CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 1982
Cassazione n. 09833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-biscod. proc. pen. proposto il 20 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA], nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la competenza del Tribunale di Brescia. L ' A vv . Alessandro B ertoli in difesa di X ie G ongping insiste per la competenza del T ribunale di P rato evidenziando che la corretta qualificazione giuridica della condotta dovesse essere quella di ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA], di fronte al Tribunale di Brescia sollevava eccezione di incompetenza territoriale (già sollevata di fronte al giudice dell’udienza preliminare e da questi respinta) evidenziando che il delitto di riciclaggio contestato dovesse ritenersi “consumato” all'atto della ricezione del denaro provento del reato di cessione di stupefacenti, dunque in Prato e non in Brescia, luogo dove lo XieGongping lo aveva trasportato. Il Tribunale ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24- bisdel codice di rito evidenziando che nella giurisprudenza di legittimità non ci siano orientamenti univoci in ordine alla identificazione del luogo di consumazione del riciclaggio quando questo viene consumato con condotte frammentarie e progressive. [OSCURATO:PERSONA] 1. La richiesta di rinvio pregiudiziale proposta ex art. 24 - bis cod. proc. pen. non supera la soglia di ammissibilità per le ragioni che di seguito si esporranno. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che lo strumento previsto dall’art. 24 - bis cod. proc. pen. non possa essere utilizzato per risolvere “conflitti” di competenza, ma solo per sollecitare, in via anticipata e pregiudiziale, la definitiva decisione della Cassazione in ordine alla competenza territoriale, quando il giudice investito del processo dubiti, con argomenti specifici, della sua legittimazione. La Cassazione ha già rilevato che «il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo" (cfr. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che "l'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo")[….].A differenza del conflitto, ex art. 30 cod. proc. pen., tuttavia, la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale presuppone, nella nuova architettura delineata dopo la riforma, che sulla competenza non vi sia ancora stata una decisione da parte di altro giudice parimenti investito della questione della competenza territoriale. Diversamente opinando non si comprenderebbe la ragione per la quale il rimedio pregiudiziale sia stato inserito all'art. 24-biscod. proc. pen., Capo IV - Provvedimenti sulla giurisdizione e competenza - e non nella disciplina dei conflitti di competenza, Caso V -Conflitti di giurisdizione e competenza- che è rimasta inalterata» (Sez. 3,n. 22304 del 14/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286438). In accordo con tale interpretazione, il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che lo strumento previsto dall’art. 24-bis cod. proc. pen. non possa essere utilizzato quando l’investitura a decidere deriva dalla decisione di ungiudice che declina la propria competenza, dato che, se emerge un conflitto fondato sul disaccordo con quanto ritenuto in una sentenza di incompetenza territoriale, l’unico strumento per dirimerlo è quello previsto dall’art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, cit.).Il rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 24-bis cod. proc. pen. è, invece, uno strumento diretto a prevenire il contenzioso sulla competenza attraverso la sollecitazione di una decisione - precoce e definitiva - della Cassazione. 1.2. Tanto premesso il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nel caso in esame il rinvio pregiudiziale sia inammissibile in quanto fondato su un dato “incerto”, ovvero la qualificazione della condotta come riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini della determinazione della competenzanon solo per territorio, ma anche funzionale , deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484 – 01 ; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, N ovarese, Rv. 264539 – 01 ; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782 -01). Tuttavia, per potere individuare la competenza – tanto più in sede di rinvio pregiudiziale - occorre che il capo di imputazione sia formulato descrivendo compiutamente il fatto ed assegnando allo stesso la corretta qualificazione. Si è già affermato sul punto che è precluso il rinvio pregiudiziale nel caso in cui i fatti descritti nell'imputazione, che determinano la scelta del giudice territorialmente competente a decidere, diano adito a divergenti interpretazioni o a ulteriori valutazioni in fatto (Sez. 5, n. 15175 del 11/03/2025, Servetti, Rv. 287864 -01). Tale approdo giurisprudenziale deve ritenersi valido anche quando, come nel caso in esame, sia dubbia la qualificazione giuridica della condotta contestata sulla scorta della contestazione, così come indicata nel capo di imputazione. Infatti, una ipotetica riqualificazione giuridica da parte della Cassazione si sovrapporrebbe alle valutazioni del Giudice di merito che, utilizzando i poteri allo stesso conferiti dal codice di rito, nel corso dello svolgimento del processo può giungere sia ad una revisione della qualifica della condotta , come oggi descritta , sia ad una contestazione “in fatto” diversa ( nel caso in cui si attivi la procedura prevista dagli artt. 516 e ss.cod. proc. pen.). Nel caso di specie, infatti, la richiesta di rinvio pregiudiziale risulta fondata sulla rilevazione di un contrasto giurisprudenziale in materia di riciclaggio nei casi in cui la condotta si configura come “frammentaria e progressiva”: tuttavia la condotta -così come descritta nel capo di imputazione elevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - non consente il suo sicuro inquadramento nella fattispecie prevista dall’art. 648-biscod. pen., sicché la richiesta di rinvio pregiudiziale non può essere considerata scrutinabile e, quindi, ammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata ex art. 24 bis cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia. Così deciso, il giorno 12 febbr