiva della pretesa ignoranza della presenza illegale dei due soggetti trasportati.

Né risulta provato da alcun elemento che l'imputato avesse fatto estemporanea conoscenza con costoro durante il viaggio in nave dalla Grecia verso l'Italia a bordo di un traghetto di collegamento tra i due paesi.

3. Il terzo motivo è parimenti aspecifico ed infondato.

La sentenza impugnata ha precisato che le circostanze attenuanti generiche erano già state accordate con la sentenza di primo grado e che la pena è stata determinata nel minimo assoluto senza residuassero spazi per ulteriori riduzioni e per l'applicazione dei benefici di legge, che l'entità della pena non consente.

Nessun vizio è dato riscontrare nei superiori rilievi, che il ricorso preferisce ignorare.

La richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 nr. 2 cod. pen. è stata formulata per la prima volta col ricorso per cassazione e, implicando l'apprezzamento del fatto e delle sue connotazioni motivazionali, non può essere esaminata per contrasto con la disposizione di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen..

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 7 giugno 2016 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona del 6 febbraio 2014, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni, sei mesi di reclusione e di euro 14.000,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 12, comma 3, D.Igs. n. 286 del 1998. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale ne ha chiesto all'annullamento per: a)vizio di motivazione per non avere la Corte di appello fornito una logica ricostruzione degli elementi costitutivi del reato ed affermato la responsabilità del ricorrente, trascurando e travisando i dati probatori favorevoli costituiti dalla mancata conoscenza dei due soggetti trasportati a bordo della sua vettura, della loro condizione di clandestini e dell'assenza di titoli di ingresso anche perché costoro non erano occultati nel veicolo, ma seduti sui sedili posteriori; b)inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12, comma 3 lett. d) D.Lgs. n. 286 del 1998 per mancata dimostrazione dell'utilizzo di mezzi di trasporto internazionali in quanto il ricorrente non aveva intrapreso il viaggio dalla Grecia con i due soggetti clandestini, che aveva incontrato sulla nave diretta in Italia e che gli avevano chiesto un passaggio sino alla stazione ferroviaria; all'esclusione dell'aggravante avrebbe dovuto discendere anche l'irrogazione di sanzione meno gravosa; c)inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 nr. 2 cod. pen. per avere il ricorrente agito per motivi di particolare valore morale e sociale il che lo rende anche meritevole dei doppi benefici di legge. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati ed aspecifici. 1.11 primo motivo ripropone questione già respinta dalla Corte di appello, che ha rilevato come il mancato recepimento della giustificazione fornita dall'imputato fosse esente da vizi posto che egli, all'atto del controllo, si era limitato ad esibire i documenti propri e della fidanzata che stava viaggiando con lui sul sedile anteriore, confidando sul fatto che l'oscuramento dei vetri dell'autovettura avrebbe impedito di scorgere la presenza di altre due persone a bordo. Tale circostanza depone univocamente, secondo i giudici di merito, per la consapevolezza e la volontà di effettuare il trasporto di persone prive di documenti per l'ingresso in Italia. La conclusione così riassunta non presta il fianco a critiche nemmeno sul piano logico, dal momento che rende vana l'affermazione, meramente labiale, della ignoranza dello stato di clandestinità e dell'insussistenza dell'obbligo di identificazione di tali passeggeri: diversamente, non si comprende perché l'imputato non avesse esibito i documenti degli altri soggetti, ben sapendo che il controllo si sarebbe esteso a tutti gli occupanti del veicolo, che erano occultati, ancorchè seduti sui sedili posteriori del veicolo, dall'oscuramento dei vetri. 2. Il secondo motivo non è stato dedotto con l'atto di appello e prospetta questione di fatto che per implicito è stata respinta laddove si è ritenuta infondata e processualmente smentita la tesi difensiva della pretesa ignoranza della presenza illegale dei due soggetti trasportati. Né risulta provato da alcun elemento che l'imputato avesse fatto estemporanea conoscenza con costoro durante il viaggio in nave dalla Grecia verso l'Italia a bordo di un traghetto di collegamento tra i due paesi. 3. Il terzo motivo è parimenti aspecifico ed infondato. La sentenza impugnata ha precisato che le circostanze attenuanti generiche erano già state accordate con la sentenza di primo grado e che la pena è stata determinata nel minimo assoluto senza residuassero spazi per ulteriori riduzioni e per l'applicazione dei benefici di legge, che l'entità della pena non consente. Nessun vizio è dato riscontrare nei superiori rilievi, che il ricorso preferisce ignorare. La richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 nr. 2 cod. pen. è stata formulata per la prima volta col ricorso per cassazione e, implicando l'apprezzamento del fatto e delle sue connotazioni motivazionali, non può essere esaminata per contrasto con la disposizione di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen.. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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