CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 38041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione dai reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato, porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere e adunanza sediziosa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente il giudice a quo ha dichiarato inammissibille per tardività la richiesta di indennizzo, in quanto la sentenza che ha assolto definitivamente il Tessieri è passata in giudicato 1'11 marzo 2019 mentre l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione risulta essere stata inviata per via telematica il 22 marzo 2021. La Corte d'appello non ha infatti tenuto conto del disposto dell'art. 83 d. I. 17 marzo 2020, n. 18, in forza del quale i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio sono rimasti sospesi per un periodo di 64 giorni, dal 9 marzo all'il maggio 2020, come riconosciuto dalla stessa Corte d'appello in relazione alla posizione di altro istante, che si trovava nella medesima situazione del ricorrente. Si tratta di un termine soggetto alla sospensione per l'emergenza sanitaria in quanto la ratio della norma di cui all'art. 83 è diversa da quella della disciplina della sospensione feriale dei termini, che si ispira al criterio dell'ordinata e nota ricorrenza ciclica del periodo di sospensione. Diversamente la disciplina volta a fronteggiare l'emergenza sanitaria da covid-19 prevede la sospensione dei termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, aprendo così la strada alla necessaria applicazione del periodo di sospensione anche agli atti di natura sostanziale che abbiano tuttavia una rilevanza processuale in quanto costituiscono l'unico modo per l'esercizio di un diritto. Tra questi rientra la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione che costituisce l'unico strumento per esercitare la pretesa all'indennizzo perché altro non è se non l'atto introduttivo del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione. E infatti l'art. 83, comma 8, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse durante il periodo dell'emergenza sanitaria, poiché l'atto, per ragioni legate all'emergenza epidemiologica, non è esigibile. 2.Con memoria del 3-6-2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza è fondata. A norma dell'art. 83, comma 2, d. I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Come si vede, la formulazione della norma è estremamente ampia, in piena sintonia con la ratio della disposizione in esame, che è quella di paralizzare il decorso dei termini procedurali stante l'impossibilità di compiere gli atti prescritti, attesa l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da covid-19. Dunque abbiamo visto come la norma menzioni espressamente la sospensione dei termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio. Orbene, come correttamente argomentato dal ricorrente, l'art. 315 cod. proc. pen. prevede un termine per la proposizione della domanda di riparazione, che altro non è se non l'atto introduttivo del giudizio di riparazione dell'ingiusta detenzione. Dunque tale termine rientra appieno nella previsione dell'art. 83. Erroneamente pertanto il giudice a quo non ha tenuto conto della sospensione stabilita da quest'ultima norma e ha ritenuto che la domanda di indennizzo fosse stata presentata tardivamente. 2.L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio„ con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia, per l'ulteriore corso. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Perugia per l'ulter